Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1732

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Ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1732
Data del deposito : 6 febbraio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. ROSSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in calce al ricorso,

- ricorrente -

contro
ON SO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 952/98 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 11/02/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;

uditi gli avvocati Giuseppe FABIANI, Franco AGOSTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 ottobre 1997 al RE di Ravenna, NI US esponeva di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società cooperativa Camst e di avere pattuito un rapporto a tempo parziale di tipo verticale, ossia con attività a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni periodi dell'anno. Per il periodo di inattività compreso fra il 1^ luglio ed il 31 agosto 1993 ella aveva chiesto l'indennità di disoccupazione all'Inps, ricevendo un rifiuto, onde chiedeva al RE la relativa condanna.
Costituitosi l'Istituto, il RE accoglieva la domanda con decisione del 25 febbraio 1998, confermata con sentenza dell'11 febbraio 1999 dal Tribunale, il quale assimilava l'inattività conseguente al contratto di lavoro a tempo parziale alla disoccupazione stagionale, sulla base della sentenza n. 160/1974 della Corte Costituzionale: infatti questa per le lavorazioni stagionali aveva negato in via interpretativa l'applicabilità dell'art. 76 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, escludente la tutela per le stagioni morte.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione l'Inps mentre la US resiste con controricorso.
Con ordinanza del 16 novembre 2001 la Sezione lavoro di questa Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione della causa alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., stante il contrasto di giurisprudenza circa la spettanza
dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori impiegati a tempo parziale su base annua, per il periodo di inattività involontaria. Il Primo Presidente decideva in conformità.
L'Inps ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'Istituto ricorrente lamenta la violazione degli artt. 44 r.d. n. 2270 del 1924, 45, 73 terzo comma, 76 terzo comma, 77 r.d.l. n. 1827 del 1935, sostenendo spettare l'indennità di disoccupazione ai lavoratori licenziati, ossia non più titolari di un rapporto stabile e continuativo. Ciò risulterebbe dall'art. 44 cit., che subordina l'acquisto del diritto all'indennità alla produzione di un certificato di licenziamento, nonché dall'art. 77 cit., che per le lavorazioni a turno o saltuarie rinvia ad un regolamento.
Col secondo motivo l'Istituto nota che per l'art. 76 cit. le lavorazioni soggette a periodi di sospensione danno bensì luogo all'indennità di disoccupazione, ma in modi diversi a seconda della diversità di esse, vale a dire in base a tassative specificazioni di regolamento ministeriale.
In conclusione sarebbe erronea l'equiparazione stabilita dal Tribunale fra lavoro a tempo parziale e le ipotesi di attività lavorative testè dette.
I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati. L'art. 45 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 dice che "l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro".
La definizione della nozione di disoccupazione involontaria è però variabile, siccome rimessa alla discrezionalità del legislatore. Mentre in un primo tempo si rifiutò un concetto di disoccupazione parziale, ossia caratterizzata da una riduzione dell'orario di lavoro e quindi della retribuzione e mentre non può certamente parlarsi di disoccupazione quando il rapporto di lavoro si trovi in stato di quiescenza (per infortunio, malattia, richiamo in servizio militare:
art. 2110 cod. civ.), in progresso di tempo il legislatore ha configurato tipi speciali di disoccupazione. Ad esempio in agricoltura l'assicurazione obbligatoria fronteggia i danni di una ordinaria inattività annua ed integra il salario a quegli operai che non riescano a compiere in un determinato periodo di tempo un minimo di giornate di lavoro.
Malgrado la detta variabilità, sulla nozione dottrina, prassi amministrativa e giurisprudenza hanno raggiunto il consenso sui seguenti punti:
a) l'evento che da luogo alla tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere ma solo l'inattività derivante dall'estinzione o dall'interruzione di un rapporto di lavoro, rimanendone perciò esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione.
b) Mentre in linea di principio la tutela presuppone la disoccupazione involontaria (art. 38, secondo comma, Cost.) ossia causata da sopravvenienze oggettive, rientra nella discrezionalità del legislatore di farla funzionare anche in caso di dimissioni o di licenziamento in tronco, con la sola variazione del periodo di carenza (cfr. art. 76, terzo comma, r.d.l. cit., modif. dall'art. 34, comma 5, l. 23 dicembre 1998 n. 448). Le dimissioni fondate su
un evento estraneo alla volontà del recedente o un licenziamento per giustificato motivo oggettivo danno comunque luogo a disoccupazione involontaria (Corte cost. 24 giugno 2002 n. 269). c) Non è necessario che la disoccupazione sia assoluta, essendo sufficiente la perdita dell'attività lavorativa principale. Nel settore agricolo, in particolare, occorre un'occupazione inferiore ad un determinato numero di giornate all'anno, venendo così la tutela ad assomigliare ad una cassa integrazione guadagni. Per quanto concerne la nozione di lavoro a tempo parziale, essa è definita

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