Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/09/2013, n. 21809

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In tema di pubblico impiego, l'istituzione delle Agenzie fiscali (nella specie, dell'Agenzia delle dogane), operata con il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ed esecutiva dal 1 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000, ha comportato un trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate (e già facenti capo ai competenti dipartimenti ed uffici dell'Amministrazione finanziaria) e non il subentro nell'universalità dei rapporti attribuiti al soggetto preesistente. Ne consegue che, ove il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità, sussiste la legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane in ordine alla domanda di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori maturate dal dipendente anteriormente al 1° gennaio 2001, trattandosi di un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/09/2013, n. 21809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21809
Data del deposito : 24 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. B U - rel. Consigliere -
Dott. A R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13365/2010 proposto da:
CAPOCHIANI FERNANDO ANTONIO CPCFNN37R24B429Z, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PESCARA N. 2, presso lo studio dell'avvocato C S, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende oge legis;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 4138/2009 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 24/12/2009 r.g.n. 2330/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. U B;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R G, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28/4/08 il giudice del lavoro del Tribunale di Trani accolse la domanda proposta nei confronti della Agenzia delle Dogane da C Fernando, addetto alla ricevitoria del lotto dal 24/12/63 e transitato dall'1/1/78 nel ruolo unico del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Dirette, ove aveva prestato servizio fino al 31/10/04, dichiarò che solo ai fini retributivi il medesimo aveva svolto dal 1/7/98 alla cessazione dal servizio le superiori mansioni corrispondenti alla ex VII^ qualifica funzionale (attualmente C1 - F1 del CCNL di comparto) ed accertò il diritto del ricorrente alla percezione delle relative differenze retributive da liquidarsi in separato giudizio.
La Corte d'appello di Bari - sezione lavoro, investita dal gravame dell'Agenzia delle Dogane, con sentenza del 24/11 - 24/12/09 ha accolto parzialmente lo stesso in quanto ha riconosciuto il diritto del lavoratore solo a decorrere dal momento in cui l'appellante era da ritenere legittimata passivamente alla erogazione delle suddette differenze retributive e, per l'effetto, ha limitato il relativo diritto del C alla loro fruizione a decorrere dal 1 gennaio del 2001.
Secondo la Corte territoriale il difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Dogane per il periodo antecedente al transito del personale nel suo ruolo discendeva dal fatto che non si era in presenza di una ipotesi di cessione vera e propria di attività o servizi pubblici economicamente valutabili, per la quale avrebbe potuto trovare applicazione la norma di cui all'art. 2112 c.c., a sua volta richiamata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, bensì di semplice riordino, soppressione e fusione di Ministeri in attuazione della delega disposta con la L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 1, e dalla L. 8 marzo 1999, n. 50, art. 9, per cui valeva il principio fissato dalla
Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza n. 343 del 14/9/2000 (resa nella causa C-343/98) in base al quale non costituiva un trasferimento di impresa la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni.
Per la cassazione parziale di tale sentenza propone ricorso il C, il quale affida l'impugnazione a tre motivi di censura. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane.
Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

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