Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/06/2020, n. 11214

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Massime1

L'obbligo delle società in liquidazione volontaria di versare il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio di cui alla l. n. 580 del 1993, a differenza di quanto accade per le società fallite e in liquidazione coatta amministrativa, cessa, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 359 del 2001, nell'anno solare successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, purché entro il 30 gennaio successivo sia presentata la domanda di cancellazione, senza che rilevi la cessazione "di fatto" dell'attività societaria, essendo il pagamento del tributo camerale correlato all'iscrizione nel registro delle imprese. Peraltro, il differente trattamento previsto per le società fallite o in liquidazione coatta amministrative non viola gli artt. 3 e 10 Cost., stante la non assimilabilità delle relative discipline, essendo la procedura di liquidazione delle società di persone connotata dalla facoltatività e revocabilità a cura dei soci e priva di interesse per i creditori, tutelati dalla responsabilità dei soci, né contrasta con la giurisprudenza comunitaria, ponendosi fallimento e liquidazione coatta amministrativa come vicende estintive della società, o gli artt. 5, par. 1, e 6, par. 1, della Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2009, non rientrando nel suo campo di applicazione le società di persone, ma solo quelle di capitali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/06/2020, n. 11214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11214
Data del deposito : 11 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

AULA 'A' 1 1214 .20 FN LA CORTE SUPREMA DI OggettoCASSAZIONE TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE ALTRI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 27160/2014 Presidente Dott. DOMENICO CHINDEMI Cron. 1214 Consigliere Dott. O D M Rep. Consigliere Dott. M BO Ud. 05/12/2019 Rel. Consigliere Dott. ANNA M F CC - Consigliere Dott. GIUSEPPE LO SARDO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27160-2014 proposto da: BETTELLA LUIGI SNC IN LIQUIDAZIONE, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato REMO DE NARD;
ricorrente

contro

CAMERA DI COMMERCIO IAA PADOVA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio 2019 dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che la 6117 rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIVA, M B;
controricorrente avversO la sentenza n. 512/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il udita la relazione della consiglio del 05/12/2019 M F. 24/03/2014;
causa svolta nella camera di dal Consigliere Dott. ANNA R.G.N.27160-14 RITENUTO CHE : Bettella Luigi S.n.C., in liquidazione volontaria, presentava ri- corso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova avver- so il diniego di rimborso del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio relativo agli anni di imposta 2009 e 2010, sostenendo di essere una società in liquidazione e di non avere svolto alcuna attività, né riscosso alcun credito, pertanto non era dovuto il diritto di iscrizione, analogamente alle società in stato di fallimento o in liquidazione coatta. L'adita Commis- sione respingeva il ricorso con sentenza n. 19/05/13. Bettella Luigi S.n.C. impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, con sentenza n. 512/06/14, rigettava il gravame, ritenendo che la società ap- pellante non versasse in alcuna delle condizioni di cui all'art. 35 della I. n. 51 del 1982 e all'art. 3 del D.M. 359 del 2001, non avendo ancora provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini dell'esonero del pagamento e rigettando, al- tresì, le questioni di illegittimità costituzionale. La società con- tribuente ricorre per cassazione, svolgendo tre motivi. Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia: Violazione di legge ai sen- si dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte degli artt. 35 I. n. 51 del 1982, 18 1 R.G.N.27160-14 comma 3 della I. n. 580 del 1993, 3 e 4 del D.M. n. 359 del 2001", in quanto i giudici di appello, erroneamente, conferme- rebbero la sentenza impugnata sulla base delle suddette dispo- sizioni, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate in quanto "inconferenti con il tema decidendum". La ricorrente deduce che l'eccezione di incostituzionalità, invece, sarebbe pienamente legittima ed il suo accoglimento avrebbe determinato l'accoglimento della domanda relativa all'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 4 del D.M. n. 359 del 2011 anche alle società in liquidazione volontaria prive di volume di affari.

2.Con il secondo motivo si denuncia: "Violazione di legge ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 10 della Costituzione degli artt. 35 I. n. 51 del 1982, 18, comma 3, della I. n. 580 del 1993 e 3 e 4 D.M. n. 359 del 2001", per mancato adeguamento della norma interna al dirit- to europeo. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale espresso da Corte di Giustizia nella causa C- 443/09 del 19.4.2012, un tri- buto, o un diritto annuale, non può gravare su una società che non svolga operazioni attive - passive come la società contri- buente. Si conclude, chiedendo alla Corte di sollevare la que- stione di illegittimità costituzionale degli artt. 35 I. n. 51 del 1982 e 18, comma 3, della I. n. 580 del 1993 e 3 e 4 D.M. n. 359 del 2001 per violazione dell'art. 3 della Cost., nonché per violazione dell'art. 10, primo paragrafo, della Costituzione (mancato recepimento del diritto internazionale comunitario) nella parte in cui dette norme non prevedono l'estensione della esenzione dal contributo annuale prevista per le società in li- quidazione fallimentare o in liquidazione coatta, anche alle so- cietà in liquidazione volontarie "vuote" o del tutto "inattive". 2 R.G.N.27160-14 3.Con il terzo motivo si denuncia: "Violazione dell'art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c. per mancato accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente per violazione de- gli artt. 3 e 10 della Carta Costituzionale da parte degli artt. 35 legge n. 51 del 1982, 18 I. n. 580 del 1993 e 3 e 4 D.M. 359 del 2001", in quanto la pronuncia della Commissione Regiona- le sarebbe errata nella parte in cui disattende la questione di legittimità costituzionale, senza fornire una adeguata motiva- zione. Si deduce che l'estensione dell'esenzione dal diritto an- nuale anche alle società in liquidazione volontaria vuote ed inattive, come la ricorrente, porterebbe all'accoglimento totale del ricorso, pertanto, tale questione non può dirsi inconferente rispetto alla domanda principale, anzi, la dichiarazione di inco- stituzionalità delle norme esposte sarebbe un motivo principale e fondante l'intero ricorso in appello, come del ricorso per cas- sazione.

4. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per ra- gioni di connessione logica.

4.1. Con le esposte censure, articolate sotto diversi profili, la ri- corrente lamenta che

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