Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2006, n. 13431

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Nelle controversie aventi ad oggetto casi di occupazione usurpativa, in cui sia stata annullata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di trasformazione di beni privati, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione un comportamento illecito "ab origine", di carattere permanente, fonte di responsabilità extracontrattuale, per lesione del diritto di proprietà, sicché ove venga successivamente chiesta, anche in sede di ottemperanza dell'ordine di restituzione contenuto nella sentenza del giudice amministrativo che abbia annullato la dichiarazione di pubblica utilità, la liquidazione dei danni per l'illegittima occupazione "ab origine", sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l'ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell'art. 326 cod. proc. civ., ma se la conoscenza della sentenza da impugnare derivi da altre circostanze, non necessariamente si verificano effetti equipollenti alla notificazione di un atto, come nel caso in cui la parte, nel corso del giudizio di esecuzione, produca copia autentica di sentenza, non notificata.

Posto che nell'accertamento e nella determinazione degli effetti del giudicato amministrativo da eseguire il giudice dell'ottemperanza ha poteri integrativi della sentenza da adempiere e può quindi adottare statuizioni analoghe a quelle che avrebbe potuto emettere il giudice della cognizione con gli stessi limiti di ogni altra decisione del giudice amministrativo, è questione di giurisdizione, soggetta al sindacato delle Sezioni Unite, la decisione del Consiglio di Stato che, decidendo su ricorso diretto all'adempimento dell'obbligo per l'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato, abbia esercitato poteri cognitivi e non meramente esecutivi (nella specie il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, aveva conosciuto dei danni derivanti dall'occupazione usurpativa di beni privati, quindi anteriori all'ordine di restituzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, nell'ambito di una procedura espropriativa i cui atti erano stati annullati da quella sentenza, della cui ottemperanza il Consiglio di Stato era chiamato a pronunciarsi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2006, n. 13431
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13431
Data del deposito : 9 giugno 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente di sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. BONOMO MA - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25675 del Ruolo Generale degli affari civili del 2004 proposto da:
COMUNE DI MERANO, in persona del sindaco p.t. Aober Franz, autorizzato a ricorrere da Delib. della G.M. 16 novembre 2004, n. 578 e elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Confalonieri n. 5, presso l'avv. MANZI Luigi che, con l'avv. Karl Zeller, 10 rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
LL MA, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 349, presso l'avv. SANDULLI Maria Alessandra, che lo rappresenta e difende per procura autenticata da notar Michele Scarantino di Merano il 20 dicembre 2004 - Rep. n. 28623;

- controricorrente -

avverso la decisione del Consiglio di Stato, Sezione 4^, n. 5820, del 29 aprile - 6 ottobre 2003;

Udita, alla Pubblica udienza del 4 maggio 2006, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte;

Uditi gli avv.ti Manzi e Zeller per il ricorrente, l'avv. Sandulli per il controricorrente e il P.M. Dr. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione del 1 febbraio 2000 n. 530, in accoglimento dell'appello di LI MA, proprietario del complesso immobiliare denominato "LL UN", ha annullato gli atti del procedimento di espropriazione per pubblica utilità di tali beni per la costruzione di alloggi per anziani.
Il LI aveva impugnato la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano del 9 aprile 1997, che aveva respinto il suo ricorso e, in accoglimento del suo gravame, sono stati annullati il Decreto di espropriazione del 18 agosto 1995 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano in favore del Comune di Merano con il previo provvedimento del 22 maggio 1995, contenente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da fare. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il Comune di Merano aveva realizzato e assegnato gli alloggi agli anziani, trasformando irreversibilmente il complesso immobiliare oggetto del procedimento ablativo e degli atti annullati.
Con ricorso n. 11257 del 2000, ai sensi del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27 n. 4, il LI instaurava giudizio di ottemperanza
per ottenere l'adempimento dal Comune dell'obbligo di conformarsi al giudicato della citata sentenza n. 530 del 2000, mentre la P.A. procedeva a nuova procedura ablativa, pure essa oggetto di annullamento da parte dei Giudici amministrativi.
Con decisione del 28 gennaio 2002 n. 450, notificata il successivo 7 febbraio, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso per l'esecuzione della sua sentenza del 2000 e, ritenuto che il giudicato da adempiere avesse fatto venire meno ogni titolo per la occupazione degli immobili del LI, ordinava al Comune di Merano di restituirli al titolare entro 120 giorni dalla notifica della sentenza.
Subito dopo la scadenza dell'indicato termine (8 giugno 2002) e all'esito di una diffida al commissario ad acta nominato per l'ottemperanza dell'8 luglio 2002, il Comune di Merano, dopo aver dato avviso al LI dell'avvio del procedimento di ablazione del suo complesso immobiliare e respinto le osservazioni di lui, con provvedimento del 19 luglio 2002, disponeva l'acquisizione di "LL UN", quale autorità che aveva utilizzato i beni occupati per scopi d'interesse pubblico, con i poteri di cui alla Legge Provinciale di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 32 bis, inserito dalla Legge Provinciale 28 dicembre 2001, n. 19.
Ai sensi del comma 5 della norma da ultimo citata, l'atto di acquisizione determinava il risarcimento dei danni spettante al LI in Euro 2.142.895,30, comprendente il valore venale degli immobili oltre alla rivalutazione e agli interessi dal giorno in cui il terreno era stato occupato senza titolo, somma rifiutata dal destinatario dell'atto.
Il LI proponeva ricorso n. 9595 il 22 ottobre 2002 per l'ottemperanza della sentenza n. 53 0 del 2000, come integrata da quella n. 450 del 2002, al Consiglio di Stato e contestualmente altra impugnativa per l'annullamento dell'atto di acquisizione sopra richiamato al T.R.G.A. di Bolzano.
Con il ricorso del R.D. n. 1054 del 1924, ex art. 27, n. 4, era chiesta la dichiarazione di inefficacia del citato provvedimento del Comune di Merano n. 17653 del 19 luglio 2002 che aveva acquisito LL UN, perché emesso in carenza di potere e per errata interpretazione delle norme provinciali citate.
Il LI chiedeva quindi di ripetere l'ordine di restituzione del complesso immobiliare di sua proprietà, perché l'atto ablativo aveva violato il giudicato che si chiedeva di eseguire e, in subordine, sollevava questione di legittimità costituzionale della Legge Provinciale n. 10 del 1991, art. 32 bis, o, in ulteriore subordine, domandava la liquidazione del risarcimento dei danni subiti.
Su tale ricorso, riunito all'altro di restituzione degli immobili n. 11257 del dicembre 2000 proposto dallo stesso LI e già deciso nel 2000, il Consiglio di Stato, con decisione 6 ottobre 2003 n.5820,dichiarati inammissibili i primi cinque motivi di impugnazione dell'atto di acquisizione del 2002 e l'eccezione d'illegittimità costituzionale della norma provinciale che lo aveva consentito, qualificava detto atto ablativo del Comune estraneo all'esecuzione della sentenza n. 530 del 2000 e al giudizio d'ottemperanza. L'atto d'acquisizione era stato infatti emesso in base a nuovi poteri conferiti al Comune da una legge sopravvenuta e non era connesso ai provvedimenti annullati dalla sentenza di cui si chiedeva la esecuzione, incidenti su atti che esprimevano poteri male esercitati, regolati da norme pregresse.
La decisione n. 5820 del 6 ottobre 2003 ha accolto soltanto la domanda subordinata del LI di liquidazione del risarcimento dei danni da mancato godimento dei suoi immobili, a causa della loro occupazione e trasformazione senza titolo da parte del Comune, il cui illecito permanente era emerso per effetto dall'annullamento di tutti gli atti del procedimento espropriativo.
L'illecito permanente era da ritenersi iniziato con l'occupazione e concluso dal decreto acquisitivo citato del 2002, basato sull'utilizzazione attuale pubblica delle aree e dell'edificio per la loro destinazione ad alloggi per anziani e sulla comparazione degli interessi in conflitto da parte dell'ente pubblico che aveva usato gli immobili per interessi di natura generale.
Secondo la decisione impugnata, la sentenza n. 530 del 2000, in collegamento con quella n. 450 del 2002, evidenzia l'esistenza di un obbligo di restituzione degli immobili, il cui adempimento è stato ritardato dal Comune dall'inizio dell'occupazione illecita (1 gennaio 1998) all'acquisizione del 19 luglio 2002. Pertanto, per tale mancato godimento dei suoi beni, al LI spetta un risarcimento dei danni, che ha la propria fonte nella responsabilità contrattuale del Comune da inadempimento delle sentenze da eseguire.
Tale risarcimento dei danni è stato liquidato, in base alla documentazione acquisita comprovante il rilevante reddito che i beni avrebbero fornito al proprietario, in Euro 1.408.378,00, somma da cui s'è disposto fossero detratti Euro 264.587,64, già liquidati dal Comune come interessi moratori, con il richiamato Decreto della Legge Provinciale n. 10 del 1991, ex art. 32 bis, oltre agli interessi e alla rivalutazione dovuti sull'importo residuato. Per la cassazione di tale decisione non notificata, propone ricorso di due motivi, notificato il 19 novembre 2004, il Comune di Merano e il LI si difende con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal LI con il controricorso, per avere egli notificato il 4 giugno 2004, al Comune di Merano, ricorso per l'ottemperanza della sentenza oggetto d'impugnazione, che è stata prodotta dallo stesso comune in copia autentica in quella causa.
Il comune, difeso in quel giudizio dagli stessi avvocati che lo rappresentano in questa sede, con la rilevata produzione della copia autentica della decisione del Consiglio di Stato n. 5820/2003, ha dimostrato la consapevolezza dei propri difensori in ordine al contenuto del provvedimento da impugnare già dal momento dell'allegazione del documento (19 luglio 2004), e da tale data decorre il termine breve dell'art. 325 c.p.c., comma 2, da ritenere già scaduto all'atto del ricorso per Cassazione, notificato il 19 novembre 2004.
Ad avviso del resistente, se la parte riceve la notificazione di un ricorso per ottemperanza di una decisione e ne ha conoscenza integrale, dalla data in cui è comprovato tale conoscenza decorre il termine breve per proporre impugnazione (si citano, nello stesso senso, Cass. 3 aprile 2001 n. 4918 e 18 maggio 1999 n. 4807).

1.2. L'eccezione è infondata e da rigettare.
Il termine breve per impugnare una sentenza ex artt. 325 e 326 c.p.c., decorre di regola dalla notificazione di essa eseguita ai
sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., la quale non ammette equipollenti, salvo il caso in cui la proposizione della stessa o di altra impugnazione, abbia determinato il decorso del termine per chi l'ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell'art. 326 c.p.c., (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20912, 14 ottobre 2005 n. 19976,
relativa all'appello, 18 maggio 2005 n. 10388, per il ricorso per Cassazione e 18 marzo 2005 n. 5973). Si veridica pertanto la ed. consumazione del diritto di impugnare, per effetto

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