Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2021, n. 23828
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIGLIOLA GERARDO nato a AGROPOLI il 29/03/1948 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni dei difensori Il difensore avv. F T della parte civile Memphis S.r.l. chiede di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza come da nota spese L'avv. K L, difensore di fiducia del ricorrente, chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 14 febbraio 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Torino del 11 luglio 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G F per il reato di cui al capo a), ex art. 648 cod. pen., perché estinto per prescrizione;ha rideterminato la pena per il reato ex art. 517 cod. pen. di cui al capo b) (a Torino il 9 e 14 gennaio 2014) in 10 mesi di reclusione ed C 8.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di procedere a perizia, negata in primo grado e richiesta con l'appello ex 603 cod. proc. pen. Il rigetto si sarebbe fondato sulle dichiarazioni del consulente di polizia giudiziaria G D A e sulla difficoltà tecnica di reperire il perito, mentre i riscontri probatori non sarebbero idonei a dimostrare la falsità dei mobili in sequestro e la colpevolezza dell'imputato. Nel rigettare la richiesta la Corte territoriale non avrebbe dato alcuna rilevanza alle dichiarazioni dei fratelli Rossini, ed in particolare di Enrico Rossini, che costruirono i mobili della Memphis ed erano a conoscenza delle caratteristiche tecniche. Il contrasto tra le prove raccolte avrebbe reso assolutamente necessaria la perizia. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 191, 222, comma 1., lett. d), 225, comma 3, 233, comma 3, 348 e 359 cod. pen. In sintesi, pur essendo stato esaminato quale ausiliario di polizia giudiziaria, per le competenze tecniche il teste De Ambrosis avrebbe dovuto essere equiparato al consulente tecnico del Pubblico ministero;quale investigatore privato sarebbe sussistente l'incompatibilità alla nomina quale consulente tecnico del Pubblico ministero. 2.3. Il difensore ha depositato le conclusioni scritte anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. 3. Il difensore della parte civile Memphis S.r.l. ha depositato una memoria, con la quale ha analizzato i motivi di ricorso, ed ha formulato le conclusioni ex art. 23, comma 8, del D.L. n.137/20, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza come da nota spese depositata. 5‘ete't)
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