Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2004, n. 16523

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Massime1

Gli istituti di patronato possono compiere qualsiasi atto - con la sola esclusione delle conciliazioni e delle transazioni - in nome del lavoratore assicurato o dei suoi aventi causa a prescindere da un esplicito mandato, per il conseguimento e la liquidazione in sede amministrativa delle prestazioni previdenziali, ivi compresi gli atti interruttivi della prescrizione di diritti relativi alle prestazioni medesime.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2004, n. 16523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16523
Data del deposito : 21 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M E - Presidente -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IVONE LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA V.

VENETO

7, presso lo studio dell'avvocato D B, rappresentata e difesa dall'avvocato N P, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PEVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati F J, G B, G F, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1029/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 23/10/01 - R.G.N. 893/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/03/04 dal Consigliere Dott. M D L;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL POCESSO
Con la sentenza ora denunciata, è stata rigettata la domanda proposta dall'attuale ricorrente contro l'INPS - per ottenere l'indennità di maternità - essenzialmente in base al rilievo che il diritto all'indennità pretesa era estinto per prescrizione annuale (ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, legge 11 gennaio 1943, n. 138), essendo priva di efficacia interruttiva, in mancanza di mandato idoneo, l'atto proveniente da istituto di patronato. Avverso la sentenza d'appello, la soccombente propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimato INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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