Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/2016, n. 12190
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La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.
Sul provvedimento
Testo completo
| 121 90/16 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tributi società LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE consortili SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 4458/2009 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 12190 Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Rep. Presidente Sezione Ud. 19/04/2016 Dott. CARLO PICCININNI Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione PU - - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Consigliere · Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI Rel. Consigliere Dott. MARCELLO IACOBELLIS Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4458-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 2016 188 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OME CATELLA S.R.L., in persona dell'amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO D'ALESSANDRO, per delega in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 4/29/2008 della COMMISSIONE REGIONALE di TORINO, depositata ilTRIBUTARIA 03/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCELLO IACOBELLIS;
uditi gli avvocati NCsco MELONCELLI per l'Avvocatura Generale dello Stato e Claudio D'ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con ricorso depositato il 21.6.2005, la società OME CATELLA s.r.l. (già OME CATELLA s.n.c., impresa consorziata al Consorzio TA) impugnò l'avviso di accertamento n. R24020200126, per € 126.078,97, notificato il 31.5.2005, emesso dall'Agenzia delle Entrate, per recupero dell' Iva relativo all'anno di imposta 1999, oltre sanzioni. L'avviso aveva a suo fondamento le modalità di contabilizzazione operate dal consorzio TA e dalla società consorziata per i lavori o servizi alla stessa affidati. Nel constatare che il consorzio TA, nelle proprie fatture verso il terzo committente, aveva applicato un ricarico sugli importi fatturatigli dall' impresa consorziata, per i lavori da quest' ultima eseguiti, l'Ufficio contestava l' indebita compensazione tra i ricavi che il consorzio avrebbe dovuto trasferire alla consorziata ed il contributo che quest'ultima doveva al consorzio per il suo funzionamento;
secondo l'ufficio tale modalità di fatturazione comportava la mancata evidenziazione di parte dei ricavi percepiti dalla società consorziata.
2. Con sentenza n. 1/20/06 del 12.1.2006 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino accolse il ricorso proposto dalla OME CATELLA s.r.l.. 3. Il successivo appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, con atto del 29.3.2007, venne respinto dalla CTR del Piemonte con sentenza n. 4/29/08 del 24.1-3.3.2008. La CTR ritenne che la differenza tra quanto i consorziati fatturavano al consorzio e quanto quest'ultimo fatturava al terzo rappresentava il risultato dell'attività di impresa svolta dal consorzio in favore delle singole imprese;
i giudici di appello reputarono regolare la condotta contabile tenuta nei rapporti interni, sul rilievo che le singole imprese associate avevano fatturato al Consorzio il valore della quota delle prestazioni di servizi dalle stesse eseguite, al netto delle spese generali, così attuando fine mutualistico attraverso l'offerta di opportunità di lavoro in favore delle 180 imprese consorziate. Secondo la CTR i costi di gestione sostenuti dal Consorzio non dovevano essere fatturati ai singoli consorziati, in considerazione sia dell'art. 6 dello Statuto, che attribuiva agli organi del Consorzio la mera facoltà di deliberare la ripartizione tali costi (spese generali) tra le imprese associate (le quali quindi, in difetto di delibera assembleare che disponesse la ripartizione delle spese generali, nulla avrebbero potuto e dovuto fatturare), sia della disciplina dei rapporti tra mandatario senza rappresentanza e mandante, prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 2, lett. b), che escludeva dalla base imponibile, per la liquidazione IVA, la provvigione dovuta dal mandante al mandatario.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi l'Agenzia delle Entrate con atto del 10.2.2009. Resiste con controricorso la Ome Catella s.r.l.. 5. Con ordinanza 951/15 del 21.1.2015 la sezione tributaria civile della Corte di Cassazione, nell'evidenziare che il rapporto tra il consorzio TA e le singole imprese 1 consorziate ha dato origine ad un cospicuo contenzioso anche davanti alla Corte di Cassazione, e che sul punto del "ribaltamento" di ricavi e costi tra consorzio e imprese esiste un contrasto tra decisioni della stessa sezione Quinta, ha rimesso la causa al Primo Presidente che ne ha disposto l'assegnazione alle Sezioni Unite. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, recante l'intitolazione "violazione dell'art. 112 c.p.c. vizio di ultrapetizione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", la ricorrente assume che i Giudici di merito avrebbero pronunciato "ultrapetita", ricostruendo la fattispecie concreta in modo difforme dai limiti dell'oggetto della controversia, come definiti dall'atto introduttivo e dalla memoria difensiva in grado di appello della società: la CTR avrebbe ritenuto giustificato il maggior prezzo percepito dal consorzio sulle commesse eseguite dalla consorziate sulla base di "presunti servizi a valore aggiunto erogati dal consorzio", giustificazione estranea a quanto dedotto dalla società contribuente che, in proposito, aveva fatto riferimento soltanto a costi di gestione del consorzio.
2. Con il secondo motivo e terzo motivo, recanti rispettivamente la rubrica "omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.", e "Insufficiente motivazione su un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", l' Agenzia assume la carenza di motivazione della decisione laddove la CTR, in assenza di alcuna documentazione ed allegazione difensiva, ha ritenuto giustificato il ricarico medio operato dal consorzio rispetto al prezzo delle singole prestazioni effettuate dalle consorziate nella misura del 61,80% come corrispettivo per una serie di servizi a valore aggiunto.
3. Con il quarto motivo, recante l'intitolazione:" Contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'Agenzia deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alle ragioni poste a base del ricarico di cui è causa, ragioni identificate, da un lato, nei "servizi aggiuntivi svolti dal Consorzio";
dall'altro, in "costi gestionali" sostenuti per l'attività di coordinamento e supporto resa a favore delle imprese consorziate (mandanti), 4. Con il quinto e settimo motivo - recanti l'intitolazione:" violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1706, 1709, e 1719 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3, comma 3, art. 6, comma 3, art. 13, comma 2, art. 15, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3"- la parte ricorrente sostiene, da un lato, che la CTR, nell'affermare che "ogni singolo consorziato deve fatturare al consorzio esclusivamente il valore dei lavori eseguiti, i cui corrispettivi vengono predeterminati all'atto dell'assegnazione della commessa", avrebbe violato tali norme "non tenendo conto del fatto che una parte del ricavo può non essere materialmente versata dal consorzio/mandatario in ragione della compensazione tra i 2 ricavi che il mandatario senza rappresentanza deve ribaltare al mandante e il rimborso delle spese da questo sostenute";
dall'altro, la erroneità della decisione laddove, incompatibilmente con il fine mutualistico del Consorzio, aveva qualificato quale provvigione la differenza tra i corrispettivi percepiti dalla TA e quelli percepiti dalle imprese consorziate.
5. Con il sesto motivo, recante la intitolazione :"Insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza di appello laddove la CTR, nell'affermare che:" oltretutto detti costi, se non vengono ripartiti dal Consorzio, non sono conoscibili dai singoli consorziati che si trovano pertanto nell'impossibilità di emettere autofattura", non ha ritenuto possibile una preventiva determinazione forfettaria del costi sul prezzo di ogni singola commessa.
6. Infondato è il primo motivo di ricorso. La CTR, a giustificazione dei differenti importi tra le fatturazioni emesse dal Consorzio nei confronti dei committenti e quelle emesse dalle consorziate nei confronti del consorzio, ha affermato che "il valore delle prestazioni effettuate dalle consorziate può benissimo essere inferiore a quello pattuito con il committente dal Consorzio in quanto quest'ultimo svolge una serie di servizi a valore aggiunto come le pratiche commerciali, i controlli di sicurezza.....", aggiungendo: "i costi di gestione non vengono ribaltati alle imprese consorziate ma seguono la sorte dei costi di gestione come in qualsiasi impresa commerciale"...e