Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 48560
Sentenza
4 luglio 2023
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4 luglio 2023
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Massime • 2
In tema di intercettazioni telefoniche, sono utilizzabili nel procedimento relativo al delitto di favoreggiamento di un partecipe ad un'associazione di tipo mafioso i risultati delle captazioni eseguite nel diverso procedimento relativo al delitto associativo concernente la medesima organizzazione, posto che tra i procedimenti sussiste il nesso di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che rileva a prescindere dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen.
E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Sul provvedimento
Testo completo
1 48560-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VINCENZO SIANI Presidente - Sent. n. sez. 827/2023 TERESA LIUNI UP 04/07/2023 BARBARA CALASELICE R.G.N. 6571/2023 CALASELICE BARBARA - MAGI Relatori - RAFFAELLO ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN EL nato a [...] il [...] CA MO nato a [...] il [...] VO AI nato a [...] il [...] RM RI EP nato a [...] il [...] RA EL nato a [...] il [...] NO IO nato a [...] il [...] UT CI nato a [...] il [...] UR IT nato a [...] il [...] SA AR nato a [...] il [...] UR EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dai Consiglieri Barbara Calaselic e e Raffaello Magi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator e MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di IN AN, CA IA, NO VA, UT CI, UR IT, SA MA e UR AN, il rigetto del ricorso di VO MO, RI PE e l'annullamento senza rinvio limitatamente alla qualificazione giuridica, nonché la riqualificazione ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e rigetto nel resto del ricorso di RA AN. Uditi i difensori: -avv. BARCELLONA Ettore che ha concluso associandosi alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
-avv. CIANFERONI Luca che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
-avv. REINA Antonino che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per VO MO e per SA MA;
-avv. VANNETIELLO Dario che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
-avv. MONDELLO Salvino che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
-avv. RIZZUTI VA che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
-avv. GLICERIO PE che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
-avv. BARBA PE che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di рп ricorso;
-avv. GIOVINCO Michele che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
-avv. MONACO Enrico che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
-avv. BERTOROTTA AN che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
-avv. CIOTTA Luigi che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
-avv. SPIGARELLI Valerio che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
-avv. COPPI Franco Carlo si associa alle conclusioni del codifensore e ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 $ RITENUTO IN FATTO 1.La sentenza impugnata, in riforma della condanna emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 1° giugno 2021, tra gli altri, nei confronti di AN PI, IA AS, MO PR, PE ER, AN RA, VA NO, CI OR UT, IT UR, MA MA, AN UR: -ha affermato la penale responsabilità di IT UR, in relazione al reato di cui al capo 1), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., con condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e l'applicazione della libertà vigilata per la durata di anni tre, nonché di AN RA, in relazione al delitto di favoreggiamento personale aggravato di cui all'art. 378, comma secondo, 384-ter cod. pen., così riqualificata l'imputazione di cui al capo 1), con condanna alla pena di anni due mesi sei di reclusione e, per entrambi, al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio;
-ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. in relazione ai reati associativi di cui ai capi 1) e 7) e ha riceterminato la pena irrogata a: -AN PI in quella di anni venti e mesi quattro di reclusione, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati con sentenze irrevocabili della Corte di appello di Palermo del 2 luglio 2008 e del 4 maggio 2016; -VA NO, in quella di anni otto e mesi dieci di reclusione, con assoluzione dal reato di cui al capo 4), limitatamente alla detenzione della pistola a tamburo Colt modello 38 special, perché il fatto non sussiste;
-MO PR in quella di anni nove di reclusione;
-IA AS, CI OR UT, AN UR, PE ER in quella di anni otto di reclusione ciascuno. Inoltre, la Corte territoriale ha confermato la condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, nei confronti di MA MA relativamente M all'imputazione di cui al capo 8), con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Quanto alle statuizioni civili, con la sentenza di appello: - sono state revocate quelle a carico di CI OR UT in favore della parte civile Associazione CI;
- è stata pronunciata condanna di IT UR, in solido con i coimputati, in relazione al delitto di cui al capo 1) e, con CI OR UT, a risarcire il danno in favore delle parti civili Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Agrigento, articolazione territoriale della CIGL, Confederazione Italiana del lavoro 3 e Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus e a contribuire alle spese di costituzione nel primo grado;
-è stata pronunciata condanna di IT UR, in solido con i coimputati, in relazione al delitto di cui al capo 1) al risarcimento del danno in favore della parte civile Associazione CI e a contribuire alle spese di costituzione nel primo grado;
- è stata rigettata la domanda delle parti civili nei confronti di AN RA;
- è stata disposta la liquidazione delle spese di costituzione delle parti civili nel grado di appello come da dispositivo (pag. 91 della sentenza di appello). Il primo Giudice aveva irrogato agli imputati la pena di seguito indicata: -per AN PI, anni venti di reclusione, in relazione ai reati di cui ai capi 1) (artt. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto e sesto, cod. pen. quale promotore ed organizzatore della famiglia mafiosa di CA, dal primo marzo 2003 alla "data odierna", art. 71 d. lgs. n. 159 del 2011), 2) (110, 629 cod. pen., in relazione agli artt. 628, comma terzo, 416-bis.1 cod. pen.) e di quello di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo 3) di cui alla contestazione suppletiva svolta all'udienza del 6 luglio 2018 a carico di PI), riconosciuta la continuazione e ritenuta la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale;
- per IA AS, anni dieci e mesi otto di reclusione, per il reato di cui al capo 1), nella qualità di partecipe della famiglia di CA, dall'agosto 2009, esclusa la recidiva;
-per MO PR, anni dodici di reclusione, in relazione ai capi 1), nella qualità di partecipe della famiglia di CA e 2); per PE ER, anni dieci e mesi otto di reclusione in relazione al capo 1) nella qualità di partecipe dell'articolazione della famiglia Campobello di CA;
- per VA NO, anni dodici di reclusione, in relazione ai reati di cui ai capi 1), quale partecipe della famiglia di CA, sino al mese di aprile del 2018, 4) (art. 416-bis.1 cod. pen., 23, comma 1 n. 2, 2, Legge n. 110 del 1975), 5) (art. 687 cod. pen.), riconosciuta la continuazione;
CI OR UT, anni dieci e mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui al capo 7) (artt. 110, 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto, sesto, cod. pen.; MA MA, anni due e mesi quattro di reclusione, per il reato di cui al capo RMT 8) (artt. 378, comma primo e secondo, 384-ter cod. pen.) esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; - AN UR, anni dieci e mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui al capo 1), nella qualità di partecipe alla famiglia di CA;
con assoluzione per AN RA e IT UR dai reati loro ascritti.
1.2.Si tratta della ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere denominata cosa nostra, in diverse articolazioni locali (CA e Campobello di 4 CA contestata al capo 1), nonché di reati fine (estorsione pluriaggravata capo 2), del reato di voto di scambio politico-mafioso (capo 3) contestato all'udienza del 6 luglio 2018, tra gli altri, ad PI), detenzione illecita di armi (capi da 4) a 6) nonché del delitto di cui al capo 7), concernente il concorso esterno nella associazione mafiosa denominata cosa nostra nella qualità di maestro venerabile della Loggia massonica denominata Pensiero ed Azione di Palermo, contestata a UT. Infine, il capo 8) attiene al reato di favoreggiamento che i giudici di merito, di entrambi i gradi di giudizio, hanno riconosciuto come commesso da MA. Secondo il primo giudice, i fatti accertati nel corso delle indagini erano emersi a seguito di intercettazioni ambientali e telefoniche nonché grazie a servizi di osservazione svolti nel Comune di CA e nelle zone limitrofe nel periodo compreso tra gli ultimi mesi dell'anno 2015 e i successivi tre anni. La sentenza di primo grado espone che era stata accertata la sussistenza di un'articolazione di cosa nostra, che aveva come esponenti apicali VA UR, noto come il professore, giudicato separatamente e AN PI soprannominato pescemoddu, tornato in libertà, nel 2017, dopo un periodo di detenzione, entrambi già condannati per il reato di associazione mafiosa con sentenza irrevocabile. Le indagini, di cui rende conto la sentenza di primo grado, hanno fatto riferimento anche alla posizione di due collaboratori dei vertici del sodalizio VA NO e IA AS (chiamato IN), i quali si erano occupati, secondo la ricostruzione recepita dal giudice di primo grado, in coordinamento con la famiglia di Canicattì, di alcuni atti estorsivi in danno della società alberghiera Mediterranea s.r.l. che intendeva realizzare nel territorio un resort turistico e dell'imprenditore RE AR che si era aggiudicato un appalto pubblico per la demolizione di immobili abusivi. Inoltre, si è ritenuta la partecipazione al sodalizio del farmacista AN UR, cugino di VA, il quale in particolare era stato coinvolto nella gestione dei rapporti con CI OR UT, funzionario della regione siciliana, indicato dal primo giudice come maestro venerabile di una loggia massonica palermitana. Questi, secondo le indagini di cui rende conto