Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/2018, n. 29348
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Testo completo
nte CLc ;2c3c, SENTENZA sul ricorso 7925-2016 proposto da: Z DENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILLIRIA, 19, presso lo studio dell'avvocato R Z, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;- con troricorrente - avverso il decreto\rdella CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/09/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. M C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Perugia con decreto del Consigliere delegato del 13 maggio 2015 dichiarava improponibile il ricorso proposto da Z D con il quale era richiesta la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata del procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia, in primo grado, ed in appello dinanzi al Tribunale della medesima città dal 29 aprile 2006 al 23/10/2014, allorquando il giudizio di appello veniva cancellato dal ruolo con la contestuale dichiarazione di estinzione. Osservava il decreto che il ricorso era stato presentato prima del decorso del termine di riassunzione di cui all'art. 307 co. 1 c.p.c., e che non risultava quindi che la decisione che aveva definito il giudizio fosse irretrattabile, come richiesto dall'art. 4 della legge n. 89/2001. A seguito di opposizione, la Corte di Appello in composizione collegiale, con decreto del 29/09/2015, confermava il decreto opposto, rilevando che il giudizio presupposto era iniziato nel 2006, e quindi prima della modifica di cui all'art. 181 c.p.c., ad opera del d.l. n. 112 del 2008, cosicché non poteva trovare applicazione la previsione normativa sopravvenuta che consente, in caso di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, anche di adottare il provvedimento di estinzione del giudizio. Ric. 2016 n. 07925 sez. 52 - ud. 26-09-2018 -2- Nella fattispecie quindi il Tribunale aveva solo disposto la cancellazione della causa dal ruolo, e conseguentemente il termine semestrale per la proponibilità della domanda di equo indennizzo non poteva decorrere dalla data della cancellazione, occorrendo altresì attendere, ai fini dell'estinzione, il decorso del termine stabilito dall'art. 307 c.p.c. per la eventuale riassunzione. Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 181, 307 e 309 c.p.c., in relazione al principio della cd. apparenza e dell'affidamento, nonché della qualificazione del provvedimento data dal giudice. Si osserva che in realtà il Tribunale con il provvedimento del 23 ottobre 2014 non si era limitato a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ma aveva altresì ordinato l'estinzione del giudizio. Trattasi pertanto di un provvedimento avente natura definitiva che determina l'estinzione immediata, non apparendo quindi possibile invocare la decorrenza altresì del termine per la riassunzione. A fronte di tale formale contenuto della decisione, i giudici chiamati a decidere sull'equo indennizzo non potevano sovrapporre la loro valutazione in tema di applicazione della novella dell'art. 181 c.p.c., dovendo avere invece prevalenza la qualificazione data dal giudice a quo al proprio provvedimento, ed all'affidamento insorto nelle parti in ragione dello stesso contenuto. Ric. 2016 n. 07925 sez. 52 - ud. 26-09-2018 -3- Ne consegue che, essendo stata dichiarata l'estinzione, è esclusa la possibilità della riassunzione, e che quindi la domanda avanzata ex lege n. 89/2001 è proponibile. Effettivamente deve reputarsi erronea la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello in punto di pretesa inapplicabilità alla fattispecie della nuova disciplina di cui all'art. 181 c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, trattandosi di considerazioni che, sebbene corrette in punto di diritto, non si confrontano con quello che è l'effettivo tenore del provvedimento adottato dal Tribunale di Civitavecchia, il quale, facendo erronea applicazione delle norme de quibus, non si è limitato alla sola cancellazione della causa dal ruolo, ma ha anche formalmente dichiarato estinto il giudizio. Tuttavia, e sebbene meriti adesione l'affermazione di parte ricorrente secondo cui in tal caso debba darsi prevalenza alla qualificazione formale del provvedimento offerta dal giudice del giudizio presupposto, non appaiono condivisibili le conclusioni che lo stesso ricorrente intende trarre dal fatto che siano state congiuntamente disposte la cancellazione e l'estinzione del giudizio. Ed, invero deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 17522/2015) l'ordinanza del giudice di estinzione del processo ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato (nella fattispecie decisa dal precedente citato) con l'appello (conf. Cass. 20631/2011;Cass. n. 22917/2010). Ric. 2016 n. 07925 sez. 52 - ud. 26-09-2018 -4- Orbene poiché nel caso in esame il Tribunale operava pacificamente come giudice monocratico (trattasi di giudizio di appello avverso sentenza del giudice di pace), il provvedimento di estinzione, ancorché adottato con la forma dell'ordinanza, ha, per quanto detto, sostanza di sentenza, sicchè la sua definitività è condizionata in ogni caso al decorso del termine previsto per la sua impugnazione con ricorso in cassazione, e cioè, in assenza di allegazione della sua notifica, del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (che ratione temporis è ancora quello annuale). La conseguenza sarebbe quindi che dovrebbe essere confermata la dichiarazione di improponibilità del ricorso proposto dallo Zaina.
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