Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2023, n. 25172

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2023, n. 25172
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25172
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da D P A, nato a Galatina il 2 febbraio 1979, avverso la sentenza emessa 1'11 ottobre 2021 dalla Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza del 6 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
udito il Sostituto Procuratore Generale R G, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza dell'Il ottobre 2021 la Corte d'appello di Lecce ha rideterminato in sei mesi di reclusione, convertita in euro 45.000,00, la pena applicata ad A D P, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 53 L. n. 689/1981, essendo stata applicata una pena pecuniaria divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del primo febbraio 2022, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 53 citato nella parte in cui fissa in euro 250,00, anziché in euro 75,00, la somma equivalente a un giorno di detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
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