Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/05/2018, n. 13923
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 18864-2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro ZEFFIRO SOCIETA' CONSORTILE A RL IN AMMINISTRAZIONESTRAORDINARIA, EQUITALIA SUD SPA;- intimati - avverso la sentenza n. 118/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 27/05/2010;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito per il ricorrente l'Avvocato CASELLI che si riporta agli atti. R.G. 18864/2011 Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza della CTR del Lazio n.118/7/10 depositata il 27 maggio 2010 con la quale è stato rigettato l'appello proposto nei confronti della sentenza n.449/25/07 della CTP di Roma;quest'ultima aveva accolto il ricorso della Zeffiro Società Consortile a r.l. in amministrazione straordinaria ex d.lgs. n.270/99 avverso una cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo di un importo pari a €17.332.615,83 dovuto a seguito della mancata impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni 1998 e 1999 per Iva accertata e non versata, oltre relativi accessori. La società ha impugnato la cartella per la sola parte relativa alle sanzioni e agli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale, alla quale è stata ammessa nell'anno 2004. La CTR del Lazio motivava il rigetto affermando, che la parte di interessi maturata successivamente alla dichiarazione di insolvenza non poteva essere iscritta a ruolo fino al momento in cui il giudice delegato non si fosse pronunciato sulla sussistenza e sul grado dei relativi interessi e che il privilegio che assiste i crediti tributari non si estende agli interessi maturati dopo l'apertura di una procedura concorsuale, atteso il mancato richiamo degli artt. 2749 e 2751-bis c.c. nell'ultimo comma dell'art.54 del R.D. 16 marzo 1942, n267. La Parte intimata non ha spiegato difese. Motivi della decisione 1. Con l' unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce in rubrica "violazione degli artt. 2741 e 2745 cc., 62 co.3 del DPR n.633/1972, 52,54 ultimo comma e 55 del R.D. n.267/1942, 18 D.Igs n.270/1999, 20 e 87 co2 del DPR n.602/1973 in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c."Afferma l'ufficio che l'ammissione del contribuente all'amministrazione straordinaria non sospende la decorrenza degli interessi dovuti per il ritardo nel versamento dell'imposta ed inoltre il privilegio che assiste i crediti tributari è riservato alla legge e non all'autorità giudiziaria.
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