Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/06/2018, n. 24782

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/06/2018, n. 24782
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24782
Data del deposito : 1 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M E, nato a Sant'Elpidio a Mare il 23/01/1950 avverso la sentenza del 26/01/2017 della Corte d'Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente G A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale F M I, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. G C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 gennaio 2017 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 27 gennaio 2015 del Tribunale di Fermo di condanna di E M alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per avere omesso, quale legale rappresentante della MRC S.r.l., di versare, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute relative agli emolumenti erogati nell'anno di imposta 2010 per un ammontare complessivo di euro 222.602,89. 2. Avverso la suddetta sentenza ha presentato ricorso M E.

2.1. Con un primo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché dell' art. 4, comma 1 e comma 6-ter del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, per avere il giudice d'appello ritenuto, in contrasto con il richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che l'elemento costitutivo del reato rappresentato dal rilascio ai sostituiti d'imposta delle certificazioni da parte dell'imputato sia stato adeguatamente dimostrato sulla base della sola dichiarazione modello 770/2011, di per sé sola inidonea a tal fine.

2.2. Con un secondo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 27 Cost., 6 Convenzione Edu e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, affermando che l'imputato non avrebbe mai allegato espressamente di non avere rilasciato i certificati, violato la regola per cui la prova della responsabilità penale deve essere fornita dall'accusa.

2.3. Con un terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione apparente quanto alla individuazione dell'imputato come autore del presunto reato sulla base del modello 770 dallo stesso sottoscritto e tuttavia, per quanto già detto, non valorizzabile quanto al rilascio delle certificazioni;
né la sentenza avrebbe indicato le prove di un concorso materiale o morale nonostante al riguardo fosse stato proposto motivo d'appello.

2.4. Con un quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, 322-ter cod. pen., 1, comma 75, lett. o), della I. n. 190 del 2012 e 25, comma 2, Cost. lamentando che il giudice d'appello non avrebbe considerato che l'imputato è stato punito con una pena non prevista all'epoca di commissione del reato: la pena della confisca per equivalente per un valore corrispondente al profitto del reato sarebbe stata infatti introdotta solo con l'art. 1, comma 75, lettera o), della I. n. 190 del 2012, 2 '7, laddove il reato risulta commesso invece nel 2011. Sarebbe stato quindi violato l'art. 25 Cost.;
inoltre non sussisterebbero i presupposti per la confisca stante la mancanza di prova di effettiva evasione da parte della società e di incasso da parte del ricorrente della somma non versata, né sussisterebbe prova di concorso ex art. 110 cod. pen.. 2.5. Con un quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 Convenzione Edu e degli artt. 42 e 117 Cost. "da parte" dell'art. 322-ter cod. pen.. Lamenta il ricorrente che il giudice d'appello ha respinto come manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 322-ter cit. laddove lo stesso consentirebbe di far luogo alla confisca di beni anche immobili che non hanno alcun vincolo pertinenziale con il reato commesso e la cui confiscabilità risiederebbe unicamente nell'appartenenza dei medesimi al ricorrente, in tal modo violando il necessario equilibrio, imposto dal criterio di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art.1 del Protocollo cit. integrante l'articolo 42 Cost., tra le esigenze di interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

3. Con ordinanza in data 23 novembre 2017, la Terza sezione penale di questa Corte, rilevata l'esistenza di difformità di orientamenti interpretativi in ordine alla questione di diritto coinvolta dal primo motivo di ricorso, riguardante la idoneità o meno del solo modello 770 a provare l'avvenuto rilascio delle certificazioni delle ritenute fiscali operate, ha rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni unite. Sul punto, infatti, sulla premessa che il rilascio delle certificazioni è presupposto o elemento costitutivo del reato in oggetto, un primo indirizzo originario ha a suo tempo ritenuto sufficiente, per provare il rilascio delle certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute, la avvenuta presentazione della dichiarazione modello 770 ad opera del sostituto d'imposta (giacché "non avrebbe senso dichiarare quello che non è stato corrisposto e, perciò stesso, certificato"). Un secondo indirizzo, successivamente formatosi, ha invece ritenuto appunto l'inidoneità della sola dichiarazione suddetta, ove non accompagnata da altri elementi, a provare il rilascio delle certificazioni;
e ciò perché la stessa è unicamente destinata ad attestare, per il suo contenuto, l'importo delle somme corrisposte dal sostituto e delle ritenute da lui operate nonché il loro versamento, nulla invece contenendo in punto di rilascio delle certificazioni. Di qui la natura di mero indizio della dichiarazione non sufficiente a provare l'elemento del rilascio delle certificazioni. Si è inoltre ritenuto, sempre nell'ambito di tale orientamento, che detta impostazione abbia trovato una conferma nella modifica della norma operata con il d.lgs. n. 158 del 2015 che ha posto, accanto al testuale riferimento delle ritenute "risultanti dalle certificazioni rilasciate", anche quello delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione predetta, in tal modo accreditando, per i soli fatti posti in essere successivamente alla novella, di natura innovativa e dunque non retroattiva, l'idoneità della stessa sotto il profilo probatorio richiesto.

4. Il Primo Presidente, preso atto dell'esistenza del contrasto, con decreto del 19 dicembre 2017, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione del medesimo in pubblica udienza la data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto in ordine alla quale il ricorso, con riferimento essenzialmente al primo motivo, è stato rimesso alle Sezioni Unite, è sinteticamente riassumibile nei seguenti termini : «Se, ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 7, comma 1, lett. b), del d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158, sia sufficiente la sola dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro per integrare la prova dell'avvenuta consegna ai sostituiti delle certificazioni delle ritenute fiscali ».

2. E' necessario in primo luogo richiamare i tratti essenziali della disciplina relativa al versamento delle ritenute, operate sulle retribuzioni, da parte del sostituto d'imposta e, subito dopo, soffermarsi sulla regolamentazione, sotto il profilo sanzionatorio, delle relative omissioni. Va quindi anzitutto ricordato che la sostituzione predetta è uno strumento impositivo con il quale l'Amministrazione finanziaria, in luogo della riscossione dell'imposta direttamente dal percettore del reddito, incassa il tributo da un altro soggetto, ovvero quello che eroga gli emolumenti, il quale assume la qualifica di "sostituto" d'imposta in quanto tenuto al pagamento in luogo dell'altro (normale soggetto passivo, c.d. "sostituito"), sotto forma di prelievo di una percentuale (c.d. "ritenuta alla fonte") della somma oggetto di erogazione (costituente reddito) e del suo successivo versamento all'Erario (in genere con cadenza mensile). L'istituto ha la sua ragion d'essere nell'esigenza pratica di colpire la ricchezza da tassare nel momento della produzione, prima ancora che la stessa giunga nella disponibilità del destinatario e si applica, in base a quanto stabilito dal Titolo III del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad una platea di soggetti comprendente gli enti pubblici, gli istituti di credito, i soggetti esercenti attività di impresa, ovvero artistica e professionale, che corrispondono redditi di lavoro dipendente o assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari o redditi diversi. L'operatività del meccanismo di sostituzione d'imposta comporta l'adempimento di determinati obblighi strumentali a carico del sostituto, il quale deve essenzialmente: provvedere, entro scadenze predeterminate (precisamente entro il 16 del mese successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte), al versamento in favore dell'Erario degli importi delle ritenute operate alla fonte;
rilasciare al sostituito (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme) una "certificazione unica" (CU) attestante l'ammontare complessivo delle somme corrisposte e delle ritenute operate (in modo da permettere al soggetto passivo di documentare e di dimostrare il prelievo subito), delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;
trasmettere in via telematica detta certificazione all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo sempre dell'anno successivo;
presentare infine la dichiarazione annuale unica di sostituto d'imposta (mod. 770) dalla quale risultino tutte le somme pagate e le ritenute operate nell'anno precedente. A loro volta i contribuenti sono obbligati a conservare le certificazioni così rilasciate e ad esibirle a richiesta degli uffici competenti per i dovuti controlli (come previsto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
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