Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 03446
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
ud,o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI chalha concluso chiedendo o ii difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Col ricorso proposto nell'interesse di NT CE avverso la pronuncia in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 9.01.2019 - con cui lo stesso era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, ritenutane la penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv, 61, n. 5 e 7, 624, 625 n. 2, 5, 7 c.p. - si deducono i seguenti quattro motivi.
1.1.Con il primo motivo, si deduce l'inosservanza, errata applicazione e violazione degli artt. 518, 519, 520 e 522 c.p. nonché il difetto di motivazione. Si lamenta che il NT sarebbe stato condannato anche per fatti mai contestati e non presenti nel capo di imputazione, quali il furto di un rimorchio contenente giocattoli e di una motrice che sarebbe avvenuto addirittura sei mesi prima rispetto ai fatti contestati, nonché di bottiglie di vino, in concorso con soggetti diversi rispetto ai correi indicati in imputazione.
1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza e errata applicazione dell'art. 25 Cost 8, 12 c.p. e l'assenza di motivazione quanto all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Genova in favore di quello di Parma, Monza o Pavia alla luce dell'illeggibilità dell'ordinanza del 18.04.18. Si rappresenta che con l'atto di appello sì era dedotto l'illeggibilità dell'ordinanza emessa il 18.04.2018 con cui il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Genova in favore di quello di LO sollevata dalla difesa di RA e rigettato la analoga eccezione di incompetenza formulata in favore di quello di Parma dalla difesa di NT. La Corte territoriale rispondeva riportando fotograficamente altra ordinanza rispetto a quella impugnata, vale a dire quella del 3.07.2018. Ne consegue l'assenza di motivazione sul punto. In ogni caso, si censura la decisione del Tribunale di rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa, invocando impropriamente una presunta connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b, c.p.p. La Corte di appello ha rigettato l'impugnazione sostenendo che pacificamente il furto sato commesso nel circondario del Tribunale di Parma, ma la competenza del Tribunale di Genova si radica in forza della connessione. Si rappresenta che l'azione penale esercitata nei confronti di NT, accusato del solo reato di cui al capo j), ha riguardato esclusivamente i fatto avvenuto in