Cass. pen., sez. II, sentenza 08/08/2018, n. 38208

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/08/2018, n. 38208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38208
Data del deposito : 8 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AQ AD nato a [...]( PAKISTAN) il 16/09/1988 RI AA nato a [...]( TUNISIA) il 12/02/1980 avverso la sentenza del 24/5/2017 della Corte d'Assise di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
Udito l'Avv. Vittorio Platì che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi, anche in relazione ai motivi nuovi depositati.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d' Assise di appello di Milano, con sentenza in data 24/5/2017, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dalla sentenza del 25/5/2016 della Corte d'Assise di Milano, nei confronti degli imputati AQ UH e RI SS, in relazione al reato di cui all'art.270 bis cod. pen.

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo del medesimo difensore, con motivi parzialmente coincidenti di cui si darà conto illustrandoli di seguito.

3.1. Nell'interesse di RI SS e di AQ UH con il primo motivo dei rispettivi ricorsi si deduce la violazione di legge, in relazione all'art.270 bis cod. pen.;
rilevano i ricorrenti che la sentenza impugnata, nel confermare le valutazioni tecnico-giuridiche espresse dalla Corte d'Assise, ha aderito a una concezione della nozione giuridica di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo che si pone in contrasto con la struttura e il modello legale del delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen.;
infatti, nell'esaltare il dato della destrutturazione del fenomeno associativo terroristico, con particolare riguardo alla fenomenologia dell'autoproclamato stato dell'ISIS (rispetto al quale si evidenzia e valorizza la chiamata individuale alla Jihad) la decisione impugnata - come quella di primo grado - avevano assegnato un peso del tutto incongruo e sbilanciato al mero aspetto psichico della partecipazione al sodalizio;
da ciò, discendeva una definizione delle forme di adesione all'associazione e d'individuazione della struttura associativa che si poneva anch'essa in contrasto con il dato normativo, poiché si affermava nella sentenza che anche il solo dato del compimento di attacchi, realizzati individualmente, con utilizzo di mezzi rudimentali, fosse espressivo della partecipazione al sodalizio, in ragione del peculiare atteggiarsi della strategia terroristica islamica, improntata sull'agire individuale senza la necessità di un'organizzazione di mezzi e uomini. Una tale interpretazione finiva per eliminare dalla struttura del delitto associativo il requisito della necessaria organizzazione di persone e mezzi funzionali all'esecuzione del programma criminale. Allo stesso modo, veniva stravolto il contenuto della nozione di partecipazione così come fissato dalla giurisprudenza di legittimità, intesa come corrispondente allo stabile e organico inserimento dell'associato nella struttura associativa, non potendosi concepire una partecipazione limitata alla sola adesione psichica;
riteneva, in questa prospettiva, egualmente erronea la considerazione della prova dell'adesione all'associazione terroristica attraverso il dato dell'esistenza di supposti giuramenti di fedeltà al "Califfato" (riferibili al solo imputato IK), in difetto della prova di un contributo causale significativo del singolo per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

3.2. Con il secondo motivo dei ricorsi, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, si deduce la violazione della legge penale in riferimento all'art. 270 bis cod. pen.;
la sentenza impugnata aveva identificato le condotte preparatorie, punibili quali indici dell'attività partecipativa, nell'utilizzo di un manuale di addestramento (How to survive in the West), condotta inidonea a supportare l'azione terroristica, trattandosi di atto individuale, privo dei necessari connotati finalistici di sostegno e rafforzamento del programma criminoso;
irrilevanti dovevano ritenersi egualmente le attività di proselitismo e reclutamento, richiamate "in maniera del tutto sterile" come già affermato in un arresto di legittimità (Cass. 48001/2016).

3.3. Con il terzo motivo, ancora comune ad entrambi i ricorsi, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 270 bis cod. pen.;
i ricorrenti ritenevano contraddittoria e illogica la motivazione, nella parte in cui affermava che la frammentazione della struttura associativa rendeva possibile l'individuazione di condotte di partecipazione anche solo individuale, ad opera di soggetti dotati di mezzi autonomi, pur se rudimentali, estranei all'appartenenza al sodalizio;
sarebbe evidentemente illogica l'affermazione della partecipazione a un sodalizio con finalità terroristiche da parte di soggetti che, al di fuori di qualsivoglia legame organico con l'associazione, con utilizzo di mezzi propri e non del sodalizio, mettano in atto condotte individuali, eventualmente punibili quali condotte integranti autonome figure di reato (art. 280 e 280 bis cod. pen.). Gravemente contraddittoria, inoltre, risultava l'affermazione della sentenza impugnata che assegnava rilevanza, quale indice della partecipazione al sodalizio, a condotte poste in essere da singoli individui e finalizzate ad azioni prive di programmazione, finendo così per elidere del tutto il dato strutturale e organizzativo dell'associazione e consentendo la repressione non di condotte fattuali, ma di mere adesioni psichiche e ideologiche.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IK, si deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. E), cod. proc. pen. in riferimento all'accertamento dell'elemento psicologico del delitto contestato;
la sentenza aveva desunto la prova del dolo specifico, richiesto dalla norma discriminatrice, dalla circostanza dell'avvenuta pubblicazione sull'account Internet del IK del prestato giuramento di fedeltà al "Califfato", errando nell'attribuire a tale condotta la rilevanza di fatto-reato con finalità terroristica;
infatti, dalla motivazione si desumeva che la Corte d'Assise di appello aveva attribuito la consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio con finalità terroristiche solo dopo l'aver prestato il giuramento di fedeltà, ciò che si poneva in contraddizione con l'affermata dimostrazione del dolo specifico desunta da quella condotta, in quanto per testuale affermazione della sentenza il giuramento di fedeltà non costituiva fatto-reato e, dunque, non poteva esprimere la consapevole partecipazione dell'imputato rivolta al perseguimento della finalità terroristica, riconosciuta solo per le condotte successive al giuramento di fedeltà.

3.5. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di AQ UH, si deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. E), cod. proc. pen. in riferimento all'accertamento dell'elemento psicologico del delitto contestato;
la sentenza, mentre aveva desunto la prova del dolo specifico richiesto dalla norma discriminatrice, dalla circostanza dell'avvenuta pubblicazione sull'account Internet del IK del prestato giuramento di fedeltà al "Califfato", non aveva fornito alcuna indicazione circa gli elementi fattuali da cui desumere la prova del dolo specifico attribuibile al ricorrente;
infatti, dalla motivazione si desumeva che la Corte d'Assise di appello aveva attribuito la consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio con finalità terroristiche solo mediante l'imputazione di condotte non riferibili al AS (il giuramento di fedeltà del correo) e il riferimento alla volontà di mettersi a disposizione del sodalizio.

5. I ricorrenti concludevano l'esposizione dei motivi di entrambi i ricorsi sollecitando, nell'ipotesi di condivisione da parte della Corte delle interpretazioni seguite dalla sentenza impugnata, la rimessione alle Sezioni unite di questa Corte della questione concernente la definizione della nozione di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo, anche solo sulla base di mera adesione alla struttura e in assenza di attività causalmente efficienti rispetto agli obiettivi e alla struttura dell'organizzazione.

6. Con memoria depositata il 18 aprile 2018 nell'interesse del ricorrente AQ UH la difesa ha formulato motivi nuovi di ricorso, evidenziando i vizi già dedotti, con particolare riguardo all'identificazione della condotta partecipativa con il dato della mera adesione psicologica all'associazione terroristica;
al riconoscimento di una condotta di partecipazione anche in assenza del necessario collegamento tra l'ipotizzata condotta e quella degli organizzatori e promotori del sodalizio;
al difetto di motivazione sul profilo della capacità della "cellula" di portare a compimento il programma esecutivo delle azioni terroristiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi non sono fondati.

2.1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, muove da una lettura delle sentenze di merito che nell'ipotizzare, pur se astrattamente, l'identificazione della condotta di partecipazione con il dato della mera adesione psichica del soggetto al programma dell'associazione opera una riduzione della portata complessiva della motivazione che, al contrario, ha segnalato l'insieme dei dati sintomatici espressivi della qualità e della natura del contributo assicurato dagli imputati al programma criminale, tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano l'apparato associativo in esame. Ciò ha comportato l'individuazione, da parte dei ricorrenti, di ipotizzate violazioni di legge che non si colgono dall'analisi complessiva degli argomenti fattuali e logici che la sentenza ha impiegato per dare conto delle ragioni poste a fondamento della decisione. Inoltre, le denunciate violazioni di legge non trovano corrispondenza nella

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