Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/12/2022, n. 35876

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/12/2022, n. 35876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35876
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. L R Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. C V Consigliere dott. P A P C Consigliere dott. A T Consigliere relatore A d. 15 / 11/2022 C . C . dott.R R Consigliere R.G. n. 2904 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2904del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da SAN ROCCO VETRO S.r.l. società unipersonale (C.F.: 03315170542), in persona del legale rappresentante pro tempore,M G rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato M F (C.F.:

FNT MSM

68B02 H223V) -ricorrente- nei confronti di UMBRIA ENERGY S.p.A. (C.F.: 01313790550), in perso- na dell’amministratore delegato, legale rappres entante pro tempore,L C rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato E R (C.F.:

RST MNL

65R67 L117H) -controricorrente- nonché Fallimento della

FRANCKY GROUP

Soc. Coop. (C.F.: 01952910543),in persona del curatore fallimentare -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1335/2019, pubblicatain data 12 settembre 2019;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 novembre 2022dal consigliere A T. Ric. n. 2904/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8

Fatti di causa

Umbria Energy S.p.A. ha pignorato i crediti vantati dalla sua debitrice Francky Group soc. coop. nei confronti della San Rocco Vetro S.r.l. a titolo di canoni dovuti in virtù di un con- tratto di affitto di azienda. La società terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo, precisando di ave- re già estinto il proprio debito, anche in relazione ai canoni successivi al pignoramento, fino alla data di cessazione del contratto di affitto ancora in corso. Il giudice dell’esecuzione ha assegnato alla società creditrice procedente l’importo com- plessivo di € 140.814,15, in relazione ai canoni maturati e maturandi. La società terza pignorata ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Pe- rugia, il quale ha riconosciuto l’efficacia della liberazione della società affittuaria, in relazioneai canoni non ancora scaduti al momento del pignoramento, per il solo anno successivo a quest’ultimo e, quindi, limitato l’efficacia dell’assegnazione ai canoni maturati dal mese di agosto 2015. Ricorre la San Rocco Vetro S.r.l., sulla base di un unico moti- vo. Resiste con controricorso Umbria Energy S.p.A.. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazi one e fal- sa applicazione dell’ art. 2918 c.c. al pignoramento diretto di Ric. n. 2904/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 crediti (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.2918, 2924, 1605 e 2812 c.c.)». Il tribunale ha ritenuto opponibile al creditore procedente l’estinzioneanticipata dei crediti pignorati, per i canoni di affit- to di azienda non ancora maturati al momento del pignora- mento, limitatamente al periodo di un anno successivo al lo stesso, ai sensi dell’art. 2918 c.c.. La società ricorrente sostieneche tale ultima disposizione non sarebbe in realtà applicabile alla fattispecie del pignoramento diretto del credito relativo ai canoni, essendo a suo dire detta- ta esclusivamente per l’ipotesi di espropriazione dei beni loca- ti, al fine di disciplinare i rapporti con il conduttore degli stes- si. Il ricorso è infondato. Non vi è, infatti,ragione di dubitare che le disposizioni dettate dall’art. 2918 c.c. sianoapplicabili (anche) in caso di pignora- mento diretto, in danno del locatore, dei crediti allo stesso spettanti quali canoni dovuti in virtù di un contratto di locazio- ne o di affitto, per le ragioni che seguono.

1.1In primo luogo, l’applicabilità dell’art. 2918 c.c. al pigno- ramento diretto di crediti è certamente ammessa dalla giuri- sprudenza di questa Corte, che il ricorso non contiene argo- menti idonei ad indurre a rimeditare. Come ricorda la stessa parte ricorrente, alle disposizion i di cui all’art. 2918 c.c.è stato addirittura riconosciuto il carattere di principi generali, tanto da essere ritenut e applicabil i in via analogica in tutti i casi di pignoramento di crediti futuri, anche non derivantida rapporto di locazione (cfr., Cass. Sez. L, Sen- tenza n. 15141 del 26/10/2002: « ai fini dell’efficacia della cessione di crediti “futuri” in pregiudizio del creditore pigno- rante, ex art. 2914 n. 2 c.c., occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto – base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non Ric. n. 2904/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi;
la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell’ambito di un triennio, ex art. 2918 c.c., purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debi- tore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento») . In altri termini , secondo l’indirizzo appena richiamato, l’efficacia della cessione deicrediti futuri derivanti da un rap- porto base già esistente, come quelli di lavoro, deve ritenersi opponibile al creditore procedente nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2918 c.c., in quanto le disposizioni dettate da tale articolo, sebbene espressamente riferite ai sol i crediti non scaduti derivanti da rapporto di locazione, esprimono principi di diritto generali, idonei a regolare l’opponibilità , ai creditori che procedono in via esecutiva , del le cessioni operate d a l de- bitore in relazione a tutti i crediti futuri derivanti da un rap- porto base già esistente. Ciò, evidentemente , proprio sul presupposto che ess e sia no applicabiliin tutti i casi di pignoramento , anche diretto, di quei crediti. La concreta applicabilità dell’art. 2918 c.c. al pignoramento di- retto dei crediti derivanti da rapporto di locazione e/o affitto di aziendanon è, del resto , mai stata messa in dubbio da questa Corte, nei casi in cui si è occupata di fattispecie di tal genere (per il riconoscimento quanto meno implicito di taleapplicabi- lità, si vedano, infatti, ad es.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 40762del 20/12/2021;
Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 25945 del 15/10/2019;
Sez. 3, Sentenza n. 26701 del 23/10/2018 , Rv. 651167 -01).
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