Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/02/2023, n. 04211

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/02/2023, n. 04211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04211
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

: CA.X_ ORDINANZA sul ricorso 1709/2018 proposto da: Q P, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Gramsci, n. 14, presso lo studio dell'Avv. G G, dal quale è rappresentato e difeso;

- ricorrente -

contro l'UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE PUGLIESI (UPI Puglia), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ridolfino Venuti, n. 42, presso lo studio dell'Avv. A P, rappresentata e difesa dall'Avv. B T;
- controricorrente/rícorrente incidentale — avverso la sentenza n. 1108/2017 della Corte di Appello di BARI, depositata IL 18.7.2017, R.G. n. 1099/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12.1.2023 dal Consigliere Dott. F G L C.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 12.7.2016, il Tribunale di Bari rigettava le domande proposte da Q P contro l'UPI Puglia, volte a: - accertare e dichiarare il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra lui e la convenuta, fin dalla sua origine in data 9.9.2009 e, per l'effetto, trasformarlo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia retroattiva;
- previa l'anzidetta trasformazione, accertare e dichiarare la tempestiva prosecuzione e continuazione del suddetto rapporto, ripristinandolo ed adottando il corretto inquadramento, giusta applicazione del CCNL di riferimento;
- in ogni caso, condannare l'UPI Puglia a pagare al ricorrente la somma indicata, oltre le mensilità e gli emolumenti retributivi e contributivi, calcolati al loro e con le stesse modalità di cui alla perizia allegata e comprensivi di tutte le voci, maturati e maturandi dal 31.12.2013 alla data dell'effettiva prosecuzione o continuazione del rapporto di lavoro, come trasformato in contratto a tempo indeterminato o la somma diversa accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia per i titoli di cui alla narrativa del ricorso introduttivo, oltre accessori, con vittoria di spese.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari accoglieva parzialmente l'appello proposto dal Quinto contro la decisione di primo grado, e in riforma di quest'ultima, dichiarava che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'8.1.2010;
per l'effetto, condannava l'appellata:

1 - a riammettere l'appellante in servizio con le mansioni specificate nel contratto;

2 - al pagamento della somma di C 6.666.68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, in favore dell'appellante;

3 - al risarcimento del danno ex art.32, comma 5, L. 183/2010, liquidato in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad C 1.666,67 lorde), oltre accessori come per legge, in favore dell'appellante;
condannava l'UPI Puglia al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell'accogliere parzialmente il gravame del Quinto, riteneva che, in assenza di uno specifico ed autonomo progetto nel contratto dell'8.1.2010, trovasse applicazione l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, circa la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto;
considerava, invece, che non fosse stata provata la dedotta subordinazione sin dalla stipula del precedente e primo contratto di collaborazione tra le parti;
infine, reputando in gran parte infondate le pretese del lavoratore circa le differenze retributive, concludeva che allo stesso competesse l'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

4. Avverso tale decisione, Q P ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

5. L'intimata UPI resisteva con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di tre motivi.

6. Entrambe le parti hanno prodotto memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, il ricorrente principale denuncia: "Violazione di legge ex art. 360 n. 3 con riferimento agli artt. 1223 c.c., art. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, art. 8 L. 604/1966 e art. 32 e 50 L. 4.11.2010, n. 183". Premette che la Corte distrettuale aveva accolto l'appello a partire dal contratto a progetto dell'8.1.2010 poiché "il progetto è indicato in maniera estremamente generica, consistendo nell'obiettivo di creare, mantenere e consolidare il rapporto di fiducia tra la UPI Puglia ed il pubblico, senza alcuna ulteriore precisazione. In assenza di un vero e proprio progetto, così come richiesto dalla legge, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve ritenersi subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto", citando Cass. n. 9268/2016, con riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 303/2011, e ritenendo applicabile al caso di specie l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010;
conclusione che sarebbe confermata dal successivo intervento legislativo interpretativo di cui all'art. 1, comma 13, L. 92/2012. Secondo il ricorrente principale, la stessa Corte sarebbe caduta in un equivoco, perché tutte le sentenze citate si riferiscono alla conversione di un rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, ma in presenza di un rapporto di natura subordinata sin dall'inizio. Nel caso di specie, invece, siamo in presenza della trasformazione di un rapporto di natura autonoma (tale è da ritenersi il contratto di collaborazione a progetto) in un rapporto di natura subordinata. Per lo stesso, allora, non erano applicabili nella specie gli artt. 32 e 50 L. n. 183/2010 ed egli aveva diritto al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto sino al ripristino, cioè dall'1.1.2014 sino al 20.4.2017 o, in subordine, dalla messa in mora e disposizione delle proprie energie lavorative, intervenuta con la chiamata in giudizio di primo grado dell'UPI Puglia (10.3.2014).
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