Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2015, n. 473

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In tema di assistenza sanitaria pubblica, il nuovo sistema dell'accreditamento di cui all'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico che è di natura concessoria, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A. per il settore dell'assistenza sanitaria, sì da poter accedere alla qualifica di ente erogatore del servizio e fornire le relative prestazioni, istituzionalmente spettanti all'ente pubblico. Ne consegue che tra quest'ultimo e la struttura accreditata si instaura un rapporto di servizio in senso lato e, laddove il privato sia chiamato a rispondere per danno erariale con riferimento ad accordi corruttivi intervenuti con il funzionario che ha agito per l'ente di appartenenza, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2015, n. 473
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 473
Data del deposito : 14 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente Sezione -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23742/2013 proposto da:
F S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio degli avvocati FILIPPO LATTANZI, FANCESCO CARDARELLI, che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso;

MERCURI FANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato F T, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati M N e M D, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAAMONTI 25;

AELLO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato CURZIO CICALA, rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente all'avvocato CURZIO CICALA, giusta procura a margine del controricorso;

BULTRINI BENEDETTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato MARIO RACCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro
AZIENDA USL ROMA C;

REGIONE LAZIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 182/2013 della CORTE CONTI - SEZIONE 3^ GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, depositata il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. ADELADE AMENDOLA;

uditi gli Avvocati FILIPPO LATTANZI, GIULIO PROSPERETTI per delega dell'Avvocato MARIO RACCO e M D;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3 settembre 2009 la Procura Regionale della Corte dei conti della Regione Lazio chiese alla sezione giurisdizionale la condanna di F s.r.l., di A S, di M F e di B B al pagamento dei danni derivati dalla stipula di tre atti di transazione ritenuti falsi. Espose, a sostegno, che nell'anno 1991 F s.r.l. aveva citato innanzi al Tribunale di Roma la USL RM7 (ora ASL RMC), e la Regione Lazio, domandando il pagamento di somme asseritamente ad essa dovute quale corrispettivo di prestazioni di terapia intensiva effettuate nell'arco temporale dal 1982 al 1990. Respinta la pretesa, sia in prime che in seconde cure, nelle more della trattazione del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'appello, F aveva nuovamente convenuto in giudizio la Regione Lazio, chiedendone, in via principale, la condanna al pagamento di L.

4.161.925.000 o, in subordine, della stessa somma già in precedenza azionata.
Prima della definizione di tali processi, in data 18 gennaio 2002, tra la ASL RM7 e F s.r.l. era intervenuta una prima transazione, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di Euro 516.457,93, avvenuto, peraltro, il 17 dicembre 2001, e cioè in epoca antecedente alla sottoscrizione della stessa. Il successivo 13 febbraio 2002 era stato siglato altro contratto di transazione, per una somma che, sommata a quella già erogata, corrispondeva al petitum dei giudizi pendenti.
Infine con una terza transazione, stipulata in data 16 maggio 2002, la ASL e F si erano accordati per la definizione della controversia proposta da quest'ultima al fine di ottenere il ristoro di pretesi danni a essa derivati dalla mancata conclusione della convenzione necessaria alla creazione di una unità operativa chirurgico - ginecologica presso la propria struttura. La bonaria definizione della vertenza - peraltro già decisa dal Tribunale con sentenza depositata il 7 maggio, di rigetto della domanda - aveva comportato un esborso di Euro 5.800.000.000,00.
Per tali fatti i signori A S e B B, rispettivamente responsabile dell'ufficio legale e Commissario Liquidatore della ASL RM/7, nonché M F, legale rappresentante di F s.r.l., erano stati tratti a giudizio del Tribunale di Roma che in data 7 giugno 2013 aveva ritenuto l'A e il M colpevoli del reato di corruzione.
Di qui l'iniziativa giudiziaria della Procura regionale. Con sentenza del 7 luglio 2010 l'adito giudice contabile condannò in via principale A S, M F e F s.r.l. al pagamento, in favore della Regione Lazio, della somma di Euro 7.612.037,18, nonché B B, in via sussidiaria, al pagamento della somma di Euro 2.283.611,00, oltre accessori. Con la sentenza ora impugnata, emessa in data 7 marzo 2013, la sezione giurisdizionale centrale d'appello ha respinto i gravami di F s.r.l. e di M F.
Ha ritenuto il decidente, per quanto qui interessa, che l'allegazione posta a base dell'iniziativa della Procura Regionale del Lazio era assolutamente idonea a evocare la sua giurisdizione: la domanda di rifusione dei danni era invero incentrata sull'esistenza - tra il M e, per il tramite dello stesso, tra F s.r.l., e la ASL - di una relazione funzionale derivante non già dalle convenzioni e/o dall'accreditamento, ma dalla indebita ingerenza dei primi, in forza di un sodalizio criminoso, nei meccanismi gestionali dell'Azienda pubblica. In tale prospettiva del tutto inconferente era l'enfasi posta dagli appellanti, con riferimento alla terza transazione, sul fatto che la stessa era connessa alla mancata stipula di una convenzione, piuttosto che al suo mancato pagamento, considerato che il contatto tra il M e l'A era sufficiente a postulare l'esistenza di un rapporto di servizio, sull'abbrivio di quanto affermato dalle sezioni unite nell'ordinanza 4 novembre 2009, n. 23332. I ricorsi proposti da F s.r.l. e da M F, ex art. 111 Cost., u.c., sono articolati, l'uno, su un solo motivo, e l'altro, su
tre mezzi.
Hanno risposto con distinti controricorsi B B, il Procuratore generale presso la Corte dei conti e A S. F s.r.l. ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.. 2. L'impugnativa di F s.r.l..
Con l'unico motivo la società denuncia difetto di giurisdizione della Corte dei conti, violazione e falsa applicazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4.
Deduce che la ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice contabile in ragione del solo contatto illecito tra l'A e il M farebbe malgoverno del principio, ripetutamente affermato dalla Corte Regolatrice, secondo cui non è sufficiente a configurare il rapporto di servizio la mera ingerenza del soggetto privato in un processo decisionale dell'ente pubblico, quale che esso sia, occorrendo che il contatto tra l'uno e l'altro sia pur sempre orientato allo svolgimento, da parte del primo, di un'attività tipicamente amministrativa.
In sostanza, se, al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei conti è ormai irrilevante la natura pubblica o privata del soggetto che ha concorso alla determinazione dell'evento dannoso, sarebbe tuttavia pur sempre necessaria l'enucleabilità, in concreto, di un rapporto di

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