Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2018, n. 02436
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 21012-2013 proposto da: GAMBINI PAOLO, CASALINO GIUSEPPE, VENTURINO ANGELINA, GUZZETTI LAURA, PECCHIO MATTEO, MASOCCO VALERIO, GHEZZI ROBERTO, COLOMBO GIACOMO, SCATASTA ALCEO, CRITELLI GIOVANNA, COLANGELO GIANLUCA, VILLA LAURA, RAISSONI LORENO, PADOVAN MARIA GIOVANNA, CIPOLLA DANIELA, BIFFI LUIGI, PUDDU MARIO, RICCO MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CICERONE
60, presso lo studio dell'avvocato R C, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
EDIL BA EDILIZIA DI BALZAROTTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRISCIANO
42, presso lo studio dell'avvocato E F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2178/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'inammissibilità, rimessione alle S.U. assorbiti il 2- 3 motivo del ricorso;
udito l'Avvocato C R, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S R, con delega depositata in udienza dell'Avvocato
BACHMANN
Luisa, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 19.6.2012 ha dichiarato la nullità dell'appello proposto dai condomini e rigettato quello proposto dal Condominio 5, Francesco A & B di Vittuone contro la sentenza del Tribunale di Milano sez. dist. Rho (110/2008) che aveva, a sua volta, respinto la domanda di risarcimento danni per equivalente proposta con atto 20.6.2005 dall'uno e dagli altri
contro
Edil.Ba. Edilizia di Balzarotti srl per difetti costruttivi del fabbricato riguardanti la proprietà comune e individuale. Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha rilevato, per quanto ancora interessa in questa sede: - che nel caso di specie, che l'appello dei condomini era nullo per mancata indicazione delle generalità;
- che la scoperta dei vizi doveva farsi risalire ad una data antecedente o prossima al luglio 2001 perché il 17.7.2001 si svolse una assemblea straordinaria in cui si deliberò di promuovere azione legale contro l'impresa costruttrice per i vizi riscontrati e che pertanto alla data della denunzia, coincidente con quella di notifica del ricorso per ATP (8.4.2004) i termini di cui all'art. 1669 cc erano abbondantemente spirati;
- che l'impugnazione del Condominio doveva invece ritenersi infondata per difetto di legittimazione dell'amministratore ad agire a tutela dell'interesse personale dei singoli condomini che non siano parti del giudizio;
- che era infondata anche l'impugnazione in relazione ai danni alle parti comuni per intervenuta decadenza. . Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il Condominio (in persona dell'amministratore) sia i singoli condomini (in epigrafe indicati) con tre motivi. Resiste con controricorso illustrato da memoria la Edil.Ba. Edilizia di Balzarotti srl.Con ordinanza interlocutoria depositata il 24.7.2017 il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza per la natura nomofilattica delle questioni poste. Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Preliminarmente, condividendosi la richiesta del Procuratore Generale, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dai singoli condomini, posto che nessuna censura viene mossa contro il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato, tra l'altro, la nullità dell'appello da essi proposto e che quindi deve
CICERONE
60, presso lo studio dell'avvocato R C, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
EDIL BA EDILIZIA DI BALZAROTTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRISCIANO
42, presso lo studio dell'avvocato E F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2178/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'inammissibilità, rimessione alle S.U. assorbiti il 2- 3 motivo del ricorso;
udito l'Avvocato C R, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S R, con delega depositata in udienza dell'Avvocato
BACHMANN
Luisa, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 19.6.2012 ha dichiarato la nullità dell'appello proposto dai condomini e rigettato quello proposto dal Condominio 5, Francesco A & B di Vittuone contro la sentenza del Tribunale di Milano sez. dist. Rho (110/2008) che aveva, a sua volta, respinto la domanda di risarcimento danni per equivalente proposta con atto 20.6.2005 dall'uno e dagli altri
contro
Edil.Ba. Edilizia di Balzarotti srl per difetti costruttivi del fabbricato riguardanti la proprietà comune e individuale. Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha rilevato, per quanto ancora interessa in questa sede: - che nel caso di specie, che l'appello dei condomini era nullo per mancata indicazione delle generalità;
- che la scoperta dei vizi doveva farsi risalire ad una data antecedente o prossima al luglio 2001 perché il 17.7.2001 si svolse una assemblea straordinaria in cui si deliberò di promuovere azione legale contro l'impresa costruttrice per i vizi riscontrati e che pertanto alla data della denunzia, coincidente con quella di notifica del ricorso per ATP (8.4.2004) i termini di cui all'art. 1669 cc erano abbondantemente spirati;
- che l'impugnazione del Condominio doveva invece ritenersi infondata per difetto di legittimazione dell'amministratore ad agire a tutela dell'interesse personale dei singoli condomini che non siano parti del giudizio;
- che era infondata anche l'impugnazione in relazione ai danni alle parti comuni per intervenuta decadenza. . Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il Condominio (in persona dell'amministratore) sia i singoli condomini (in epigrafe indicati) con tre motivi. Resiste con controricorso illustrato da memoria la Edil.Ba. Edilizia di Balzarotti srl.Con ordinanza interlocutoria depositata il 24.7.2017 il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza per la natura nomofilattica delle questioni poste. Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Preliminarmente, condividendosi la richiesta del Procuratore Generale, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dai singoli condomini, posto che nessuna censura viene mossa contro il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato, tra l'altro, la nullità dell'appello da essi proposto e che quindi deve
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