Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/02/2019, n. 04473

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/02/2019, n. 04473
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04473
Data del deposito : 14 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12090-2015 proposto da: Strada dei Parchi spa , elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Parioli 44, presso lo studio dell'avvocato M T, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

Comune de L'Aquila , elettivamente domiciliato in Roma, Via Tremiti N.10, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentato e difeso dall'avvocato D D N;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10/2015 della Corte d'appello di Roma depositata il 20 marzo 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2018 dal Consigliere A C;
,e ...1.(A rilevato che: -il presente giudizio trae origine dalle processo instaurato dal Commissario per il riordino degli usi civici in Abruzzo al fine di accertare la natura di demanialità ad uso civico o di beni allodiali di alcuni terreni censiti nel catasto del Comune de L'Aquila;
-con sentenza depositata il 9 agosto 2011 il Commissario dichiarava, per quanto ancora qui di interesse, la soggezione a vincolo di demanialità civica del fondo censito al foglio 70 particella 517 (già 280/b), alienato dal Comune a G M, ed acquistato dopo successivi passaggi da Autostrada dei Parchi s.p.a., ed ordinava la reintegra dello stesso nel patrimonio del Comune de L'Aquila con trascrizione della sentenza e con condanna della società Autostrade dei Parchi s.p.a. al pagamento delle spese di lite e di CTU;
-proponeva reclamo la società Strada dei Parchi s.p.a. censurando la sentenza di primo grado in relazione all'asserito difetto di giurisdizione del Commissario, all'infondatezza della domanda e, in subordine, alla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito di accertata conciliazione del giudizio;
-costituitosi l'appellato Comune de L'Aquila a seguito di rinnovazione della notifica, il reclamo è stato respinto con sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione specializzata usi civici, n.10 del 20 marzo 2015;
-in particolare, la corte capitolina disattendeva la tesi della reclamante in ordine al difetto di giurisdizione del Commissario a procedere d'ufficio e richiamava a tal proposito l'ordinanza della Corte costituzionale n.21/2014 che aveva nuovamente rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29 della legge 1766/1927;
Ric. 2015 n. 12090 sez. 52 - ud. 28-11-2018 -2- '5 -inoltre, la corte distrettuale respingeva l'istanza di rinnovazione della CTU formulata dalla reclamante in ragione della asserita violazione del diritto di difesa e del contraddittorio e, nel merito, confermava la correttezza dell'accertata natura demaniale ad uso civico del fondo in esame;
-la c.d. qualitas soli era stata accertata senza ricorrere al procedimento previsto dall'art. 43 del r.d. 332/1928 e dall'art. 11 della legge n. 1766/1927 ma la Corte aveva ritenuto che l'eventuale inosservanza delle norme procedimentali citate e l'eventuale difetto del provvedimento di assegnazione a categoria non inciderebbero sulla natura civica del bene, spiegando, invece, effetti negativi unicamente sull'eventuale possibilità di commercializzazione del bene;
-aveva rilevato, altresì, la corte d'appello la tardività dell'eccezione di inapplicabilità dell'ordine di reintegra al bene occupato dallo Stato e non dal privato e, tuttavia, esaminando l'eccezione nel merito la riteneva infondata;
-infine, la corte capitolina respingeva la contestazione sulla ripartizione delle spese di lite che la sentenza di prime cure aveva posto esclusivamente a carico di Autostrada dei Parchi, soggetto diverso dalla Strada dei Parchi s.p.a. con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnazione proposta da quest'ultima;
-la cassazione della sentenza della corte romana è stata chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 18 maggio 2015, da Strada dei Parchi s.p.a. ed articolato su cinque motivi, cui resiste con controricorso il Comune dell'Aquila;
-in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

considerato che:

Ric. 2015 n. 12090 sez. 52 - ud. 28-11-2018 -3- 9 -va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per difetto di procura speciale atteso che risulta dalla stessa (prodotta in allegato al ricorso quale doc. n.3 ), rilasciata il 10/11/2011 con atto notarile rep. 21713 racc. 13285 Notaio dott. F, che al dott. L G è stato conferito il potere di rappresentare attivamente passivamente la società è stato e grado davanti a qualsiasi autorità, amministrativa, ordinaria e speciale davanti al Tar, Consiglio di Stato, Corte di cassazione con potere di intraprendere azioni giudiziarie in materia civile, penale e amministrativa e di resistere anche davanti a la Corte di cassazione;
-con il primo motivo parte ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, nn.1 e 4 cod. proc. civ. , il difetto di giurisdizione e la nullità della sentenza e del procedimento per difetto di terzietà ed imparzialità del Commissario per gli usi civici in relazione al d.p.r. n. 616 del 1977 ed agli articoli 3,24 e 111 della Cost. e all'art. 6 della C.E.D.U.;
-il motivo è infondato e la questione prospettata di legittimità costituzione inammissibile;
-con riguardo a quest'ultima va, infatti, osservato che parte ricorrente ritiene non ancora risolta, neppure dopo l'ordinanza della Corte costituzionale n. 21/2014, la questione della terzietà del Commissario;
-nondimeno, propone di sollevarla rispetto ad alcuni dei parametri disattesi dalla Consulta (art. 6 CEDU e art. 111 Cost) senza dedurre le ragioni che giustificherebbero tale riproposizione;
--- -in considerazione di ciò, il collegio ritiene che posta in questi termini la questione sia inammissibile;
-nel merito della censura, si osserva che né le riflessioni svolte dal ricorrente in merito al trasferimento alle regioni delle Ric. 2015 n. 12090 sez. 52 - ud. 28-11-2018 -4- funzioni amministrative nelle materie indicate dall'articolo 117 della Cost., né la constatazione che il Commissario abbia deciso in sentenza la reintegra nel patrimonio civico, andando così oltre la richiesta del Comune di procedere al mutamento di destinazione a sanatorie dei terreni abusivamente occupati con pagamento di quanto dovuto per la liquidazione dell'uso civico, inficiano la giurisdizione e la legittimità del procedimento instaurato d'ufficio dal Commissario;
-come affermato, infatti, dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 68/2001 dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma il giudice non può disattendere la pronuncia della Corte Costituzionale perché l' art. 137, comma terzo Costituzione, non ammette alcuna impugnazione avverso le decisioni della predetta Corte e quindi a maggior ragione non possono esser disapplicate dal giudice competente a pronunciarsi su una determinata controversia, ancorché questi ritenga che la Corte Costituzionale, con la sua pronuncia, abbia invaso la sfera di potere riservata al legislativo. Conseguentemente il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici - nella specie della Regione Abruzzo - non può declinare la propria giurisdizione a promuovere di ufficio i giudizi di sua competenza a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ritenendo inapplicabile, perché esorbitante dai limiti assegnatile dalla Costituzione, la decisione n. 46 del 1995 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' art. 29, comma secondo, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario degli Usi Civici di esercitare d' ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle predette funzioni, previste dal primo comma dell' articolo medesimo, stante l'assenza di un Ric. 2015 n. 12090 sez. 52 - ud. 28-11-2018 -5- organo dello Stato abilitato ad agire davanti ai Commissari agli usi civici per la salvaguardia dell' interesse della comunità nazionale alla conservazione dell' ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico;
-il motivo è perciò infondato anche sotto questo profilo;
-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento e, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 101 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 24 Cost. per avere la corte territoriale disatteso la richiesta di rinnovazione della CTU esperita nel corso del giudizio di primo grado sulla scorta dell'eccezione che la stessa era stata eseguita in violazione del principio del contraddittorio, a causa dell'assenza della società S.A.R.A. s.p.a., dante causa della Strada dei Parchi s.p.a., evocata in giudizio soltanto successivamente alla prima relazione del CTU;
-la corte territoriale aveva motivato il rigetto evidenziando come la società S.A.R.A. costituendosi non aveva dedotto alcuna eccezione con riguardo al contraddittorio ed al diritto di difesa poiché aveva incentrato le difese sull'allegato difetto di legittimazione passiva e sulla richiesta di estromissione dal giudizio;
-viceversa - osservava la corte distrettuale - l'eccezione di nullità della consulenza in dipendenza della eccepita violazione di diritti di difesa avrebbe dovuto essere eccepita, secondo le previsioni dell'art. 157 comma 2 cod. proc. civ., nella prima istanza o difesa successiva, sicchè il silenzio sul punto da parte della S.A.R.A. precludeva l'eccezione alla sua avente causa ed odierna ricorrente;
Ric. 2015 n. 12090 sez. 52 - ud. 28-11-2018 -6- -nè rilevava a favore dell'accoglimento del motivo il precedente giurisprudenziale invocato dalla ricorrente (vedi Cass.4401/2011) e riguardante, in realtà, un'ipotesi di illegittimo utilizzo da parte del giudice della CTU dichiarata nulla perché espletata senza il pieno contraddittorio delle parti, fattispecie diversa da quella in esame e riguardante l'intervenuta successione nei rapporti in corso ai sensi dell'articolo 111 cod. proc. civ. da parte di ente subentrato per atto inter vivos nel diritto controverso;
-infatti, emerge dalla lettura dei documenti richiamati nel ricorso che né S.A.R.A. né A.N.A.S., pur ritualmente citate a seguito dell'integrazione del contraddittorio, hanno eccepito nella prima difesa utile l'eccezione di nullità della ctu e la conseguente istanza di rinnovazione, per cui appare corretta la conclusione sul punto della corte territoriale;
-con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 r.d. 332/1928, dell'art. 11 legge 1766/1927, artt. 2697, 2729 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. per avere la corte ritenuto nel merito che il fondo in esame, ed identificato al foglio 70 particella 517, sia parte della demanialità civica nonostante l'inosservanza delle disposizioni procedimentali citate e l'assenza del relativo decreto di assegnazione delle terre a categoria;
-a questo riguardo va evidenziato che la corte territoriale aveva respinto il gravame sul punto facendo ricorso a plurime considerazioni;
-in primo luogo, aveva sostenuto che nella sentenza appellata si dava conto dell'intervenuta assegnazione a categoria A del fondo in questione per effetto delle richiamate delibere della Giunta Regione Abruzzo n. 2428 e 2429 del 1998;
Ric. 2015 n. 12090 sez. 52 - ud. 28-11-2018 -7- -in secondo luogo, la corte territoriale aveva considerato che l'eventuale inosservanza delle norme procedimentali e l'eventuale difetto del provvedimento di assegnazione non avrebbero comportato il venir meno della natura civica del bene ma soltanto l'eventuale possibilità di sua commercializzazione;
-parte ricorrente censura la prima considerazione allegando che le due delibere non riguarderebbero il fondo in esame e la seconda perché, comunque, non sarebbe stata dimostrata la presunzione di demanialità, in violazione dell'onere della prova incombente su chi agisce per ottenere la reintegra della terra nel proprio demanio;
- il motivo è infondato laddove censura l'asserita violazione dell'onere della prova che, per consolidata e risalente giurisprudenza, è retta dal principio secondo il quale in tema di usi civici, ove sia dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale (cfr. Cass.4753/2014;
id.787/1963);
-nel caso di specie è la stessa parte ricorrente che nel reclamo avanti alla corte d'appello deduce che il terreno oggetto sarebbe occupato dallo Stato che vi ha realizzato l'autostrada, con ciò dimostrando, al di là della tardività della relativa deduzione, l'infondatezza della stessa;
-peraltro, secondo l'orientamento pacifico di questa Corte qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonomi, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende Ric. 2015 n. 12090 sez. 52 - ud. 28-11-2018 -8- inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censura relativa le altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 2108/2012;
id. 11493/2018);
-in ragione di ciò va riconosciuta la sopravvenuta inammissibilità degli altri profili dedotti nel terzo motivo;
-con il quarto motivo si censura, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 346 cod. proc. civ. e degli artt. 822, 823 e 829 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello illegittimamente ritenuto tardiva l'eccezione che la reintegra non sarebbe attuabile nei confronti di un terreno sul quale è stato costruito un viadotto autostradale dell'autostrada A 24 Roma-L'Aquila e per avere altresì sostenuto che l'azione di rivendica sia proponibile sia nei confronti dell'occupante privato che di quello pubblico;
-la doglianza è infondata perché l'eccezione non è stata sollevata nella comparsa di costituzione di S.A.R.A. depositata dopo l'integrazione del contraddittorio disposta nel 1992 ma solo nella comparsa di costituzione di nuovo difensore nel 2002 e pertanto si tratta di eccezione effettivamente tardiva e non riproposta in appello né da S.A.R.A. né da Autostrada dei Parchi, appellati non costituiti;
-nel merito comunque l'eccezione appare infondata alla stregua del regime giuridico fissato per i beni costituenti demanio pubblico artificiale dall'art. 823 cod. civ. che dopo avere espressamente previsto la possibilità che gli stessi siano oggetto di diritti nelle forme e nei limiti delle leggi che li riguardano, demanda all'autorità amministrativa la tutela;
Ric. 2015 n. 12090 sez. 52 - ud. 28-11-2018 -9- -una simile previsione normativa non consente di ravvisare un'esclusione a priori come pare volere desumere parte ricorrente;
-con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 111, 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la corte capitolina disatteso la doglianza sollevata nella fase del reclamo nei confronti della condanna alle spese disposta in primo grado soltanto nei confronti della dante causa dell'odierna ricorrente Autostrada dei Parchi S.P.A. (già S.A.R.A.);
-il motivo appare inammissibile perché, come rilevato nella pronuncia gravata, sia Autostrade dei Parchi che Strada dei Parchi erano parti del giudizio di primo grado, ma solo la prima è stata condannata alle spese e, pertanto, non appare sussistere l'interesse della seconda ad impugnare la statuizione riferita alla prima e ciò prima ancora di verificare la ipotizzata violazione o meno degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ;
-l'esito del ricorso e l'applicazione del principio di soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte nella misura liquidata in dispositivo;
-nulla va disposto in merito al contributo unificato trattandosi di materia esente.
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