Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 29/04/2021, n. 11342
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In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il rateo di pensione spettante ai soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa, in presenza delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, della l. n. 206 del 2004, va rideterminato, a decorrere dal gennaio 2007, secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma l, della stessa legge, come modificato dal d.l. n. 296 del 2006, conv. con modif., dalla l. n. 222 del 2007, sulla base di una retribuzione pensionabile calcolata in misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita, aumentata del 7,5%, senza che possa trovare applicazione la più limitata rivalutazione automatica della retribuzione riconosciuta nel sistema generale dall'art. 3 della l. 297 del 1982.
Sul provvedimento
Testo completo
29 APR. 2021 AULA 'B' 1 1342/2 1 OggettoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11587/2015 M342Presidente Dott. ANTONIO MANNA - Cron. Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Rep. Ud. 03/11/2020Dot t. FRANCESCA SPENA Rel. Consigliere CC Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere ConsigliereDott. LUIGI CAVALLARO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11587-2015 proposto da: LE LD, TI EF, in proprio e nella qualità di eredi di TI DO, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326 (STUDIO RENATO E CLAUDIO SCOGNAMIGLIO), presso 10 studio degli avvocati STEFANO GUADAGNO, VINCENZO MARINO, che le rappresentano e difendono;
ricorrenti 2020 contro 2317 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;
controricorrente nonchè
contro
ASL 3 GENOVESE;
intimata nonchè
contro
DELL' ENTRATE, in persona del legale AGENZIA rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
- resistenti con mandato avverso la sentenza n. 464/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 384/201;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 11587/2015 RG RILEVATO CHE 1.Con sentenza del 19 novembre 2014 nr. 464 la Corte d'appello di Genova, per quanto ancora in discussione, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella sola parte in cui, accogliendo la domanda proposta da DO TI― invalido a seguito di un attentato terroristico del maggio 1978– aveva riconosciuto il suo diritto ai fini della quantificazione della pensione alla rivalutazione della retribuzione percepita nell'ultimo anno di lavoro nel periodo intercorso tra la cessazione del rapporto e la decorrenza della pensione (anni 1991-2001). Per l'effetto, ritenuta l'inapplicabilità della rivalutazione, rideterminava in riduzione quanto liquidato dal Tribunale per rateo di pensione maturato al giugno 2013 e per arretrati. Condannava l'INPS al pagamento in favore degli eredi del TI, costituiti in appello.
2.La Corte territoriale osservava essere applicabile l'articolo 4, comma 2 bis legge 206/2004, a tenore del quale la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1. Il richiamato articolo 2 prevedeva un aumento dell'ultima retribuzione del 7,5%;
ciò escludeva che si potesse procedere ad una ulteriore rivalutazione, sulla base degli indici ISTAT.
3. Non poteva essere applicata la rivalutazione automatica delle pensioni, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in quanto le vittime del terrorismo già godevano, ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge 206/2004, di uno speciale beneficio, costituito dall'adeguamento costante delle pensioni al trattamento del personale in servizio con pari anzianità e posizione economica.
4.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza LD LE e EF TI, in proprio e quali eredi di DO TI, articolato in due motivi, al quale ha resistito l'INPS con controricorso.
5. La AGENZIA DELLE ENTRATE, il MINISTERO DELL'INTERNO ed il MINISTERO DELLA SALUTE si sono costituiti al solo fine di partecipare alla udienza di discussione. La ASL 3 GENOVESE è rimasta intimata. 1 نان PROC. nr. 11587/2015 RG 6.Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
- ai sensi dell'articolo1.Con il primo motivo le ricorrenti hanno dedotto 360 nr.3 cod. proc. civ.-