Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2014, n. 1520
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Allorché siano proposte, dopo l'espropriazione di un'area, due domande congiunte o alternative dell'espropriato, l'una di retrocessione totale, per la parte delle superfici acquisite rimasta inutilizzata (di per sé configurante uno "jus ad rem" azionabile dinanzi al giudice ordinario, nel regime anteriore come successivo all'entrata in vigore degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), l'altra di retrocessione parziale, per la parte su cui sia stata realizzata un'opera di pubblica utilità diversa da quella per cui si era proceduto all'esproprio (rispetto alla quale rileva, invece, un potere discrezionale della P.A. esercitabile a seguito della richiesta di restituzione, cui corrisponde non un diritto, ma soltanto un interesse legittimo dell'espropriato), la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistico-edilizia, di cui all'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (applicabile "ratione temporis"), comporta che di entrambe le domande debba conoscere il giudice amministrativo, potendo egli decidere sia su interessi legittimi che su diritti soggettivi.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente agg. -
Dott. S G - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14989 del Ruolo Generale degli affari civili del 2013, proposto da:
COMUNE DI NOLA (NA), in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Cavour n. 17, presso l'avv. B F, unitamente al prof. avv. C M, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso notificato il 15 maggio 2007;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA (già FERROVIE DELLO STATO), in persona del legale rappresentante p.t., nel giudizio di appello già elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Melisurgo n. 4, presso il suo difensore avv. A A.
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1028/2006, dell'8 febbraio - 3 aprile 2006, non notificata. Udita, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2014, la relazione del Cons. dr. F F e sentito l'avv. C, per il ricorrente e il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dr. VELARDI Maurizio, che conclude per l'accoglimento del terzo motivo e il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 febbraio 2000, il Comune di Nola conveniva in giudizio, davanti al locale tribunale, la s.p.a. Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi - (oggi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.), perché fosse condannata a restituire alcune aree ad esso espropriate per costruirvi un'officina di riparazione, mai utilizzate per lo scopo per cui erano state acquisite.
Deduceva l'ente locale che, con più decreti di espropriazione, il Prefetto di Napoli aveva espropriato in favore dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato e per realizzare le "Officine Grandi Riparazioni di Nola", alcuni suoi terreni, tra cui l'area di mq. 64.249 in Nola, lungo la strada vicinale comunale Bosco Fangone, catastalmente individuata nella P.la 5687, a F. 6, Mapp. 13, di mq. 63470, della maggiore consistenza di mq. 66.240, e, nella stessa Particella, F. 5, Mappali 2, 28 e 92 di mq. 441 e 338.
Il Comune di Nola, avendo appreso dalla stampa l'intenzione della società espropriante di vendere le aree in precedenza espropriate, comunicava all'allora s.p.a. Ferrovie dello Stato la sua intenzione di avvalersi della retrocessione dei terreni e dei fabbricati costruiti su di essi, offerti in vendita dall'espropriante per L. 18.600.000.000, disapplicando la L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 63 e violando il diritto dell'espropriato di recuperare le aree non utilizzate per le opere pubbliche per cui erano state acquisite. L'atteggiamento inerte della convenuta espropriante aveva imposto l'azione giudiziaria del Comune di Nola dinanzi al locale Tribunale, per ottenere la retrocessione delle aree oggetto d'espropriazione, rimaste inutilizzate per i fini per i quali erano state acquisite ovvero usate per scopi diversi da quelli originariamente previsti. Nella citazione, l'ente locale, qualificatosi legittimato a chiedere la retrocessione sia totale che parziale, ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 63 e 60, per le aree rimaste inutilizzate ovvero
usate per opere diverse da quelle per cui i terreni erano stati acquisiti, proponeva entrambe le domande al Tribunale di Nola. Chiedeva quindi che fosse riconosciuto il suo diritto alla restituzione di tutte le superfici acquisite dalla convenuta, sia quelle sulle quali era mancata la costruzione dell'opera per cui erano state espropriate e vi era stata la decadenza dalla dichiarazione di pubblica utilità, che le altre solo in parte occupate dalle opere per cui erano state acquisite. Costituitasi in giudizio, la s.p.a. Ferrovie dello Stato eccepiva, sulla domanda dell'ente locale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 e l'incompetenza territoriale del giudice adito,
dovendo conoscere della causa il Tribunale di Roma;deduceva poi il difetto di legittimazione attiva del Comune di Nola, che non aveva provato di essere proprietario delle aree quando furono espropriate e quello della sua legittimazione passiva, per essere stata beneficiaria dell'acquisizione l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato e la società evocata in causa. Era poi dedotta dalla convenuta l'inammissibilità della domanda, perché non era chiaro se il comune di Nola agisse ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 60 o art. 63, cioè per recuperare le aree rimaste libere dopo l'esecuzione delle opere per cui erano state espropriate ovvero per riavere tutte le superfici oggetto del procedimento ablatorio a causa della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità per il decorso dei termini di cui all'art. 13 della legge generale sull'espropriazione, essendosi eseguito nei termini che precedono solo parte del progetto che doveva realizzarsi.
La società convenuta eccepiva pure la prescrizione del diritto dell'attore e l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda dell'ente locale, chiedendo, in subordine, che, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, il Comune di Nola fosse condannato a pagarle, ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'indebito arricchimento fruito con l'acquisizione delle opere realizzate sul suolo retrocesso.
Sulla domanda di retrocessione totale e/o parziale del comune, il Tribunale di Nola dichiarava il suo difetto di giurisdizione, con sentenza del 22 novembre 2001, ai sensi del citato 5-09" href="/norms/laws/itatext8qqx8yus0bei39e/articles/itaart9k6hdqkmta5cx5?version=9c943de9-9228-5e98-b5ab-70a1c3a3c6a5::LR8289E704F9CFC566A65C::2001-05-09">D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 18 e 34, che attribuiva al giudice amministrativo la
cognizione di tutte le cause non pendenti al 30 giugno 1998 in materia urbanistica e edilizia, salvo quelle sulla determinazione e corresponsione delle indennità dovute.
Lo stesso tribunale affermava che il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 era stato confermato dalla L. n. 205 del 2000, art. 3, comma 7 e dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 321 (T.U. sull'espropriazione per pubblica utilità), per cui sulla retrocessione oggetto della domanda, qualificata dall'attore parziale, la cognizione spettava al giudice amministrativo. Con il suo appello notificato il 3 gennaio 2003, il Comune di Nola deduceva che il tribunale adito aveva dichiarato il suo difetto di giurisdizione ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art.34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, senza tener
presente la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine a tale norma. L'appellante deduceva che nel caso si versava in una fattispecie di retrocessione totale e non parziale dell'area espropriata, sulla quale solo il giudice ordinario aveva poteri cognitivi e comunque chiedeva di sospendere il giudizio fino all'esito della decisione della Corte costituzionale sul Decreto del 1998, richiamato art. 34.
In secondo grado la Rete Ferroviaria Italiana, succeduta all'originaria convenuta, confermava che, a suo avviso, sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando la sua domanda di retrocessione parziale. La Corte d'appello, rinviata la causa in attesa che fosse definita la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, dichiarato illegittimo con sentenza del giudice della L. 4 agosto 2004, n. 281 per eccesso di delega, con la sentenza oggetto del presente ricorso, n. 1028, dell'8 febbraio - 3 aprile 2006, ha respinto l'appello del Comune di Nola, compensando interamente tra le parti le spese del grado. La pronuncia era basata sulla disciplina legale del riparto di giurisdizione precedente all'emanazione del D.Lgs. n. 80 del 1998 applicabile ratione temporis, ritenendo la Corte di merito che nessun rilievo poteva avere nel caso la L. n. 205 del 2000, art. 3, entrata in vigore successivamente alla instaurazione del giudizio di primo grado, data la irrilevanza dei mutamenti della disciplina legale della giurisdizione sopravvenuti alla domanda, ai sensi dell'art. 5 c.p.c.. Affermava la Corte di merito che l'opera pubblica per la
quale si era disposta l'espropriazione nel caso era stata eseguita e quindi doveva respingersi il gravame, per non esservi il "diritto" alla retrocessione dell'espropriato Comune di Nola, titolare solo di "interessi legittimi" a un provvedimento amministrativo che, sul presupposto della inservibilità delle aree rimaste libere, dichiarasse il diritto dell'espropriato alla loro restituzione. In difetto di tale atto dell'espropriante o del beneficiario dell'ablazione, la posizione soggettiva dell'espropriato rimaneva di interesse legittimo, con ogni conseguenza di tale qualifica sul piano della individuazione del giudice avente cognizione sulla domanda. Rilevava la Corte napoletana che la fattispecie era peculiare, perché nel caso l'opera pubblica a base dell'espropriazione era stata eseguita, sia pure al rustico, e aveva occupato solo una parte delle superfici acquisite, con la conseguenza che non poteva domandarsi la retrocessione totale, dovendosi applicare la L. n. 2359 del 1865, art. 60, che imponeva l'emissione di un provvedimento
dell'amministrazione, che disponesse la restituzione. Tale non era l'atto con il quale la società Ferrovie dello Stato aveva offerto in vendita le arre espropriate con il manufatto realizzato sulle stesse, perché da tale offerta non emergeva la volontà dell'espropriante di restituire le aree ai precedenti proprietari, con la conseguenza che la domanda del Comune di Nola doveva ritenersi tendere alla tutela di meri interessi legittimi e che la giurisdizione su di essa competeva al solo giudice amministrativo, con compensazione totale delle spese del grado di giudizio tra le parti. Per la cassazione della sentenza che precede della Corte d'appello di Napoli, il Comune di Nola ha proposto ricorso articolato in tre motivi e notificato alla Rete Ferroviaria Italiana il 15 maggio 2007, cui quest'ultima non resiste. MOTIVI DELLA DECISIONE