Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2023, n. 15278
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L'espressione del consenso del proprietario di una canna fumaria alla rimozione dell'impianto collocato sul lastrico solare di altrui proprietà esclusiva posto a copertura dell'edificio condominiale, non rientra tra le attribuzioni dell'assemblea di condominio, configurandosi come rinuncia del titolare della servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria, esistente a carico del lastrico medesimo ed in favore dell'immobile sottostante, la quale deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350, n. 4 e n. 5, c.c. Ne consegue che, ove il proprietario della canna fumaria si faccia rappresentare al fine di esprimere il proprio consenso alla estinzione di detta servitù, è necessario che il conferimento della procura risulti da atto scritto secondo la previsione di cui all'art. 1392 c.c., non potendo perciò il proprietario del fondo gravato dalla servitù invocare il principio dell'apparenza del diritto, agli effetti dell'art. 1398 c.c., ove abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del delegato che abbia speso il nome del titolare della servitù, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 29478/2018 Numero sezionale 1875/2023 Numero di raccolta generale 15278/2023 Data pubblicazione 31/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta da: CONDOMINIO FELICE MANNA Presidente Ud.16/05/2023 PU M FHI Consigliere A SPA Consigliere-Rel. C B MIS Consigliere REMO CAPONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29478/2018 R.G. proposto da: DI TOMMASO VINCENZO, DI T GO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI N. 3, presso lo studio dell'avvocato V D, rappresentati e difesi dagli avvocati CERCEO GIULIO, CORSI STEFANO -ricorrenti-
contro
DI FRANCESCO GIOVANNI, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PESCARA n. 355/2018 depositata il 08/03/2018. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 Numero registro generale 29478/2018 Numero sezionale 1875/2023 Numero di raccolta generale 15278/2023 Data pubblicazione 31/05/2023 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale S D M, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o in subordine di rigettare il ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere A SPA.
FATTI DI CAUSA
V D T e G D T hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 355/2018 del Tribunale di Pescara, pubblicata l'8 marzo 2018. Resiste con controricorso G D F. Il Tribunale di Pescara ha accolto l'appello proposto dall'avvocato G D F contro la sentenza n. 133/2015 resa dal Giudice di pace di Pescara ed ha respinto l'appello proposto da V D T e G D T. Il giudizio ha ad oggetto le domande proposte da V D T e G D T con citazione del 12 marzo 2014, volta ad accertare la responsabilità dell'avvocato G D F per aver indotto in errore gli attori, dichiarando nel corso dell'assemblea del condominio di viale Sabucchi n. 2 di Pescara svoltasi l'11 luglio 2008 che il condomino P P “lo aveva incaricato di esprimere la sua volontà favorevole alla rimozione” di tre canne fumarie in uso ai condomini P e D F, i cui comignoli erano collocati sul lastrico solare di proprietà esclusiva D T. Si riferisce che all'epoca il condominio di viale Sabucchi n. 2 era composto da cinque condomini: V D T e G D T, Elio D F e Rosa Mantini, genitori di G D F, e P P. L'assemblea “totalitaria” 2 di 10 Numero registro generale 29478/2018 Numero sezionale 1875/2023 Numero di raccolta generale 15278/2023 Data pubblicazione 31/05/2023 dell'11 luglio 2008 (vi erano presenti i D T e G D F, per delega sia dei propri genitori che del P) aveva, invero, “autorizzato” i D T, i quali avevano in corso la realizzazione di un tetto di copertura in sostituzione del lastrico, a chiudere le canne fumarie. Stante il successivo divieto di rimuovere le canne fumarie comunicato dal P, l'impresa appaltatrice delle opere inerenti al tetto ripristinò la canna fumaria e la somma occorrente per tale intervento (dell'importo di € 1.823,25) fu “anticipata” dai D T. Costoro avevano agito con una prima citazione del 18 maggio 2010 nei confronti di P P, chiedendone il rimborso;
tale domanda era stata tuttavia rigettata dal Giudice di pace di Pescara, con sentenza del 15 novembre 2012, la quale ipotizzava una possibile responsabilità di G D F per il danno procurato quale falsus procurator. Con la citazione del 12 marzo 2014, V D T e G D T chiesero così di condannare G D F al risarcimento dei danni pari all'importo della spesa di ripristino della canna fumaria (€ 1.823,25) e delle spese processuali pagate per il giudizio concluso con la prima sentenza del 15 novembre 2012 (€ 2.021,76). Il Giudice di pace accolse la domanda limitatamente alla somma di € 1.823,25, in quanto G D F, presente nel verbale dell'assemblea dell'11 luglio 2008 come delegato di P P, non aveva manifestato alcun dissenso in ordine alla autorizzazione alla chiusura delle canne fumarie. Il Tribunale di Pescara, dopo aver riportato il testo dell'art. 67 disp. att. c.c. come modificato dalla legge n. 220 del 2012, non applicabile tuttavia nel caso in esame ratione temporis, ed aver escluso che in base al testo previgente la delega assembleare necessitasse della forma scritta, ha evidenziato che nell'ordine del giorno dell'assemblea dell'11 luglio 2008 non fosse ricompresa la questione della chiusura 3 di 10 Numero registro generale 29478/2018 Numero sezionale 1875/2023 Numero di raccolta generale 15278/2023 Data pubblicazione 31/05/2023 delle canne fumarie e che risultava accertata nella sentenza del Giudice di pace di Pescara del 15 novembre 2012, resa tra i Di T e il P, che la canna fumaria abbattuta era di proprietà esclusiva P, sicché non vi era al riguardo competenza deliberativa dell'assemblea. Il Tribunale ha così ritenuto non diligente, ex art. 1227, comma 2, c.c., la condotta dei Di T, i quali avevano proceduto immediatamente all'abbattimento della canna fumaria di proprietà P sulla scorta di una delibera di assemblea adottata in