Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2023, n. 13486

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2023, n. 13486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13486
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ADDOLORATO GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 10/03/1981 BARBERA FRANCESCA NADIA nato a MAZARA DEL VALLO il 30/11/1987 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO M;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa M.Francesca Loy ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso. Con memoria inoltrata per posta elettronica, datata 7 febbraio 2023, il difensore degli imputati ha chiesto un rinvio per consentire alla p.o. di presentare querela nei termini di legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Decr. Leg.vo n. 150/2022. Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 27 aprile 2022 A G e I F N impugnavano per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 14 dicembre 2021, che aveva integralmente confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Marsala del 17 dicembre 2019, che - ritenutili responsabili del delitto di furto aggravato in concorso di energia elettrica, accertato in Mazara del Vallo il 20 luglio 2017 - li aveva condannati alle pene di legge.

1. Con un primo motivo, i ricorrenti deducevano nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostanziandosi il vizio nell'avere - la Corte di merito - preteso di superare la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto con l'argomento dell'avvenuta dichiarazione di domicilio, da parte loro - ma 8 mesi dopo la verifica del tecnico dell'Enel - all'indirizzo dell'accertato allacciamento abusivo in sede di redazione dell'informazione di garanzia e degli atti di rito. Alla data dell'accesso del tecnico verificatore nessuno era stato colto all'interno dell'abitazione di via Sistina n.20/A.

2. Con un secondo motivo, essi deducevano nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 co. 2 c.p.p., richiamando i requisiti necessari ai fini dell'integrazione della prova indiziaria funzionale ad un'affermazione di responsabilità penale, nella specie a loro dire non rispettati, in quanto la Corte di secondo grado avrebbe semplicemente valorizzato la già citata/ dichiarazione di domicilio ai fini delle notificazioni, formalizzata molto tempo dopo L---..) '
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