Cass. civ., sez. I, ordinanza 03/03/2023, n. 06476
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ORDINANZA sul ricorso 29166/2017 proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n.2, presso lo studio dell'avvocato L M, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;-ricorrente - contro Cedab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante la M Goffredo S.r.l., a sua volta incorporante la Fin.Term. 1984 s.r.I.;M M in proprio, P M, M E, M &C--b , '7 C: tutti eredi di M Goffredo, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, n. 17, presso lo studio dell'avvocato C M che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;-controricorrenti - avverso la sentenza n. 3583/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 29/05/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. FIDANZIA ANDREA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma - nelle cause riunite, l'una avente ad oggetto la domanda proposta da FINTERM 1984 s.r.l. (ora Cedab s.r.I., incorporante, in forza di atto di fusione, la M Goffredo s.r.I., a sua volta, incorporante, in forza dì atto di fusione, la predetta FINTERM 1984 s.r.I.), debitrice principale, e da M M e Goffredo M (ora a quest'ultimo subentrati, quali eredi, M M e i figli P M, Elisabetta M e C M), fideiussori, contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., diretta all'accertamento della non debenza degli interessi ultralegali (con rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza), della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto (sempre nella misura "uso piazza"), nonché la condanna dell'istituto di credito alla ripetizione delle somme a quest'ultimo indebitamente versate sul conto corrente n. 23256.50 (chiuso in data 3.2.04), l'altra avente ad oggetto l'opposizione, da parte della debitrice principale e dei fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo n. 819/04 con cui il Tribunale di Roma aveva loro intimato il pagamento della somma di C 145.247,25 quale saldo debitore dello stesso conto corrente, - ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha condannato FINTERM 1984 s.r.I., Marcella Mazzaroma e Goffredo M al pagamento in favore dell'istituto di credito della minor somma di € 61.657,25. Il giudice di primo grado, previa declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di quella relativa alla commissione di massimo scoperto, per il periodo sino al 30.6.2000, ha disposto l'eliminazione delle CMS ed il ricalcolo degli interessi debitori con il criterio della capitalizzazione annuale e con il tasso man mano previsto, prima, dall'art. 5 L 154/92 e, poi, dall'art. 117 comma 70 T.U. n. 385/1993 (nonostante si trattasse di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore delle predette norme). Il Tribunale di Roma non ha esteso il ricalcolo degli interessi debitori anche al periodo successivo al 30.6.2000, sul rilievo che, successivamente a tale data, la Banca aveva dedotto di aver rispettato la delibera CICR, calcolando interessi attivi e passivi con la medesima periodicità, e nulla la controparte aveva dedotto in contrario. La Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. (mandataria della Banca Monte dei paschi di Siena s.p.a.) al pagamento della somma di € 135.261 in favore della Marucci Goffredo s.r.l. (già Finterm 1984 s.r.I.). Il giudice di secondo grado, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale culminato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24418/2010, ha escluso la capitalizzazione annuale, disponendo che fosse eliminata ogni forma di capitalizzazione di interessi. In ordine al tasso, è stato osservato che gli interessi per il periodo dal luglio 1992 al 30 giugno 2000 devono essere applicati secondo il tasso legale, secondo la disciplina generale dell'art. 1284 cod. civ., non trovando applicazione, per i contratti stipulati all'entrata in vigore prima della legge 154/1992, la disciplina speciale contenuta nell'art. 117 T.U.B., non avendo la stessa valore retroattivo (art. 161 comma 6° TUB e Corte Costituzione n. 338/2009). Con riferimento al periodo successivo al 30.6.2000, la Corte d'Appello di Roma ha osservato che, essendo la nuova clausola di capitalizzazione trimestrale e contenente il nuovo tasso peggiorativa rispetto a quelle precedenti, a norma dell'art. 7 della delibera CICR, la stessa avrebbe dovuto essere approvata per iscritto dalla società debitrice, adempimento di cui non vi era prova. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Manca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. , affidandolo a quattro motivi. La Cedab s.r.I., M M, P M, Elisabetta M e C M hanno resistito in giudizio con controricorso.
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