Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2024, n. 18866

CASS
Sentenza
4 aprile 2024
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
4 aprile 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere, può essere ordinata, in presenza di adeguato accertamento della pericolosità sociale, una misura di sicurezza personale ex art. 417 cod. pen., posto che il richiamo ivi previsto ai "due articoli precedenti" deve intendersi riferito agli artt. 416 e 416-bis cod. pen., e non all'art. 416-ter cod. pen., introdotto successivamente all'art. 417 cod. pen. e che, pertanto, non lo contemplava.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2024, n. 18866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18866
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

18866-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente Sent. n. sez. 755/2024 GEPPINO RAGO -UP 04/04/2024 LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 2120/2024 DONATO D'IA FRANCESCO FLORIT ALESSANDRO LEOPIZZI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di IE NO nato a [...] il [...] OL PP nato a [...] il [...] AV FA nato a [...] il [...] VA RI nato a [...] il [...] LI TO nato a [...] il [...] NI NE nato a [...] il [...] DE EO OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo motivo del ricorso di RI IE, di annullare senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena ad opera di questa Corte, o, in subordine, di annullare con rinvio la sentenza limitatamente a tale punto;
di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso;
di dichiarare inammissibili tutti gli altri ricorsi. sentite le conclusioni dell'avv. ANTONIO PALAZZO, per il ricorrente OL, nonché, in sostituzione dell'avv. MASSIMO DE MARCO, per il ricorrente IE, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Il medesimo difensore ha chiesto l'acquisizione di copia digitale del verbale di udienza del Tribunale di Rimini in data 11 settembre 2020, dal quale risulta l'elezione di domicilio di PE IP e ha depositato copia del verbale di udienza del Tribunale di Rimini in data 4 dicembre 2020 e della relata di notifica redatta dai Carabinieri della Stazione di Rotondella nei confronti di IP PE in data 14 dicembre 2020. sentite le conclusioni dell'avv. FRANCESCO NUCERA, per i ricorrenti LI e AV, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. sentite le conclusioni dell'avv. ROBERTO MASTALIA, per il ricorrente NI, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 20 febbraio 2021 dal Tribunale di Rimini, per quanto qui rileva, ha assolto ET De EO dal reato di cui al capo L) (art. 512- bis cod. pen.) e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di PE IP, RI IE, FA AV, NE NI, MI RO e BE SI, per i reati, come per ciascuno contestati, di cui ai capi A) (art. 416-bis cod. pen.), E) (artt. 582-585 cod. pen.), I) (artt. 2-4, I. 895/1967), L) (art. 512-bis cod. peri.), N) (art. 512-bis cod. pen.), P) (art. 512-bis cod. pen.), Q) (art. 640 cod. pen.), con rideterminazione delle pene per i residui reati (BE SI: capo B), artt. 110- 629 cod. pen.; capo A), artt. 416-bis cod. pen.; capo D), artt. 110-629 cod. pen. RI IE, capo B), capo D) - NE NI, capc B) - MI RO: capo G), artt. 110-629 cod. pen.; capo A); capo B); capo D); capo H), artt. 110-629 cod. pen. - PE IP capo G); capo B); capo D) - FA AV, capo B); capo D)) e conferma nel resto.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.

3. Ricorso di BE SI 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo, in difetto di un vincolo con 01 2 connotati di stabilità e mutualità e con puntuale ripartizione dei ruoli, a fronte invece della implausibilità della posizione apicale attribuita a RI IE, soggetto di scarsissimo spessore criminale.

3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. e contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché mancanza di corrispondenza tra sentenza e contestazione, in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di estorsione di cui al capo B), dal momento che l'assegno di NI non solo non era stato ritirato, ma sarebbe già stato protestato per mancanza di provvista, venendo così a mancare l'ingiusto profitto e l'altrui danno. In ogni caso, SI non avrebbe offerto alcun contributo causalmente rilevante.

3.3. Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di estorsione di cui al capo D), poiché i giudici di merito avrebbero offerto una lettura distorta del compendio intercettivo e il reato non avrebbe superato lo stadio del tentativo. In ogni caso, anche in questo reato, SI non avrebbe offerto alcun contributo concreto.

3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 103 cod. pen. nonché contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, derivante da travisamento degli effettivi precedenti penali, e all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, che sarebbe potuta conseguire solo a una condanna ex art. 416-bis cod. pen.

3.5. Sono stati depositati motivi nuovi, in relazione alla violazione degli artt. 99 e 157 cod. pen., rimarcando il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato associativo, già applicata ad altri correi, ed invece negata al ricorrente, poiché la recidiva non esplicherebbe i propri effetti, anche indiretti, in quanto in concreto minusvalente o comunque equivalente rispetto alle attenuanti.

4. Ricorso di RI IE 4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. in relazione trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte di appello, dopo aver escluso la recidiva, non avrebbe tenuto conto delle circostanze generiche già riconosciute in primo grado, limitandosi a determinare la pena nel minimo edittale.

4.2. Violazione di legge e carenza della motivazione in relazione alla omessa valutazione dei motivi di appello svolti in relazione ai capi B) e D).

4.3. Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. e vizi della motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi B) e D), non essendosi erroneamente ravvisato, per quanto attiene al primo reato, la centralità di quanto riferito da NT ST in ordine alla consegna del titolo a RD, nonché della testimonianza di NA in merito 3 alla posizione di IE, e, per quanto attiene al reato in danno del medesimo ST, la già maturata prescrizione, dovendosi qualificare il reato come semplice tentativo.

4.4. Travisamento della prova in ordine alle intercettazioni nn. 7791 e 8242, malamente interpretate.

5. Ricorso di ET De EO 5.1. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condizione di indigenza e di disagio dell'imputato, nonché il suo comportamento collaborativo e confessorio, espressione di resipiscenza.

5.2. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., avuto riguardo al rigore punitivo immotivatamente severo.

6. Ricorso di NE NI 6.1. Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al capo B). ST avrebbe violato gli accordi intercorsi tra le parti che prevedevano che egli avrebbe potuto incassare gli assegni postdatati, firmati da NI e da SI, consegnatigli solo previa conferma della loro copertura. Nell'incontro tenutosi per trovare una soluzione alla sua improvvida messa all'incasso di uno dei titoli sottoscritti da SI (e non, come erroneamente ritenuto, l'assegno emesso da NI per l'importo di euro 5.000), nonostante i toni accesi, non ci sarebbe stata alcuna violenza o minaccia. Peraltro, essendo l'effetto in questione già stato "bancato", il suo "ritiro" sarebbe risultato impossibile, anche ai sensi dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. e, in ogni caso, in difetto di conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, il reato non sarebbe andato oltre la soglia del tentativo. Per addivenire alla conferma dell'ipotesi accusatoria, i giudici di merito avrebbero valutato in maniera confusa e superficiale l'intero compendio istruttorio, fraintendendo il reale contenuto delle intercettazioni, valutando inopinatamente credibile la narrazione di ST, ravvisando un'inesistenza forza intimidatrice dell'associazione e non contestualizzando i rapporti all'effettivo modus vivendi degli imputati (per i quali, ad esempio, «due-tre scoppoloni dietro la schiena» non possono costituire una condotta di percosse, ma semplici pacche sulle spalle di virile incoraggiamento). Né potrebbe costituire sufficiente riscontro la condanna di AN RD, all'esito di giudizio abbreviato, in difetto delle emergenze a discarico formatesi in dibattimento. La decisione sarebbe irrimediabilmente segnata anche dall'errore commesso in primo grado nell'individuazione dell'assegno, oggetto materiale della richiesta estorsiva. 4 7. Ricorso di PE IP 7.1. Violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in relazione alla omessa notifica all'imputato, «in stato di custodia cautelare domiciliare per altra causa≫ (condizione nota alla Corte territoriale), del decreto di citazione a giudizio di appello.

7.2. Violazione dell'art. 416 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo A), dal momento che i giudici di appello avrebbero ripercorso la motivazione di primo grado senza alcun vaglio critico e senza avere riguardo per le osservazioni delle difesa, dirette a contestare la valutazione del materiale intercettivo e la totale mancanza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere, in difetto di un vincolo di qualche stabilità, di compiti dei presunti sodali, al contrario completamente disorganizzati, e di affectio societatis.

7.3. Violazione dell'art. 629 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi