Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2005, n. 20120
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Il ricorso avverso il decreto con cui il questore - in esecuzione, ai sensi dell'art. 16, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, del decreto con cui il magistrato di sorveglianza dispone l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione, ai sensi del comma 6 art. cit. - ordina allo straniero, nell'impossibilità di dare immediata esecuzione all'espulsione e di provvedere al trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, di abbandonare il territorio dello Stato italiano entro cinque giorni, indicandogli le conseguenze penali della eventuale trasgressione del provvedimento previste dall'art. 13, comma 5 ter, d.lgs cit., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e non del giudice amministrativo - e nella competenza del tribunale, in considerazione di esigenze sistematiche e di effettività di tutela delle situazioni giuridiche coinvolte, incidendo l'atto impugnato immediatamente sulla concreta operatività della decisione assunta dall'autorità giudiziaria ordinaria, ed essendo, del resto, devolute al giudice ordinario (tribunale per i minorenni e giudice di pace; magistrato o tribunale di sorveglianza e giudice penale) le controversie relative all'espulsione e alla sua esecuzione (con la sola eccezione, espressamente prevista dall'art. 13, comma 11, d.lgs. cit.) di quelle relative all'espulsione disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. C O F - Presidente di sezione -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. P V - rel. Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto:
A S elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato S M che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati T L, GILUCA VITALE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
QUESTORE ALESSANDRIA, AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (QUESTURA ALESSANDRIA);
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di ALESSANDRIA;
depositato il 12/06/03 (r.g. v.g. n. 586/03);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/05 dal Consigliere Dott. V P;
udito l'Avvocato M S;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. INELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione G.O.. CONSIDERATO IN FATTO
Con decreto del magistrato di sorveglianza di Alessandria emesso il 10 dicembre 2002 il sig. Sanogo A - già condannato alla pena di cinque anni di reclusione e ristretto presso la casa circondariale di Alessandria con ordine di carcerazione eseguito il 21 marzo 1999 - dovendo espiare una pena detentiva residua non superiore a due anni, venne espulso ai sensi dell'art. 16, comma 5 d.lgs. 15 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla l. 189/2002
(t.u. sulla disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero).
Nelle more della esecuzione della espulsione, in attesa dell'acquisizione dei documenti di viaggio, il ricorrente fu scarcerato (in data 27 marzo 2003) per fine pena, avendo usufruito del beneficio della liberazione anticipata.
Condotto, dopo la scarcerazione, presso la questura di Alessandria, competente per l'esecuzione del decreto, gli fu notificato il provvedimento di espulsione del questore del seguente tenore: "Vista la sentenza (...) emessa in data 10 12 2002 dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Alessandria, con la quale viene disposta l'espulsione dal territorio nazionale (...);
accertato che non si può dare immediata