Cass. civ., sez. III, sentenza 29/09/2004, n. 19564
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Il danno alla salute costituisce un danno non patrimoniale risarcibile a norma dell'art.2059 cod. civ., e la sua liquidazione deve avvenire con riferimento ai criteri equitativi indicati dal combinato disposto del ricordato art. 2059 e dell'art.1126 cod. civ., facendo eventualmente ricorso al criterio del "punto percentuale", purchè l'adozione di tale criterio sia sorretta da congrua motivazione.
Il danneggiato per il fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe o l'eventuale, diseguale efficienza causale di esse rileva soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente -
Dott. D N L F - rel. Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C G, MONTEFUSCO MONICA, M M, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato G G, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
G A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato G F, difeso dall'avvocato ANTONIO D'ASCOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
F D, ESPOSITO SILVIA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato M A, difesi dall'avvocato G P, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
GESTIONE LIQUIDATORE USL/59 VALLO DELL, SAI SPA, LUONGO GAETANO;
e sul 2^ ricorso n. 14937/01 proposto da:
GESTIONE LIQ USL/59 VALLO DELLA LUCANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 104, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DE BERARDINIS, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CORREALE, BARTOLO DE VITA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
e contro
F D, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato M A, difeso dall'avvocato G P, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
C G, MONTEFUSCO MONICA, M M, ESPOSITO SILVIA, SAI SPA, G A, LUONGO GAETANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 262/00 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 06/06/2000 e depositata il 18/07/00 (R.G. 380/1991);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/04 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE;
udito l'Avvocato Giorgio POLVERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. G A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato G F, difeso dall'avvocato ANTONIO D'ASCOLI, giusta delega in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I coniugi D F e S E in proprio e come genitori del minore Davide E, con separati atti di citazione del 2 gennaio 1988, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Vallo della Lucania G C, M e M M, eredi del Dott. Alessandro M ginecologo della usl 59 di quella città, e quest'ultimo ente, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di danni.
Gli attori hanno dichiarato che il 12 maggio 1983 S E, ricoverata nel reparto di ostetricia dell'Ospedale S. Luca di Vallo della Lucania, a causa dell'inerzia e dell'imperizia del Dr. M nell'assistenza al parto, aveva perduto la capacità di procreare e che il neonato era stato colpito da encefalopatia che gli aveva procurato l'invalidità permanente.
Le convenute Castiello e M hanno eccepito che, in base allo statuto dei pubblici dipendenti e dell'art. 2236 cod. civ., la responsabilità dei fatti non ricadeva sul loro dante causa ed hanno chiamato in causa il Dott. G L, primario del reparto ed il Dr. A G, operatore medico nello stesso reparto. Costoro si sono costituiti nel giudizio ed hanno eccepito che il procedimento penale aperto nei loro confronti per i fatti denunciati si era concluso con sentenza istruttoria di non doversi procedere e che la domanda rivolta contro di loro era inammissibile ed improcedibile.
2. Le domande sono state accolte dal tribunale nei confronti di G C, M e M M e della usl 59 ed essi sono stati condannati in solido al risarcimento del danno in favore di S E in proprio ed in favore della stessa e di D F in proprio e nella qualità.
3. La decisione è stata impugnata da G C, M e M M, che hanno sostenuto che le domande proposte nei loro confronti erano inammissibili o infondate e che la responsabilità dei fatti ricadeva sulla usl e sui dottori L e G. Nel giudizio si sono costituiti S E in proprio ed i coniugi F ed E, in proprio e nella qualità, ed hanno proposto impugnazione incidentale, chiedendo che il risarcimento del danno in loro favore fosse determinato in una somma maggiore di quella liquidata dal tribunale. Si sono costituiti pure il Dott. A G e la Gestione liquidatoria della usl 59 di Vallo della Lucania.
4. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 18 luglio 2000, ha rigettato l'appello proposto da G C, M e M M ed ha accolto le impugnazioni incidentali di S E in proprio e dei coniugi F - E in proprio e nella qualità, condannando G C, M e M M, la usl n. 59 di Vallo della Lucania ed il Dott. G L a risarcire gli appellanti incidentali del danno domandato, liquidandolo in oltre lire 706 milioni in favore della E ed in oltre lire 2.500 milioni in favore dei coniugi F E.
5. G C, M e M M hanno proposto ricorso per Cassazione, al quale resistono, separatamente, il Dott. A G, S E e D F. Altro ricorso per Cassazione è stato proposto dalla Gestione liquidatoria usl 59 di Vallo della Lucania, alla quale resiste il Dott. D F.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti principali ed il Dott. G hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riunione dei ricorsi. Il ricorso proposto da G C, M e M M e quello incidentale proposto dalla Gestione liquidatoria usl 59 di Vallo della Lucania hanno dato luogo a procedimenti diversi, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. Questione incidentale di legittimità costituzionale. L'eccezione è stata proposta con il primo motivo del ricorso di G C, M e M M con riferimento al complesso normativo risultante dagli artt. 470, 484, 490 e 756 del codice civile, ritenuto in contrasto con gli articoli 3, 24, 29 e 42 della
Costituzione.
2.1. Le ricorrenti, premesso che sono state condannate al risarcimento di danni siccome eredi del Dott. M, sostengono che la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto, a differenza di quanto accade nell'assunzione della qualità di legatario, comporta un'illimitata responsabilità per i debiti ereditari anche quando l'asse non sia sufficiente a coprire tutti i debiti. Il sistema, nel loro assunto, è in contrasto con il principio di eguaglianza, con l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'erede, con la tutela dei rapporti familiari quando la situazione colpisca l'erede e con quella dell'integrità del patrimonio di quest'ultimo.
L'eccezione di incostituzionalità non è fondata.
2.2. L'ordinamento vigente prevede limiti di responsabilità patrimoniale in favore dell'erede e del legatario, in considerazione dell'interesse di questi soggetti a contenere l'impegno debitorio, derivante dalla riunione dei