Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2019, n. 50418
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C G, nato a Napoli il 25/03/1982 avverso l'ordinanza del 17/07/2019 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A B;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R M B, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;udito il difensore, avv. Salvatore D'Antonio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per il riesame, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2019, ha annullato il provvedimento coercitivo con riferimento alle incolpazioni di intestazione fittizia e di riciclaggio di cui ai capi 64) e 65) (per i quali ha disposto la formale scarcerazione), mentre ha confermato il titolo cautelare con riferimento all'imputazione provvisoria di partecipazione per delinquere ad associazione di stampo camorristico, commessa in Napoli con condotta perdurante fino a tutto il 2016, di cui al capo 2). Mette conto di precisare come, sub capo 2), sia contestato in via provvisoria all'indagato di avere preso parte all'associazione ex art. 416-bis cod. pen. denominata clan Contini - inserita nella più vasta galassia criminale storicamente denominata "Alleanza di Secondigliano" -, specificamente al gruppo facente capo ad A A (fratello di A, R e M, mogli di P B, E C e F M). 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, G C chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, lett. c), 269 e 309 cod. proc. pen. ed agli artt. 89 e 89-bis disp. att. cod. proc. pen., per l'omessa declaratoria di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, stante il denegato ascolto dei file audio relativi alla posizione del C (puntualmente indicati nel ricorso), ascolto ritualmente richiesto dalla difesa in data 2 luglio 2019. 2.2. Con il secondo motivo, eccepisce il vizio di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni stante il denegato accesso ai file audio, eccezione già formalizzata dalla difesa dinanzi al Tribunale all'udienza del 17 luglio 2019. A sostegno della deduzione, il ricorrente evidenzia: che il comune difensore dei tre indagati De Feo, C e C presentava tre distinte richieste di ascolto dei file audio relativi alle tre posizioni;che, peraltro, il pubblico ministero autorizzava l'ascolto dei file audio relativi alla sola posizione del C e non stabiliva le modalità di ascolto sotto la vigilanza della polizia giudiziaria, né le ulteriori necessarie prescrizioni dei file relativi alla posizione del C;che, d'altra parte, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dagli atti non emerge che la difesa abbia ascoltato, oltre alle fonie relative al C, anche quelle concernenti la posizione del C, poggiado la conclusione del Collegio del riesame al riguardo su di una mera presunzione fondata sull'ipotetica coincidenza temporale del deposito delle richieste, sull'identità del soggetto delegato al deposito con riferimento all'istanza concernente il C e sull'uso del plurale "fonie" utilizzato dal provvedimento autoritativo del 2 luglio 2019 sulla sola istanza presentata nell'interesse del C. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 273 e 192 cod. proc. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere il Tribunale confermato la c sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza un adeguato confronto con le specifiche censure svolte nel ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. Al riguardo la difesa pone in luce come i Giudici della cautela abbiano valorizzato il contenuto di due intercettazioni (rispettivamente dell'8 e del 15 giugno 2013) già poste a base di altro procedimento, senza dare un'esaustiva risposta alla contestata identificazione dell'indagato nell'interlocutore chiamato come "G" o "G", limitandosi sul punto a richiamare l'identificazione della voce del prevenuto compiuta in altri procedimenti e trascurando di considerare come, dagli atti del procedimento, emerga che altri affiliati avevano il medesimo nome proprio. Per altro verso, evidenzia come il Collegio del merito cautelare non abbia argomentato in modo convincente la - contestata - credibilità del collaboratore di giustizia P O, là dove ha svilito le contraddizioni in cui questi era incorso quanto alle date degli eventi riferiti, ha valorizzato acriticamente i riscontri obbiettivi acquisiti quanto alla posizione di altro indagato (A D F) ed ha trascurato di considerare che la narrazione del dichiarante risulta corroborata dalle intercettazioni in relazione ad un unico episodio (cioè il contrasto tra lo stesso G C e E B), e non anche in relazione alla ulteriori circostanze riferite, aggiungendo che le conversazioni captate si riferiscono comunque agli anni 2013 — 2014, mentre la partecipazione del C alla consorteria è contestata sino al 2016. La difesa nota infine che, ad ogni modo, le dichiarazioni rese dall'Orefice non descrivono condotte coerenti con la partecipazione del ricorrente nella societas sceleris e che mancano specifici elementi di riscontro della ritenuta intraneità.
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