Cass. civ., sez. II, ordinanza 21/03/2019, n. 8031

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La cancellazione del testamento (operata, nella specie, sbarrando a penna il documento nella sua interezza) si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione e che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce dell'art. 684 c.c., revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.

L'individuazione dei casi di inefficacia del testamento posteriore contenuta nell'art. 683 c.c. non ha carattere tassativo, potendo tale inefficacia estendersi anche ad ipotesi non previste dalla norma, purché la nuova disposizione attributiva non abbia effetto per ragioni attinenti all'onorato e non per cause diverse.

L'art. 681 c.c. impone la forma espressa per le sole ipotesi di revoca della revoca del testamento diverse dalla soppressione o alterazione del documento-olografo, le quali ultime rappresentano tipologie "sui generis" di revoca che sono disciplinate dall'art. 684 c.c. e che, pur essendo tacite, si caratterizzano per l'idoneità a "togliere" la veste documentale alla precedente revoca.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 21/03/2019, n. 8031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8031
Data del deposito : 21 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

08031-19 Ci tto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SUCCESSIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 4001/2014 8031 Presidente FELICE MANNA Cron. - C.i. Consigliere Rep. U BI Ud. 27/04/2018 Consigliere GUIDO FEDERICO CC Consigliere ELISA PICARONI Rel. Consigliere - RAFFAELE SABATO " ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4001-2014 proposto da: M GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.COLLAZIA 2-F, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO e difende unitamente C, che 10 rappresenta all'avvocato C B;
ricorrente - contro elettivamente domiciliat in ROMA, VIALE MORELLI ELSA, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO 48, VATICANO 2018 B M, che la rappresenta e difende unitamente 1855 all'avvocato L M M;
ZUFFI C, rapprentato e difeso dall'ane Anton's Ranchi;
controricorrente nonchè

contro

M R, CUFFI C;
intimats intimati avverso la sentenza n. 45/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 10/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di del 27/04/2018 dal Consigliere RAFFAELE consiglio SABATO. 27.04.2018 n. 19 4001-2014 Rilevato che:

1. Pronunciando su domanda proposta da G G volta a ottenere l'accertamento della propria qualità di erede di M M in base ai testamenti datati 19 aprile 2001 e 30 gennaio 1991, il primo dei quali redatto su due fogli entrambi sbarrati con dei grandi segni a mo' di "x", disconoscendo altro olografo della de cuius datato 2 aprile 2002 istitutivo quale erede della di lei sorella E M di cui quest'ultima aveva ottenuto pubblicazione, con sentenza numero 540 del 2008 il tribunale di Voghera, nel contraddittorio di E M e nella contumacia degli altri fratelli della defunta Rodolfo e Giuseppe Morelli, ha dichiarato carente di legittimazione attiva G G per intervenuta revoca di entrambi testamenti a suo favore, essendo peraltro risultata da consulenza tecnica grafologica la falsità del testamento a favore di E M.

2. Con citazione del 26 marzo 2009 G M, ritenuto dovesse aprirsi la successione legittima, ha disconosciuto il testamento datato 2 aprile 2002 a favore di E M sulla base degli accertamenti svolti nel precedente giudizio e ha chiesto dichiararsi quest'ultima indegna a succedere, agendo in petizione ereditaria. E M ha eccepito l'intervenuto riconoscimento tacito nell'altro giudizio del testamento a proprio favore da parte dell'attore, in detto altro giudizio contumace;
ha contestato l'utilizzabilità dell'istruttoria precedentemente svolta, per essersi il previo procedimento chiuso con una sentenza ritenuta di mero rito;
ha chiesto la verificazione del testamento a proprio favore datato 2 aprile 2002 e ha osservato di essere in possesso anche di altro testamento datato 4 ottobre 1987 sempre a proprio favore, di cui ha dichiarato di - 1/11 - oltre frontespizio volersi avvalere. Nella contumacia di R M, è intervenuto in giudizio C Z, figlio di E M, il quale ha azionato testamento datato 2 febbraio 1975 con cui la de cuius gli aveva assegnato i diritti d'autore sulle proprie opere.

3. Con sentenza non definitiva depositata il 26 ottobre 2010 il tribunale di Voghera ha ritenuto che la precedente sentenza n. 540 del 2008 non contenesse alcuna statuizione di merito e che non si fosse verificato il riconoscimento tacito da parte del contumace G M del testamento a favore di E M datato 2 aprile 2002;
che i testamenti del 2 febbraio 1975 e 4 ottobre 1987 prodotti da C Z ed E M fossero stati revocati con testamento datato 14 aprile 2001, pur se successivamente barrato e annullato dalla de cuius;
che l'efficacia della revoca di precedenti testamenti contenuta nel testamento del 2001 permanesse ai sensi dell'art. 683 cod. civ. benché lo stesso testamento del 2001 non fosse poi efficace quanto ai lasciti in esso disposti a seguito dello sbarramento;
che quindi, come da separata ordinanza, la verificazione andasse circoscritta al testamento datato 2 aprile 2002;
che, infine, dovesse essere estromesso dal giudizio C Z, beneficiario in base a scheda revocata.

4. Avverso detta sentenza non definitiva ha proposto appello Elsa Morelli, nella contumacia di R M e sulla resistenza di G M e C Z, che hanno proposto appelli incidentali. Con sentenza depositata il 10 gennaio 2014 la corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la reviviscenza ai sensi degli artt. 681 e 684 cod. civ. dei testamenti datati 2 febbraio 1975 a favore di C Z e 4 ottobre 1987 a favore di E M e, per l'effetto, ha eliminato i capi della sentenza impugnata con cui era stato circoscritto il procedimento di verificazione al solo testamento datato 2 aprile 2002 ed era stato estromesso dal giudizio C Z. 2/11 - oltre frontespizio 5. A sostegno della decisione la corte territoriale ha considerato: che la "sentenza n. 540/2008, a quanto sembra non impugnata", avrebbe "semplicemente dichiarato privo di legittimazione attiva" G G e nel relativo "processo il predetto testamento non sarebbe stato oggetto di verificazione sempre stando alle affermazioni non smentite delle parti";
giusta la giurisprudenza "il riconoscimento tacito ... opera esclusivamente nel processo in cui ... viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova";
- che il precetto dell'art. 683 cod. civ., per cui la revoca di testamento precedente con testamento successivo resta efficace anche quando il secondo è senza effetto per premorienza, incapacità, indegnità o rinunzia dell'erede o legatario, riferendosi a cause di inefficacia esterne alla volontà del testatore, non potrebbe essere esteso fino a ritenere che la revoca stessa resti efficace anche in caso di volontaria "cancellazione" del testamento successivo;
per cui in quest'ultimo caso si applicherebbero gli artt. 681 e 684 cod. civ. in tema di reviviscenza delle disposizioni originariamente revocate;
- che quindi, per effetto della sbarratura del testamento del 19 aprile 2001, sarebbero suscettibili di reviviscenza i testamenti datati 2 febbraio 1975 e 4 ottobre 1987, in ordine ai cui rapporti con il testamento 2 aprile 2002 proseguirebbe il procedimento in primo grado.

6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G M, articolando tre motivi. Hanno resistito con

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