Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16045

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Massime1

In tema di equo indennizzo, istituto introdotto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed applicabile anche al personale delle Ferrovie in virtù del rinvio operato allo statuto dei dipendenti civili dello Stato dall'art. 209 della legge 26 marzo 1958., n. 425, la presentazione della domanda nel termine previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 686 del 1957 costituisce un presupposto necessario per il riconoscimento della causa di servizio e, quindi, una condizione dell'azione, che, in quanto tale, deve essere provata da chi agisce in giudizio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16045
Data del deposito : 17 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. B B - rel. Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.), in persona dell'institore avv. G A, in virtù dei poteri conferiti con procura notaio P C di Roma in data 4.7.2001 rep. n. 63122, elett.te dom.ta in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6 presso l'avv. F T che la difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
G A, elett.te dom.to, con il suo difensore avv. B A, in Roma, via Cicerone n. 44, come da procura speciale a margine del controricorso;



- controricorrente -


per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 33125/01 in data 23 Marzo/10 ottobre 2001 (R.G. 79040/92). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29 gennaio 2004 dal Cons. Dott. B B;

udito l'avv. M A per delega dell'avv. F T;

udito l'avv. B A;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello, ha dichiarato la dipendenza da causa di servizio della spondiloartrosi con discopatia C3-C4 da cui è affetto G Angelo, operaio dipendente delle Ferrovie dello Stato, ed ha affermato il conseguente diritto di costui all'equo indennizzo, condannando la s.p.a. Ferrovie dello Stato alla corresponsione dei relativi importi, da accertarsi in via amministrativa. Il Tribunale - premesso che, ai sensi dell'art. 38 (recte: 36) d.p.r. n. 686 del 1957, per conseguire il riconoscimento della dipendenza di una
infermità da causa di servizio, il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dalla data in cui abbia avuto conoscenza sicura ed esatta della natura e della gravita della malattia - ha ritenuto che le Ferrovie dello Stato, avendo eccepito la decadenza semestrale, non avevano assolto l'onere di dimostrare, ex art. 2697 c.c., che il proprio dipendente, al momento della domanda, fosse già
a conoscenza di tutti gli elementi di cui agli artt. 36 d.p.r. n. 686/1957 e 38 d.p.r.(recte: D.M.) 2716/1958. G Angelo resiste
con controricorso. Rete Ferroviaria Italiana ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 36 d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686, dell'art. 38 D.M. 19 dicembre 1958, dell'art. 12 preleggi, dell'art. 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.),
la società ricorrente critica l'impugnata sentenza per avere il Tribunale ritenuto che FS, avendo sollevato l'eccezione di decadenza, fosse tenuta a dimostrare in qual momento il G ebbe conoscenza dell'infermità, così violando il principio dell'onere della prova, che imponeva innanzitutto all'allora ricorrente, in presenza di quella eccezione, di fornire la dimostrazione che la conoscenza dell'infermità fu da lui acquisita non oltre sei mesi prima della data (19 maggio 1987) della domanda amministrativa volta al riconoscimento della causa di servizio. In ogni caso FS aveva fornito la prova che il G firmò il referto medico n. 5 del 16 aprile 1983, attestante la patologia in relazione alla quale chiese ed ottenne l'apertura di una pratica per infortunio.
Il motivo è fondato. L'istituto dell'equo indennizzo, introdotto per gli impiegati statali dall'art. 68 del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, trova applicazione anche per il personale delle ferrovie in virtù del rinvio operato allo statuto dei dipendenti civili dello Stato dall'art. 209 della legge 26 marzo 1958 n. 425, ancorché, a causa della mancata designazione dell'organo competente ad esaminare le relative domande, il riconoscimento effettivo si è avuto soltanto con l'art. 11 della legge 6 ottobre 1981 n. 564 e la conseguente approvazione - con d.m. 2 luglio 1983 - del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'(allora) Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. Pertanto, per i ferrovieri, l'istituto e la sua disciplina non si differenziano da quanto previsto dalle norme operanti per gli impiegati statali;
e la situazione è rimasta sostanzialmente inalterata a seguito della c.d. "privatizzazione" del rapporto di lavoro, continuando il beneficio ad essere riconosciuto in base al contratto di lavoro, ma pur sempre secondo la disciplina dettata da norme giuridiche.
Tanto premesso, si osserva che l'art. 36 del d.p.r. 3 maggio 1957 n. 686 stabilisce che "l'impiegato civile che abbia contratto
infermità, per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda scritta all'Amministrazione dalla quale direttamente dipende...". La tempestività della domanda costituisce un presupposto necessario per il riconoscimento della causa di servizio (procedimento del tutto autonomo da quello successivo con il quale si chieda l'equo indennizzo) e, quindi, una condizione dell'azione, che, in quanto tale, deve esser provata da chi agisce in giudizio.
Deriva che l'onere di dimostrare il mancato decorso di tale termine, qualora venga sollevata eccezione sul punto, incombe su chi agisce per ottenere il riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio.
La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene assolto l'onere probatorio a carico del dipendente, si presenta lacunosa.
Infatti, il Tribunale ha giudicato tempestiva la domanda amministrativa sulla base della sola allegazione del G "di essere divenuto consapevole della patologia, da cui era affetto già nel febbraio 1983, solo nel marzo del 1987, in seguito ad alcuni accertamenti eseguiti privatamente", il Tribunale non spiega di quali accertamenti si tratti, quale contenuto abbiano, in che cosa si differenzino dagli elementi di giudizio che avevano indotto il Pretore, sulla base della consulenza tecnica espletata, di ritenere tardiva la domanda amministrativa.
Se la patologia denunziata nel 1987 era la medesima presente nel 1983, e di essa il G aveva avuto conoscenza, anche nella sua entità, sin dal febbraio 1983, data in cui fu sottoposto ad esame radiografico presso la struttura sanitaria FS, ricevendo comunicazione del suo esito, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare che cosa impedì allora al dipendente di rendersi conto della patologia e della sua eziologia, e quali nuovi elementi di valutazione sopravvennero per la prima volta nel 1987 per ingenerare quella consapevolezza che mancò nel 1983.
Solo se questa prova fosse stata data, avrebbe operato a carco di FS l'onere di dimostrare, in contrasto con le prove offerte dal lavoratore, che nel 1983 o comunque in un momento anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data della domanda amministrativa, concorrevano tutte le circostanze idonee a far maturare nel dipendente la consapevolezza della malattia e della sua derivazione dall'attività lavorativa. Ma l'eventuale insufficienza della prova, con la quale FS aveva inteso confortare le contestazioni alle deduzioni del G, non valeva a dispensare questi dall'onere probatorio a suo carico.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Roma, che, nel procedere a nuovo esame, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

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