Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2004, n. 13510
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In tema di disciplina dell'immigrazione, il positivo riscontro, da parte del giudice del merito, del possesso, da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare, di un reddito pari a quello previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso in cui il requisito del reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla presentazione della domanda in sede amministrativa.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L G - Presidente -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
- ricorrente -
contro
V R, elettivamente domiciliato in ROMA via PO 102, presso l'avvocato L M, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente -
contro
M D'ITERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, Che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Firenze, depositato il 11/10/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/11/03 dal Consigliere Dott. S P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTIIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 11 ottobre 2002, la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto da Veliu Rufat avverso il provvedimento del Tribunale di Grosseto, con il quale era stato respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della locale Questura, del nulla osta al ricongiungimento della moglie e della figlia, disponeva il nulla osta per il ricongiungimento del Veliu con i familiari nel territorio italiano.
La Corte, dopo avere autorizzato il Veliu ad integrare la documentazione prodotta, al fine di dimostrare la sussistenza attuale del requisito del reddito minimo annuale di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rilevava che dalla
documentazione così acquisita emergeva che, anche dopo il provvedimento negativo del Tribunale di Grosseto, il Veliu aveva continuato e continuava a lavorare come bracciante agricolo percependo una retribuzione mensile media di circa 700,00 euro;da tale circostanza, la Corte territoriale desumeva che, nelle more del procedimento, il Veliu aveva maturato il requisito di redditività minima per ottenere il ricongiungimento dei familiari a sè. Accoglieva pertanto il reclamo, compensando interamente le spese di lite, rilevando che non avrebbe senso rigettare il reclamo e costringere l'interessato ad un nuovo ricorso dall'esito scontato, sul presupposto che solo ora, e non allora, il requisito richiesto risulta posseduto.
Avverso tale provvedimento ricorre la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze sulla base di due motivi;resiste con controricorso il Veliu;il Ministero dell'interno si è costituito al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perché proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, non legittimato all'impugnazione.
Anche se il presente giudizio ha ad oggetto l'attuazione del diritto all'unità familiare dello straniero dotato di permesso di soggiorno, ex art. 28 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con la moglie e la figlia, lo stesso non attiene allo "stato" familiare dell'istante o dei suoi congiunti, ma solo alla eventuale ripresa della loro convivenza. Il giudizio ha infatti ad oggetto il mero diniego del nulla osta al ricongiungimento dell'istante con i suoi familiari e la sussistenza dei presupposti che consentono ai congiunti stessi di essere autorizzati ad entrare e a soggiornare in Italia. E data l'espressa riserva di legge di cui all'art. 69 cod. proc. civ., e in difetto di norme speciali che consentano l'azione
del Pubblico Ministero o gli attribuiscano il potere di intervenire nel processo relativo al diniego opposto dal Questore alla richiesta di nulla osta per il ricongiungimento dello straniero, in possesso di permesso di soggiorno, con i propri familiari, il parere in fatto espresso dal Procuratore Generale in sede di reclamo alla Corte di appello ex art. 739 cod. proc. civ., non era obbligatorio, dovendosi altresì escludere l'intervento necessario dell'Ufficio del Pubblico Ministero nel presente giudizio (sulla posizione di litisconsorte del Pubblico Ministero nei giudizi in cui deve intervenire, v. Cass., 19 dicembre 2002, n. 18128). Una volta escluso che si tratti di un'azione riguardante "lo stato e la capacità delle persone", ai sensi dell'art. 70, n. 3, cod. proc. civ., deve anche negarsi che nella specie sia ravvisabile un'ipotesi
di intervento necessario ex artt. 71 e 72 cod. proc. civ. Così come deve escludersi che sia obbligatorio il parere del Pubblico Ministero, come previsto in altri casi di rito camerale, emergendo dalla formulazione dell'art. 738, comma secondo, cod. proc. civ., che non sempre nei procedimenti in Camera di consiglio il Pubblico Ministero deve essere obbligatoriamente sentito.
In mancanza di un intervento necessario o di un parere obbligatorio del Pubblico Ministero nel procedimento svolto nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., conseguente al ricorso dello straniero al Tribunale contro gli atti della pubblica amministrazione che ostacolano il suo ricongiungimento alla famiglia (art. 30, comma 6, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286), non può esservi neppure
legittimazione del Procuratore Generale al ricorso per Cassazione. Infatti, mancando il potere di reclamo alla Corte di appello, in materia non attribuito dalla legge al Pubblico Ministero presso il Tribunale, l'ufficio corrispondente del Procuratore Generale presso la Corte di appello che innanzi a questa svolge le stesse funzioni, ai sensi degli artt. 69 e 70 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, non ha potere di iniziativa in detta causa, che lo legittimi al ricorso per Cassazione, ai sensi degli artt. 72, comma primo, e 740 cod. proc. civ.. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato all'impugnazione, sia sostanzialmente che processualmente.
Nulla deve disporsi per le spese di questa fase del giudizio, delle quali non può rispondere il Procuratore generale ricorrente, che ha erroneamente ritenuto di agire nell'esercizio delle sue funzioni.