Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/2004, n. 15552
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. L P M - rel. Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L E, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cadlolo n. 116, presso lo studio dell'avv. M I, difeso dall'avv. A M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D S L.
- intimato -
avverso la sentenza n. 734/00 del Tribunale di Salerno, emessa il 3 dicembre 1999 e depositata il 13 aprile 2000 (R.G. 2757/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2004 dal relatore Consigliere Dott. M L P;
udito l'avv. M M (delegato dall'avv. A M);
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Dott. F R, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L D S propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di pace di Cava dei Tirreni, su istanza di E L.
L'opponente dedusse che la somma richiesta da L era relativa ad una prestazione professionale risalente al 1987, con la conseguenza che il credito relativo era prescritto alla data della richiesta di pagamento;eccepì anche l'avvenuto pagamento. E L chiese il rigetto dell'opposizione. Il Giudice di pace accolse l'opposizione in base alle seguenti considerazioni:
- E L aveva prestato la sua opera, quale architetto, per una pratica di condono edilizio su incarico di L D S;
- nella parcella presentata si dava atto che tutte le prestazioni professionali in essa descritte erano state effettuate in data 30 giugno 1987;
- era così da disattendere l'assunto di L, secondo cui l'attività professionale relativa al condono edilizio si era conclusa nel 1995;
- E L non aveva provato di avere svolto altra attività professionale, oltre quella indicata nella parcella, in favore di D S con riferimento alla medesima pratica di condono;
- non aveva rilievo il fatto che alla data del 1997 la pratica di condono non fosse stata ancora definita;
- il credito era prescritto poiché L non aveva compiuto alcun atto interruttivo prima del decorso del termine di tre anni, entro il quale, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., si prescrive il diritto al compenso dei professionisti.
E L propose appello contro la sentenza del Giudice di pace.
All'appello resistette L D S.
Il Tribunale di Salerno confermò la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione relativa alla dichiarata prescrizione del credito ed accolse parzialmente l'appello in relazione all'ammontare delle spese di giudizio liquidate dal primo giudice, E L ha proposto ricorso, illustrato con memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno. L D S non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2957 c.c.. Il ricorrente, per contrastare la tesi del Tribunale di Salerno, che aveva fatto propri gli argomenti del Giudice di pace, assume che:
- l'incarico per la cura di una pratica di condono edilizio non si esaurisce con l'elaborazione dei grafici descrittivi delle opere da sanare e con il deposito degli stessi, unitamente all'istanza di sanatoria, ma prosegue fino all'adozione da parte del Comune del provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda;
- solo da quest'ultimo momento inizia a decorrere la prescrizione per il pagamento dei compensi professionali;
- nella specie il provvedimento del Comune non era ancora intervenuto.
Il ricorso è infondato.
La prescrizione presuntiva, disciplinata agli artt. 2954 e ss. cod. civ., si caratterizza per il fatto che, quando dalla data, in cui il
diritto di credito avrebbe potuto essere fatto valere (artt. 2935 e 2957 cod. civ.), è trascorso il tempo stabilito dalla legge (artt. 2954 a 2956 cod. civ.), il debitore è sollevato dall'onere di provare d'aver adempiuto il proprio debito (art. 2697, comma 2, cod. civ.) e può limitarsi a sostenere d'averlo fatto (artt. 2938 e 2959 cod. civ.), mentre il creditore, che tuttavia può dimostrare il
contrario, ha a disposizione solo il mezzo consistente nel deferire al riguardo al debitore il giuramento decisorio (art. 2960 cod. civ.). Gli artt. 2954 a 2956 cod. civ. configurano varie ipotesi di prescrizione presuntiva: tra queste, al n. 2) dell'art. 2956, quella relativa al diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
L'art. 1957, primo comma, c.c. stabilisce, infine, che il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della prestazione pe- riodica o dal compimento della prestazione.
Nella specie, la prescrizione decorreva, quindi, dal compimento della prestazione della quale il professionista era stato richiesto. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è da considerare unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e pertanto il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso e non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all'assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione professionale.
A questi principi si è attenuto il Tribunale nel decidere la controversia sottoposta al suo esame, giacché il detto giudice non ha affermato che la prescrizione presuntiva decorre da un momento diverso da quello indicato nell'art. 2957 c.c., ma ha ritenuto che la prestazione professionale dell'arch. L fosse stata portata a compimento.
A ben vedere la doglianza del ricorrente nel denunciare la violazione dei suddetti principi, censura invece l'accertamento, comune al giudice di primo grado ed al giudice di appello, secondo cui l'incarico sarebbe stato portato a compimento nel 1987. Ma tale accertamento avrebbe potuto essere censurato solo sotto il profilo della violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., se il giudice, in ordine a tale punto, avente carattere decisivo, non avesse fornito alcuna motivazione o ne avesse data una insufficiente o contraddittoria.
Tale censura non è contenuta nel ricorso ne' formalmente ne' sostanzialmente.
Infatti, all'assunto del giudice secondo cui l'incarico professionale avrebbe avuto compimento con la redazione degli elaborati progettuali da parte dell'arch. L, questi, in sede di ricorso, replica, non indicando quale vizio della motivazione inficerebbe la sentenza in relazione agli argomenti svolti per sostenere il suddetto assunto, ma opponendo:
a) l'assunto contrario, peraltro non ancorato su dati concreti relativi alla fattispecie, secondo cui, in generale, "l'incarico attribuito ad un professionista per una pratica di condono edilizio inizia (e non finisce, come ritenuto nella decisione impugnata) con l'elaborazione dei grafici descrittivi delle opere da sanare e con il deposito degli stessi unitamente all'istanza di sanatoria, prosegue con l'attività di costante cura della pratica (comprendente continue verifiche presso gli uffici comunali, integrazioni documentali, informative nei confronti del cliente circa lo stato dell'iter burocratico) e può dirsi effettivamente conclusa solo al momento dell'adozione da parte del Comune del provvedimento di accoglimento o di rigetto del condono";
b) la mera asserzione che l'opera professionale in favore di D S non si era esaurita con la predisposizione degli elaborati progettuali, ma era proseguita con la costante e complessa attività di cura della pratica, atteso che il Comune non aveva ancora evaso la richiesta sanatoria.
Ma su questi punti, il giudice di primo grado - con motivazione fatta propria dal giudice d'appello - aveva motivato, affermando che E L non aveva provato di avere svolto, in favore di D S, altra attività professionale, oltre quella indicata nella parcella. Il ricorso è rigettato.
Non deve emettersi alcun provvedimento in ordine alla spese del processo di cassazione atteso che l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.