Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/10/2014, n. 23072
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La decisione della Corte dei conti sulla parificazione del rendiconto generale della regione non è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., quando i motivi di ricorso non attengano alla giurisdizione, ma alla correttezza del rito applicato dalla Sezione regionale di controllo; ciò a prescindere dalla natura giurisdizionale della funzione di parificazione, affermata nel diritto vivente della giurisprudenza costituzionale, ai sensi dell'art. 40 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (richiamato, per le regioni, dall'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213), secondo il quale la Corte dei conti decide sulla parificazione "con le formalità della sua giurisdizione contenziosa".
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Primo Presidente f.f. -
Dott. S G - Presidente di sez. -
Dott. R R - rel. Presidente di sez. -
Dott. D A S - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19545-2013 proposto da:
PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LIGURIA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- ricorrente -
contro
REGIONE LIGURIA;
- intimata -
avverso la decisione n. 1/2013 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA - GENOVA, depositata il 10/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Presidente Dott. RENATO RORDORF;
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. CO P P M che ha concluso per l'inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Il Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., u.c., avverso la decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2012, adottata dalla Sezione regionale di controllo della medesima Corte con provvedimento depositato il 10 luglio 2013. Il ricorrente ha chiesto alle Sezioni Unite Civili di questa Corte - previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 - di dichiarare, all'esito dell'auspicata declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma suddetta, il difetto assoluto di giurisdizione in ordine al giudizio di parificazione del rendiconto.
Nessuna difesa ha svolto in questa sede l'amministrazione regionale intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che il "rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214". Ne consegue che detta parificazione deve essere deliberata - come infatti è accaduto nel caso in esame - con le formalità della giurisdizione contenziosa, secondo il disposto del richiamato R.D. n. 1214 del 1934, art. 40 ancorché la decisione sia assunta da una
sezione di controllo, e non già da una sezione giurisdizionale, della medesima Corte di conti.
2. A parere del ricorrente si realizzerebbe in tal modo un "forzato connubio" tra l'esercizio di una funzione di mero controllo, tale essendo la natura dell'attività di parificazione del rendiconto, e la formalità contenziosa con cui essa si esplica. Dal che deriverebbero diversi profili d'illegittimità costituzionale, che il ricorrente lamenta non siano stati invece ravvisati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Liguria. Infatti, secondo il ricorrente, la scelta d'investire un organo di controllo di un'attribuzione giurisdizionale sarebbe irragionevole, considerata la presenza presso la stessa sede regionale anche di una sezione giurisdizionale. Si sarebbe così dato vita ad un anomalo giudice, che assomma anche le funzioni di parte del procedimento poiché è chiamato a svolgere l'attività istruttoria e ad esercitare la funzione decisoria in contraddittorio con l'amministrazione regionale, ponendosi perciò in contrasto con l'art. 111 Cost., che non solo esige nel giudice i caratteri della terzietà ed imparzialità, ma impone anche che il contraddittorio si svolga fra le parti. In siffatto giudizio il pubblico ministero interveniente assumerebbe solo una funzione di garanzia dell'ordinamento, privo però di autonomi poteri istruttori, avendo facoltà di concludere soltanto nei limiti della relazione della sezione di controllo;situazione, questa, che integrerebbe una violazione dell'art. 24 Cost., sotto il profilo della menomazione del diritto di difesa. D'altra parte, la scelta di affidare al Procuratore regionale l'esercizio delle proprie funzioni innanzi ad un organo di controllo lo distoglierebbe, in violazione anche dell'art. 25 Cost., dal giudice naturale, identificabile nella sezione giurisdizionale presso il quale esso è istituito a norma del D.L. n. 453 del 1993, art. 2, comma 2 convertito - con modificazioni - dalla L. n. 19 del 1994. Il giudizio in questione, sempre a parere del ricorrente, difetterebbe anche di una disciplina del procedimento, non soccorrendo, al riguardo, neppure il rinvio dinamico alle norme e ai termini del codice di procedura civile operato dal R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26 stante l'assoluta specialità del giudizio in
questione rispetto a quelli regolati dal codice di rito civile. Anche sotto questo profilo, pertanto, sarebbe dato riscontrare una violazione dell'art. 24 Cost., mancando i requisiti minimi di disciplina processuale per qualificare il procedimento in questione come giurisdizionale e mancando ogni certezza dei termini procedimentali entro i quali le parti possono esercitare le loro difese, con conseguente menomazione, per l'interveniente Procura regionale, della possibilità di esplicare le proprie prerogative. La mancanza di una disciplina del procedimento si rifletterebbe, poi, sulla stessa decisione finale del giudizio di parificazione, insuscettibile di riforma in quanto non ne è prevista la revocabilità, ne' sono previsti mezzi di impugnazione, onde la relativa decisione assumerebbe efficacia di giudicato, integrando così un ulteriore violazione del principio costituzionale di ragionevolezza, giacché il progetto di rendiconto che forma oggetto del giudizio può essere ancora modificato dal Consiglio regionale con la legge di approvazione del rendiconto.
Tanto premesso, il ricorrente assume che - all'esito dell'auspicato intervento caducatorio della Corte costituzionale - l'attività di parificazione del rendiconto degli enti locali verrebbe a costituire una manifestazione di quel particolare genus di funzione che la Corte dei conti svolge in occasione del controllo preventivo sugli atti, in quanto l'eventuale diniego di parificazione potrebbe dispiegare degli effettivi impeditivi, in ordine all'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, analoghi a quelli del diniego del visto su un atto soggetto a controllo preventivo. Ne deriverebbe il difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice, compresa la stessa Corte dei conti, trattandosi di atti che non provengono da una pubblica amministrazione, ne' sono di per sè suscettibili di ledere diritti o interessi legittimi la cui tutela è assicurata dagli artt. 24 e 113 Cost.. 3. Il ricorso non è ammissibile, e ciò preclude in radice la possibilità di scrutinare i prospettati profili d'illegittimità costituzionale.