Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2017, n. 9254
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La pattuizione di un canone libero ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., dalla l.n. 359 del 1992, in deroga alla disciplina sull'equo canone di cui alla l.n. 392 del 1978, è valida solo se il locatore rinunci, espressamente e contestualmente alla conclusione del contratto, alla facoltà di disdire la locazione alla sua prima scadenza, sicché tale esplicita rinunzia non può essere sostituita da una durata di fatto della locazione protrattasi per 12 anni.
Sul provvedimento
Testo completo
o t n e e v m i t a a s r r g e e v t n l i a o o t t u a b g i i r ORIGINALE l t b n b o o c e l t 9254/2017 e n e r e r r o o c i i Oggetto r REPUBBLICA ITALIANA e R t l u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LOCAZIONE "PATTI IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEROGA" TERZA SEZIONE CIVILE R.G. N. 17979/2015 Cron 9254 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Rep. C.\. Rel. Consigliere - Dott. ULIANA ARMANO Ud. 23/11/2016 Consigliere PU Dott. DANILO SESTINI Dott. CHIARA GRAZIOSI Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17979-2015 proposto da: DI AS OR, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente- ии contro 2016 ON AM, clettivamente domiciliata in ROMA, 2320 VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANTONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO PIPERNO giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente- 1760/2015 della CORTE avversO la sentenza n. D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l'Avvocato GIOVANNI CONTE per delega;
udito l'Avvocato ARMANDO PIPERNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto. 2 Fatti del processo La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 17 aprile 2015, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta dalla conduttrice AM IN di determinazione dell'equo canone in relazione ad un immobile da lei condotto in locazione asseritamente ad uso abitativo transitorio", " con conseguente condanna della locatrice EB Di RO a restituirle la somma di euro 67.884,00 oltre accessori, per canoni ricevuti in più del dovuto durante tutta la durata della locazione. Avverso questa decisione propone ricorso EB di RO con tre motivi Resiste con controricorso AM IN. Ragioni della Decisione 1.La Corte d'appello ha ritenuto che il contratto di locazione stipulato fra la Di RO e la AN, con decorrenza quadriennale a partire dalla 13 marzo 1993, non fosse stato stipulato ai sensi della legge 359/92-cosiddetta de patti in deroga -perché, contemporaneamente alla previsione derogatoria sulla misura del canone, non era prevista la rinunzia della locatrice a dare disdetta della locazione al primo quadriennio, salvo i casi previsti legge. Pertanto alla locazione neanche successivamente poteva essere applicata la successiva legge In 431/1998,con conseguente nullità della previsione del canone contrattuale superiore alla misura prevista dalla legge 392/78. La Corte di merito, disposta una consulenza tecnica per accertare la misura dell'equo canone, ha condannato la locatrice a restituire tutti i canoni ricevuti in più del dovuto dal 1993, inizio della locazione, al