Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/09/2019, n. 22711
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In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del giudice contabile (o amministrativo)), l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la "voluntas legis" applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla "ratio" che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica potendo dare luogo, tutt'al più, ad un "error in iudicando", non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
Sul provvedimento
Testo completo
2271 1-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto - Primo Presidente f.f. - Professore universitario a STEFANO SCHIRO' tempo pieno - Obbligo di comunicare lo svolgimento di attività professionale -Ravvisata sussistenza- Eccesso di potere giurisdizionale nei ANTONIO MANNA - Presidente Sezione - confronti del legislatore realizzato dal giudice contabile - Configurabilità - Esclusione-Fondamento Ud. 12/02/2019 - ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU R.G.N. 20701/2017 ANTONIO GRECO - Consigliere - Gar.2271 Rep. Consigliere -ANDREA SCALDAFERRI UMBERTO BERRINO - Consigliere - ем F D S - Consigliere - Rel. Consigliere - L A S - - Consigliere - A G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20701-2017 proposto da: C M, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati C M e S G;
- ricorrente -
contro 84 79 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonchè
contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA;
- intimata - IIIavverso la sentenza n. 55/2017 della CORTE DEI CONTI - ROMA, SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO depositata il 2/02/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Consigliere L A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto;
udito l'avvocato Romano Vaccarella. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2/2/2017 la Corte di Conti-Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, in accoglimento del gravame interposto dalla Procura Regionale per la Liguria e in conseguente parziale riforma delle pronunzia Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 85 del 2/7/2014, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. Marco Casamonti in relazione alle poste di presunto nocumento pari ad euro 689.023,43 (da quest'ultimo percepita quale professore universitario a tempo pieno) e 62.532,35, (dal medesimo percepita quale professore universitario a tempo definito ), rinviando la causa al giudice di 1^ cure quanto alla prima posta e condannando il Casamonti a risarcire Ric. 2017 n. 20701 sez. SU - ud. 12-02-2019 -2- l'Università degli Studi di Genova ( anche ) quanto alla 2^ posta, e così per complessivi euro 191.507,88. Avverso la suindicata pronunzia del giudice contabile di appello il Casamonti propone ora ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., illustrato da memoria. Resiste con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 362 c.p.c. Si duole che nello stabilire nel caso l'obbligo di comunicare all'Università lo svolgimento di attività libero-professionale da parte di un docente>>, il giudice contabile abbia nell'impugnata sentenza integrato un eccesso di potere giurisdizionale e difetto assoluto di giurisdizione>>, in quanto nel caso di specie la norma che impone al professore universitario a tempo pieno di comunicare lo svolgimento di attività professionale non esiste>>. Lamenta che l'erroneità del ragionamento sviluppato dalla sezione Centrale di appello