Cass. pen., sez. III, sentenza 23/08/2019, n. 36385
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da M M, nato a Caltanissetta il 13/11/1998 M G, nato a Caltanissetta il 12/12/1979 M A, nato a Caltanissetta il 27/03/1973 avverso l'ordinanza del 07/02/2019 del Tribunale della libertà di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, avv. W T del foro di Caltanissetta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Caltanissetta rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di M M, G M e A M avverso il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 10-14/01/2019, con cui era stata disposta la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo dei cavalli, dei calessi e della somma di 2.955 euro, in relazione al reato di cui all'art. 544-quinquies cod. pen., contestato ai predetti per aver organizzato, unitamente ad altri soggetti, una competizione tra due calessi nelle vie centrali di Caltanissetta, riprendendo i momenti della competizione mediante fotocamera in dotazione al telefono cellulare in uso a M M;
il Tribunale disponeva inoltre il dissequestro di un ciclomotore Honda e di un telefono cellulare.
2. Avverso l'indicata ordinanza, gli indagati, per mezzo del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per Cassazione affidato a un motivo, con cui deducono violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 544-quinquies cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Assumono i ricorrenti che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la somma di denaro fosse il
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, avv. W T del foro di Caltanissetta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Caltanissetta rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di M M, G M e A M avverso il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 10-14/01/2019, con cui era stata disposta la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo dei cavalli, dei calessi e della somma di 2.955 euro, in relazione al reato di cui all'art. 544-quinquies cod. pen., contestato ai predetti per aver organizzato, unitamente ad altri soggetti, una competizione tra due calessi nelle vie centrali di Caltanissetta, riprendendo i momenti della competizione mediante fotocamera in dotazione al telefono cellulare in uso a M M;
il Tribunale disponeva inoltre il dissequestro di un ciclomotore Honda e di un telefono cellulare.
2. Avverso l'indicata ordinanza, gli indagati, per mezzo del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per Cassazione affidato a un motivo, con cui deducono violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 544-quinquies cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Assumono i ricorrenti che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la somma di denaro fosse il
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