Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/11/2021, n. 34421

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/11/2021, n. 34421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34421
Data del deposito : 15 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 10838-2019 proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO

58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e 2021 difende unitamente all'avvocato MICHELE DE FELICE;
1626

- ricorrente -

contro

ER LO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MARZIALE, PATRIZIA TOTARO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 391/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 2308/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati BRUNO COSSU e MICHELE DE FELICE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MARZIALE. RG 10838 /19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AO ER proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1569\18, che aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento intimatogli il 30.7.05 dalla Banca di credito cooperativo di Scafati e Cetara (di seguito CS) per "aver rilasciato in data 8.3.13 una dichiarazione di identificazione ed 'adeguata verifica' della cliente (AM s.r.I.) in assenza di formale e valida richiesta da parte della società finanziaria interessata e recante in calce firma palesemente apocrifa del legale rappresentante di AM s.r.l. (Della Corte);
di aver posto in essere tale comportamento benché privo del relativo potere di firma;
di non aver lasciato traccia di tale operazione all'interno della documentazione d'ufficio, né all'interno del registro di protocollo, negando anche di aver ricevuto richiesta di rilascio di tale documento". Instauratosi il contraddittorio, Corte d'appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 23.1.19, accoglieva il reclamo dichiarando l'illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegra del ER nel suo posto di lavoro e condanna della datrice di lavoro al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto mensile, oltre al versamento della relativa contribuzione omessa, compensando le spese di lite. La Corte di merito, pur evidenziando che non vi era stato alcun disconoscimento della sottoscrizione ER sul documento di adeguata verifica (d'ora in poi:

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