Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 05738
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L S nato a San Marco Argentano il 31/10/1969;avverso la sentenza del 24/03/2022 del tribunale di Cosenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere G N;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to M P che ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato, e in via subordinata l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato con revoca della disposta confisca del veicolo. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24 marzo 2023 il tribunale di Cosenza condannava L S in relazione al reato ex art. 137 comma 1 Dlgs. 152/06 alla pena di euro 1000,00 di ammenda. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso L S mediante il proprio difensore deducendo due motivi di impugnazione oltre a presentare istanza di rimessione in termini. 3. Con la citata istanza, ha preliminarmente chiesto la rimessione in termini ex art. 175 comma 2 cod. proc. pen. per l'impugnazione della citata sentenza sul rilievo che sebbene la stessa fosse stata depositata tempestivamente il 16 giugno 2022, essa non sarebbe stata formalmente depositata sul Registro informatico SICP così da essere poi comunicata al difensore solo in data 26 10 2022 tramite sistema s.n.t. 4. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione di manifesta illogicità conseguenti alla errata interpretazione delle norme, per la assenza di uno scarico di reflui, quale sistema stabile di collettamento, a fronte di uno sversamento occasionale avvenuto per forza maggiore ovvero per l'intensità delle piogge che avrebbero impedito all'imputato di trasportare i reflui sui terreni a ciò autorizzati. In tale quadro mancherebbe anche il dolo del reato.
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