Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/12/2022, n. 37125
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Testo completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22892-2019 proposto da: C P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO
28, presso lo studio dell'avvocato G B, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
C S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTEVIDEO
21, presso lo studio dell'avvocato F D C, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 874/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Dott. M C;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione del 6 ottobre 2009, C P conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma C S, affinché fosse accertato che, a seguito dell’acquisto tra le parti per la quota del 50% pro capitedi un appartamento in Roma al Largo Maresciallo Diaz n. 22, con atto del 28/12/1988, aveva effettuato una donazione indiretta in favore della convenuta, che avrebbe dovuto essere revocata per sopravvenienza di figli, atteso che, dopo la separazione intervenuta tra le parti, l’attore aveva generato una figlia da una successiva relazione affettiva. Chiedeva, altresì, di dichiarare la risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 1° marzo 2001, con la quale le parti avevano convenuto di porre in vendita l’immobile alla scadenza del terzo anno successivo alla scrittura, riservando alla C una maggiore quota del prezzo ricavato, pari a £. 100.000.000, atteso che la controparte si era sottratta all’impegno di addivenire alla vendita. In via subordinata, chiedeva in ogni caso procedersi allo scioglimento della comunione. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12736/2011, quanto alla revocazione della donazione, rigettava tutte le domande dell’attore, e pronunciandosi sulla domanda di divisione, pur ricorrendone i presupposti, disponeva che, in considerazione della situazione economica della convenuta e del fatto che la domanda attorea era stata avanzata a distanza di tempo dalla separazione tra i coniugi, la divisione dovesse avvenire decorsi cinque anni dalla sentenza emessa. Avverso tale sentenza proponeva appello il Cicerchia e la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza non definitiva n. 4811/2017 del 17 luglio 2017, rigettava il gravame quanto all’accertamento della conclusione di una donazione indiretta suscettibile di revocazione exart. 803 c.c., mancando la prova che il prezzo fosse stato pagato integralmente dall’appellante e che il mutuo a tal fine contratto fosse stato estinto solo facendo ricorso alla capacità contributiva del Cicerchia (ritenendo che la stessa scrittura privata di cui l’attore chiedeva l’accertamento dell’invalidità, fosse una prova del riconoscimento di un contributo di entrambi gli ex coniugi all’acquisto). Il rigetto della domanda de qua comportava anche il rigetto della domanda di inefficacia, nullità o annullabilità della menzionata scrittura privata di cui alla lett. C) delle conclusioni dell’atto di appello. Passando ad esaminare la domanda di divisione, la Corte distrettuale escludeva che ricorressero le condizioni di legge per concedere la dilazione di cinque anni in favore della convenuta ancorché occupante il bene in virtù di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso su accordo delle parti, sicché la causa doveva essere rimessa in istruttoria per l’esame della domanda di divisione in oggetto. All’esito dell’attività istruttoria suppletiva, la medesima Corte distrettuale, con la sentenza definitiva n. 874 del 7/2/2019, previa valutazione di non comoda divisibilità del bene immobile, lo attribuiva alla C, con la condanna al pagamento dell’eccedenza determinata nell’ammontare di € 240.000,00, compensando al 50 % le spese del doppio grado e ponendo
MONTE ZEBIO
28, presso lo studio dell'avvocato G B, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
C S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTEVIDEO
21, presso lo studio dell'avvocato F D C, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 874/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Dott. M C;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione del 6 ottobre 2009, C P conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma C S, affinché fosse accertato che, a seguito dell’acquisto tra le parti per la quota del 50% pro capitedi un appartamento in Roma al Largo Maresciallo Diaz n. 22, con atto del 28/12/1988, aveva effettuato una donazione indiretta in favore della convenuta, che avrebbe dovuto essere revocata per sopravvenienza di figli, atteso che, dopo la separazione intervenuta tra le parti, l’attore aveva generato una figlia da una successiva relazione affettiva. Chiedeva, altresì, di dichiarare la risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 1° marzo 2001, con la quale le parti avevano convenuto di porre in vendita l’immobile alla scadenza del terzo anno successivo alla scrittura, riservando alla C una maggiore quota del prezzo ricavato, pari a £. 100.000.000, atteso che la controparte si era sottratta all’impegno di addivenire alla vendita. In via subordinata, chiedeva in ogni caso procedersi allo scioglimento della comunione. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12736/2011, quanto alla revocazione della donazione, rigettava tutte le domande dell’attore, e pronunciandosi sulla domanda di divisione, pur ricorrendone i presupposti, disponeva che, in considerazione della situazione economica della convenuta e del fatto che la domanda attorea era stata avanzata a distanza di tempo dalla separazione tra i coniugi, la divisione dovesse avvenire decorsi cinque anni dalla sentenza emessa. Avverso tale sentenza proponeva appello il Cicerchia e la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza non definitiva n. 4811/2017 del 17 luglio 2017, rigettava il gravame quanto all’accertamento della conclusione di una donazione indiretta suscettibile di revocazione exart. 803 c.c., mancando la prova che il prezzo fosse stato pagato integralmente dall’appellante e che il mutuo a tal fine contratto fosse stato estinto solo facendo ricorso alla capacità contributiva del Cicerchia (ritenendo che la stessa scrittura privata di cui l’attore chiedeva l’accertamento dell’invalidità, fosse una prova del riconoscimento di un contributo di entrambi gli ex coniugi all’acquisto). Il rigetto della domanda de qua comportava anche il rigetto della domanda di inefficacia, nullità o annullabilità della menzionata scrittura privata di cui alla lett. C) delle conclusioni dell’atto di appello. Passando ad esaminare la domanda di divisione, la Corte distrettuale escludeva che ricorressero le condizioni di legge per concedere la dilazione di cinque anni in favore della convenuta ancorché occupante il bene in virtù di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso su accordo delle parti, sicché la causa doveva essere rimessa in istruttoria per l’esame della domanda di divisione in oggetto. All’esito dell’attività istruttoria suppletiva, la medesima Corte distrettuale, con la sentenza definitiva n. 874 del 7/2/2019, previa valutazione di non comoda divisibilità del bene immobile, lo attribuiva alla C, con la condanna al pagamento dell’eccedenza determinata nell’ammontare di € 240.000,00, compensando al 50 % le spese del doppio grado e ponendo
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