Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2022, n. 44373
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • M G nata a Palermo il 09/04/1956 avverso l'ordinanza emessa il 20/01/2022 dal Trib. Libertà Palermo visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto;udita la relazione svolta dal consigliere dr. L A;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20/01/2022 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'impugnazione dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quello stesso tribunale il 13/12/2021 proposta da M G, in qualità di amministratore della Trinacria s.r.I., avente ad oggetto il patrimonio sociale, le quote sociali ed il compendio aziendale, in relazione ai reati cui agli artt. 452 bis e 648 cod. pen. contestati al M;accoglieva invece il ricorso presentato in proprio da quest'ultimo con riferimento ai beni personali sequestrati. 2. Il Tribunale motivava la dichiarazione di inammissibilità con la circostanza che il gravame risultava proposto nell'interesse della società, corredato dalla sola nomina di difensore effettuata dal M, senza alcun conferimento di procura speciale per conto della persona giuridica. 2. Avverso l'ordinanza pronunciata in sede di riesame ha proposto ricorso per cassazione la Trinacria Metalli s.r.I., in persona dell'amministratore M G, e quest'ultimo in proprio, tramite comune il difensore di fiducia e con un unico atto, di tre motivi. 2.1 Con il primo motivo ha eccepito la violazione ed il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 96, 100, 122 e 322 cod. proc. pen. Ha rilevato a riguardo che nel caso di specie vi era coincidenza della parte privata con il legale rappresentante della società, sì che la procura speciale al difensore era stata rilasciata in calce all'atto di conferimento dell'incarico nella duplice qualità e, quindi, anche per conto della Trinacria Metalli s.r.I., a prescindere dalla indicata veste di indagato, riferita ovviamente alla posizione personale del M;in ogni caso, in tema di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip non era richiesto che il difensore del proponente fosse munito di procura speciale. Sussisteva altresì interesse a proporre impugnazione per ottenere la restituzione del compendio societario (mobiliare ed immobiliare) come legale rappresentante e amministratore della società stessa. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso esame dei motivi di impugnazione e della documentazione allegata. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 452 quaterdecies cod. proc. pen. e 212 d. Igs. 152/2006. Ha dedotto il ricorrente che la dichiarazione di inammissibilità per difetto di procura, atteso il suo carattere preliminare ed assorbente, aveva impedito l'esame dei motivi di ricorso, tesi ad evidenziare la carenza del fumus rispetto alle ipotesi di reato contestato ai capi 1) e 2), sulla base di documentazione pertinente e dei precisi richiami normativi, tesi ad evidenziare la regolarità della condotta nell'ambito dell'attività di raccolta di rottami metallici e ferrosi.
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