Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2022, n. 46963
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A G, nato a Napoli il 15/11/1991 avverso l'ordinanza del 11/7/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto la richiesta di riesame proposta da G A avverso l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, commesso il 27 giugno 2022 quando l'indagato veniva notato mentre trasportava una busta di grosse dimensioni i viaggiando come passeggero a bordo di uno scooter condotto da P F L. I due, sottoposti a perquisizione personale all'uscita dall'abitazione della madre del L, A S, venivano trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Precisamente, l'indagato deteneva indosso circa dieci grammi di cocaina, avvolta in carta gommata. Presso l'abitazione della madre del L, veniva poi trovata la busta poco prima detenuta dall'A, all'interno della quale si trovava cocaina risultata del peso di circa 850 grammi. La stessa sostanza era detenuta in parte indosso al L e, in parte, nel baule dello scooter.
2. Con unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del concorso nel reato. Evidenzia che indosso all'A veniva trovato un quantitativo di droga, che aveva ricevuto dal L e che era destinata al suo consumo personale e che non sussistono, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal L - che ha escluso la comproprietà dello stupefacente - elementi per ritenere l'indagato coinvolto nell'attività di cessione della droga, trovata a casa della madre del L ove era detenuto anche il materiale per il confezionamento delle dosi, in vista del loro smercio. Il Tribunale ha fornito una motivazione apparente ed illogica anche
esaminati i motivi del ricorso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto la richiesta di riesame proposta da G A avverso l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, commesso il 27 giugno 2022 quando l'indagato veniva notato mentre trasportava una busta di grosse dimensioni i viaggiando come passeggero a bordo di uno scooter condotto da P F L. I due, sottoposti a perquisizione personale all'uscita dall'abitazione della madre del L, A S, venivano trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Precisamente, l'indagato deteneva indosso circa dieci grammi di cocaina, avvolta in carta gommata. Presso l'abitazione della madre del L, veniva poi trovata la busta poco prima detenuta dall'A, all'interno della quale si trovava cocaina risultata del peso di circa 850 grammi. La stessa sostanza era detenuta in parte indosso al L e, in parte, nel baule dello scooter.
2. Con unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del concorso nel reato. Evidenzia che indosso all'A veniva trovato un quantitativo di droga, che aveva ricevuto dal L e che era destinata al suo consumo personale e che non sussistono, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal L - che ha escluso la comproprietà dello stupefacente - elementi per ritenere l'indagato coinvolto nell'attività di cessione della droga, trovata a casa della madre del L ove era detenuto anche il materiale per il confezionamento delle dosi, in vista del loro smercio. Il Tribunale ha fornito una motivazione apparente ed illogica anche
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