Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2019, n. 16336
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In tema di assistenza sanitaria pubblica, il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall'accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 1 6336-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto RIC.
CONTRO
- Primo Presidente - GIOVANNI MAMMONE DECISIONI DI - Presidente Sezione - PIETRO CURZIO GIUDICI SPECIALI Ud. 19/06/2018 - ANTONIO MANNA - Presidente Sezione - PU ULIANA ARMANO - Presidente Sezione - R.G.N. 4078/2017 Ron 16336 - Rel. Pres.te Sezione - Rep. MAGDA CRISTIANO I Consigliere - DOMENICO CHINDEMI C.U GIACINTO BISOGNI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4078-2017 proposto da: S RE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A B e PIERO D'AMELIO;
ricorrente - contro 305 18 2 R.G. PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonché
contro
PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIOVANNI, GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO, LULLO VARONE ALESSANDRO, FERRANTE FRANCO, VERNILE DARIO, CICCARELLI RAFFAELE;
- intimati -
-avverso la sentenza n. 290/2016 della CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, depositata il 29/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Presidente MAGDA CRISTIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Alberto Bianchi e Gianluigi Pellegrino.
FATTI DI CAUSA
La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio convenne dinanzi al giudice contabile S R s.p.a., proprietaria della casa di cura S R di Cassino, nonché numerosi dipendenti della AUSL di Frosinone e della Regione preposti alle dovute attività di controllo, chiedendo che venisse accertata la responsabilità in via principale ed a titolo doloso della società, e quella sussidiaria, a titolo colposo e pro-quota, dei dipendenti, in relazione ad indebiti rimborsi di prestazioni sanitarie ottenuti dalla prima negli anni 2007/2009, con conseguente condanna di ciascuno dei convenuti, in ragione degli illeciti rispettivamente loro imputabili, 3 R.G. al risarcimento del danno erariale subito dal Servizio Sanitario Nazionale e da quello Regionale. Il giudice adito, con sentenza non definitiva del 13.1.2014, respinse, fra l'altro, l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione avanzata da S R s.p.a.;
quindi, con la sentenza definitiva del 23.9.014, ritenute sussistenti quattro voci di danno erariale, (pagamenti extra budget;
pagamenti di prestazioni derivanti da sotto-utilizzazioni dei posti letto accreditati;
pagamenti di prestazioni non remunerabili;
pagamenti di prestazioni eseguite per una durata inferiore alla tre ore giornaliere) condannò in via principale la società, e con essa in via sussidiaria e sino alla concorrenza dei danni loro - rispettivamente ascrivibili- alcuni dei dipendenti convenuti, al pagamento a titolo risarcitorio in favore del SSN e della AUSL di Frosinone della somma di oltre 41 milioni di euro. Tutte le parti soccombenti interposero separati gravami contro la sentenza non definitiva e contro quella definitiva. La sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti, riuniti gli appelli, ha accolto solo parzialmente quello avanzato da San Raffaele s.p.a., riducendo la condanna risarcitoria alla somma di € 31.492.909,13. In particolare, per ciò che in questa sede ancora rileva, il giudice del gravame ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dalla società nel grado ed ha escluso che il primo giudice avesse ravvisato la responsabilità della casa di cura in fatti tardivamente allegati dalla Procura e diversi da quelli originariamente contestati. La sentenza, depositata il 29.7.2016, è stata impugnata da San Raffaele s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei Conti.. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso S R s.p.a. eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, sostenendo che, a seguito del passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, non ricorre più il rapporto di servizio fra P.A. e struttura sanitaria privata necessario a radicare la giurisdizione del giudice contabile in materia di danni subiti dalla prima a seguito del rimborso di prestazioni illecitamente ottenuto dalla seconda. A dire della ricorrente, nell'attuale sistema di accreditamento, la Regione, previa verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge, abilita semplicemente un soggetto a vendere prestazioni alle AA.SS.LL. in favore dell'utenza mediante specifici contratti di diritto privato, che individuano la qualità e la quantità di dette prestazioni ed il loro prezzo: é solo da tali contratti che sorge il diritto al rimborso, mentre al soggetto privato non sarebbero più devoluti poteri pubblicistici autoritativi propri dell'amministrazione, che ne consentirebbero l'inserimento funzionale e temporaneo nell'apparato organizzativo della P.A. quale organo tecnico e straordinario della stessa;
né, d'altro canto, potrebbe ritenersi sufficiente a configurare il necessario rapporto di servizio, solo in presenza del quale si può radicare la giurisdizione contabile, la sussistenza di un semplice nesso funzionale e strumentale dell'attività