Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/11/2022, n. 33641

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/11/2022, n. 33641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33641
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

-Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24381-2021 proposto da: BURGO GROUP S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA

5, presso lo studio dell'avvocato G F R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R M;
-ricorrente -

contro

GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE LIEGI

32, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO PUGLIE- SE, PAOLO ROBERTO MOLEA;
-controricorrente - nonché

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE;
-intimati - avverso la sentenza n. 1539/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2022 dal Consigliere A S.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Burgo Group S.p.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi av- verso la sentenza n. 1539/2021 del Consiglio di Stato, pubblicata il 22 febbraio 2021. Resiste con controricorso la Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati Ministero dello Svilup- po Economico e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti.

2. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1539/2021 ha rigettato nove appelli proposti dalla Burgo Group S.p.A. contro distinte decisioni del Tri- bunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Tali decisioniavevano tutte respinto i ricorsi spiegati dalla società Burgo Group, la quale gestisce nove impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore non ad alto rendimento, avverso i provvedimenti di diniego opposti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. alla concessione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei benefici previsti dal d.lgs. n. 79 del 1999 (consistenti nella prio- rità di dispacciamento e nell’esenzione dall’obbligo dell’acquisto di certifi- cati verdi). Il T.A.R., con le sentenze poi appellate, aveva sostenuto che la normativa statale deve essere interpretata come volta a limitare al 31 di- cembre 2010 la spettanza di detti benefici per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore non conformi ai requisiti di cui all’Allegato III del d. lgs. n. 20 del 2007 (vale a dire non ad alto rendimen- to). Con ordinanza n. 708 del 28 gennaio 2019, il Consiglio di Stato rimise alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale diretta a verificare se l’interpretazione della normativa nazionale fosse in contrasto con il diritto euro-unitario. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 17 settembre 2020, C-92/19, affermò che “l’articolo 12, paragrafo 3, della di- rettiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di ca- lore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicem- bre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi”. La sentenza n. 1539/2021 ha richiamato le proprie precedenti pronunce in argomento (sentenze nn. 6267 e 6274 del 6 novembre 2018), secondo cui la direttiva 2012/27/CE, recepita dal d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, avrebbe segnato il definitivo superamento da parte del legislatore europeo del re- gime di incentivazione per i sistemi cogenerativi non ad alto rendimento, riconoscendo il potere discrezionale dei singoli Stati membri di optare da subito e comunque successivamente alla data del 1° gennaio 2011 per la nuova disciplina. Il Consiglio di Stato ha poi specificato: che con i provve- dimenti gravati il GSE si era semplicemente limitato ad applicare le dispo- sizioni di legge vigenti, non potendo il privato fondare alcun legittimo affi- damento circa una diversa interpretazione della normativa;
che non era censurabile la motivazione per relationem adottata da l T.A.R.;
che non aveva rilievo la sentenza del 17 settembre 2020, C-92/19, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE sulla questione pregiudiziale sollevata in corso di causa, atteso che la stessa aveva soltanto chiarito che il diritto euro- unitario lascia liberi gli Stati di protrarre i benefici agli impianti di produ- zione contestuale di energia elettrica e di calore non ad alto rendimento anche dopo il 31 dicembre 2010, avendo tuttavia il legislatore italiano op- tato per la cessazione, a decorrere dal 31 dicembre 2010, del riconosci- mento dei benefici previsti dal d.lgs. n. 79 del 1999 ai medesimi impianti non ad alto rendimento.
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