Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2023, n. 19641
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di:MECATTI FAUSTO nato a MONTEVARCHI il 29/08/1954 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. O M, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata e quelle del difensore del M avv. F D, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PG.RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 3/5/2022, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione domiciliare subita da Fausto Me- catti dal 30/10/2014 al 25/12/2014 in relazione alle imputazioni di cui agli art.110 e 353 cod. pen. (capo a) e agli artt. 48, 479 in relazione all'art. 476 co 2 cod. pen. (capo b) contestategli con ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma nell'ambito del proc. 60149/13 RGNR - 28788/13 GIP e gli ha riconosciuto a titolo di indennizzo la somma di 22.000 euro. In particolare, si contestava al M, nella sua qualità di Dirigente Centrale del Gruppo MPS con funzioni di direttore responsabile dell'Area Territoriale Centro e Sardegna, di avere concorso a rilasciare referenza bancaria che attestava falsa- mente la solidità della società Flora Energy s.r.l. al fine di turbare la gara indetta il 14/02/2013 dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Lazio per la con- cessione, ai sensi del D.P.R. 296/2005 dell'area demaniale sita in Roma, zona Piazzale Clodio, concessione che veniva aggiudicata il 4/6/2013 alla predetta Flora Energy s.r.l. A fronte di tali contestazioni il Tribunale di Roma, con sentenza del 26/2/2020, assolveva M Fausto dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo b) perché i/fatto non sussiste. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. erronea interpreta- zione ed applicazione degli artt. 314 e ss. cod. proc. pen.. Ricordati i principi che regolano la materia, più volte affermati da questa Corte di legittimità (in particolare con le sentenze Sez. Un. n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri e Sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016, dep. 2017 Rv. 268952) il PG ricorrente evidenzia che ricorreva, nel caso in esame, la necessità di verificare se il comportamento tenuto dal M avesse svolto un ruolo determinante nell'indirizzare l'azione dell'A.G. e se avesse esplicato efficacia sinergica nell'in- staurazione e nel mantenimento della misura della custodia cautelare. Ebbene, si lamenta che l'ordinanza impugnata, pur premettendo di volersi attenere a tali indirizzi giurisprudenziali, avrebbe in realtà omesso tale verifica, adagiandosi semplicemente sulle conclusioni del giudice del merito, affermando (pag. 5) che "la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma ha escluso che il rilascio della lettera di referenza sia frutto di un iter irregolare, ma, anzi, ha affer- mato che ciò è stato svolto in conformità alle direttive centrali dell'istituto di cre- dito, per cui ciò impedisce di definire il comportamento del M come grave- mente colposo, in quanto mancante della grave negligenza, imprudenza o imperi- zia ". Ciò facendo la Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare, sotto il profilo della negligenza o dell'imprudenza, tutte le conversazioni intercettate, pur ampiamente riportate nell'ordinanza, da cui si ricava che la lettera di referenza rilasciata alla società Flora Energy s.r.l. si basava su di un deposito di 1.500.000 euro effettuato solo allo scopo di giustificare tale lettera di referenza, nella consapevolezza che tale deposito sarebbe stato ritirato di lì a pochi giorni, in quanto strumentale solo all'ammissione alla gara pubblica, comportamento certamente anomalo, e quanto meno imprudente, per un dirigente bancario di provata esperienza. Relativamente a tale aspetto ci si duole che il giudice della riparazione non abbia motivato in alcun modo su come tale anomalo comportamento possa aver indotto in errore il giudice della cautela. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati, peraltro assai generici, appaiono infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per concedere il chie- sto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte ter- ritoriale valutato l'assenza di comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
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