Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 49594

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 49594
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49594
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D G, nato in ROMANIA il 16/10/1967 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
lette le conclusioni dell'Avvocato generale, P G, il quale ha chiesto: a) annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, relativamente al rigetto dell'istanza di dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 14 febbraio 2020;
b) in conseguenza, dichiarare la non esecutività della sentenza citata, con la sospensione dell'esecuzione e disposizione di cessazione degli effetti relativi al titolo esecutivo;
c) trasmettere gli atti al Tribunale di Napoli per la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza citata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/3/2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di G D diretta alla revoca del titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Napoli del 14/2/2020) e alla restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso l'indicata sentenza, ai sensi degli artt. 670, comma 3, e 175 cod. proc. pen., con conseguente immediata scarcerazione dell'imputato.

1.1. Il giudice dell'esecuzione, illustrate le vicende processuali del D, ha preliminarmente rilevato che dagli atti non risultava che costui fosse stato dichiarato irreperibile con decreto, sia nell'udienza preliminare che nel giudizio di primo grado, tale essendo stato definito per mero refuso in un verbale. Precisamente, nell'udienza preliminare del 22/11/2013, il GUP aveva dichiarato la contumacia dell'imputato e ne aveva disposto il rinvio a giudizio;
nella prima utile udienza dibattimentale si era dato atto che la notifica all'impu- tato era avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia, avv. Carlo Salvo, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (e non al domicilio dichiarato all'atto della scarcerazione, risultato inidoneo). In detta udienza D fu dichiarato assente, e nel corso del giudizio fu assistito dapprima dal difensore di fiducia, e - dopo la rinuncia di costui - da un difensore d'ufficio nominato dal Tribunale.

1.2. Il giudice dell'esecuzione, rilevata tale scansione processuale, ha affermato che nella specie non trovava applicazione la normativa transitoria dettata dall'art. 15-bis, comma 2, L. n. 67 del 2014, in quanto il giudizio si era svolto nella vigenza della nuova disciplina dell'assenza: invero, la dichiarazione di contumacia doveva riferirsi soltanto alla fase processuale che la riguardava. Rilevava ancora l'impugnata ordinanza che nel corso del processo era mutata la composizione collegiale, sicché all'udienza del 10/10/2019 era stata disposta la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 190-bis cod. proc. pen., previa dichiarazione di apertura del medesimo, trattandosi di reati ex art.51 bis cod. proc. pen., senza pregiudizio della fase della costituzione delle parti, essendo stato validamente instaurato il rapporto processuale dinanzi al collegio precedente.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Francesco Bonaiuto, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 175 e 420 bis cod. proc. pen. e all'art. 15-bis L. n. 67 del 2014.Secondo il ricorrente, lo status del D non avrebbe potuto
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