Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2010, n. 5029

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A seguito della trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, disposta retroattivamente dall'art. 1 del d.l. n. 345 del 2000 (convertito in legge n. 6 del 2001) con decorrenza dal 23 maggio 1998, le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro dei dipendenti di tali enti restano attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, se insorte anteriormente alla predetta data, mentre ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario se insorte in epoca successiva, trovando applicazione l'art. 1 del d.l. n. 269 del 1994 (convertito in legge n. 432 del 1994), il quale fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione ordinaria a quella amministrativa alla data dell'intervenuta trasformazione con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, ovvero all'epoca dell'emanazione dell'atto, provvedimentale o negoziale, che ha prodotto la lesione del diritto del lavoratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto devoluta alla giurisdizione ordinaria una controversia avente ad oggetto il pagamento delle somme trattenute dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, in data successiva al 23 maggio 1998, sulle retribuzioni dovute ai dipendenti, negando qualsiasi rilievo alla circostanza che la ritenuta fosse stata disposta per il recupero di maggiori importi erroneamente corrisposti in epoca anteriore alla predetta data).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2010, n. 5029
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5029
Data del deposito : 3 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. D?ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALME? Giuseppe - Consigliere -
Dott. SEGRETO TO - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TEATRO DELL?OPERA DI ROMA - FONDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente ?
contro
IT DO NI, AR NN RI, BO IO, CI DO, RO NN AR, CE IA, LI IN, CO LA, TI LA, IN VE, LI GI, CU LA, AS GI NO, RI IU, NC LO, SI RI, AS AR, PA MARGHERI, IO RI, PR CH, PU NN AR, FA LE, TR AT, TR ID, RI RL, ZU NI, RI O#, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. PRNARI 15, presso lo studio dell?avvocato FUSILLO NI, che li rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

- controricorrenti ?
contro
LA NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRNARI 15, presso lo studio dell?avvocato FUSSILLO NI, per lo rappresenta e difende per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
CI RI, DI GINNRIO OSVDO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 8718/2007 della CORTE D?APPELLO di ROMA, depositata il 05/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/02/10 dal Cons. Dott. AMOROSO Giovanni;

uditi gli avvocati Giuseppe CIMINO dell?Avvocatura Generale dello Stato, TO FUSILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l?A.G.O., rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2003 ME AN IT ed i resistenti indicati in epigrafe esponevano:
a) di essere dipendenti o ex dipendenti della Fondazione Teatro dell?Opera di Roma (gia? ente Autonomo Teatro dell?Opera);

b) che, con provvedimenti emessi tra il 4.11.1991 e il 6.3.1992, il predetto TE aveva inquadrato ciascuno dei ricorrenti a livelli professionali superiori a quelli fino ad allora ricoperti;

c) che con successiva deliberazione dell?11.7.1994 (prot. 7620), l?TE stesso aveva, in via di autotutela, annullato i provvedimenti stessi e retrocesso i ricorrenti ai livelli precedentemente ricoperti, senza, peraltro, deliberare il contestuale recupero delle somme erogate ai dipendenti in ragione del superiore inquadramento assegnato;

d) che in data 11.5.1998 il Consiglio di Amministrazione dell?TE (ancora tale, prima della trasformazione in Fondazione di diritto privato) aveva deliberato l?eventuale recupero delle ridette somme;

e) che alcuni di essi ricorrenti avevano subito, tra l?ottobre 1999 e il settembre 2002 illegittime ritenute sulle loro spettanze lavorative;

g) che l?TE Teatrale, ormai trasformato in Fondazione di diritto privato, aveva comunicato a quelli dei ricorrenti che non avevano subito esborsi, il proprio intendimento di recuperare le somme loro erogate per effetto dell?inquadramento ai livelli superiori;

h) che le trattenute operate e le ventilate (ma non ancora pretese) restituzioni di somme erano illegittime e che in conseguenza di quanto sopra si era venuta a creare una situazione di incertezza del diritto;
e instavano affinche? il magistrato del lavoro accertasse - ponendo fine alla menzionata incertezza l?illegittimita? dei provvedimenti di retrocessione, condannando il Teatro dell?Opera ai risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti in forza delle retrocessioni subite, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto o riscosso;
inoltre accertasse l?illegittimita? del dichiarato intento di recupero delle somme percepite dai ricorrenti a titolo di retribuzione e l?inesistenza di qualsivoglia diritto di credito della Fondazione a tal titolo;
comunque in subordine l?illegittimita? della ripetizione delle somme indipendentemente dalla legittimita? dell?atto di annullamento dei reinquadramenti. Incardinatosi il procedimento, si costituiva la Fondazione eccependo:
a) l?inammissibilita??della domanda per la contemporanea pendenza di analogo giudizio dinanzi al TAR del Lazio;

b) il difetto di giurisdizione dell?A.G.O., poiche? trattandosi di questioni anteriori al 30 giugno 1998 il rapporto di lavoro con l?ex - TE Lirico era interamente devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo;

c) infine l?inammissibilita? della domanda per indeterminatezza. Autorizzato il deposito di note conclusive, il Tribunale di Roma accoglieva l?eccezione sub-b) e dichiarava con sentenza il proprio difetto di giurisdizione.

2. Avverso la sentenza proponevano appello gli originari ricorrenti lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 con riferimento alla collocazione temporale
dei fatti fondativi della domanda. Illustrando il motivo di impugnazione gli appellanti rilevavano:
a) che la pretesa del Teatro dell?Opera di ottenere la restituzione di parte delle retribuzioni percepite dai ricorrenti nel periodo 1991 - 1994 aveva una collocazione temporale successiva al 30 giugno 1.998;

b) che la domanda di accertamento negativo da essi proposta mirava ad eliminare la situazione incertezza creatasi e perpetuatasi ben oltre il 30 giugno 1998;

c) che l?azione di accertamento negativo e? ritenuta da costante giurisprudenza imprescrittibile e per tale ragione non soggetta al termine decadenziale del 30 giugno 1998;

e) che ai fini dell?art. 69, comma 7, citato, la collocazione temporale del fatto base della domanda di accertamento negativo era da farsi con riferimento all?oggettiva situazione di incertezza che deve non solo sussistere al momento della proposizione della domanda, ma anche perdurare fino all?emanazione della sentenza. Sulla base dei dedotti motivi di impugnazione, gli appellanti chiedevano che la Corte territoriale dichiarasse la giurisdizione dell?A.G.O. a conoscere della controversia con i consequenziali provvedimenti ex art. 353 c.p.c.. La Fondazione si costituiva con comparsa nella quale sosteneva in particolare che la giurisdizione era dell?A.G.A. e non dell?A.G.O. in quanto le questioni prospettate dai dipendenti della Fondazione si riferivano a fatti anteriori al 23 maggio 1998.
La Corte d?appello di Roma con sentenza del 20 dicembre 2007 - 5 gennaio 2009 ha accolto l?appello dei dipendenti del Teatro dell?Opera, salvo quello proposto da BU TO che in vece ha rigettato;
ha dichiarato la giurisdizione del giudice del lavoro a conoscere della domanda di tutti gli altri dipendenti, assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma.

3. Tale sentenza, notificata il 22 gennaio 2009, e? stata impugnata dalla Fondazione con ricorso del 16 marzo 2009.
Resistono con controricorso gli intimati ed il BU ha anche proposto ricorso incidentale, al quale ha resistito la Fondazione con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e? articolato in due motivi. Il primo, che reca la denunzia della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.69, si conclude con il seguente principio di diritto: "Dica la
Suprema individuare il discrimine Corte se, temporale per tra ai giurisdizione ordinaria e amministrativa, sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, si debba fare
riferimento al dato storico costituito dall?avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze posti a fondamento della pretesa fatta valere e se, quindi, nel caso in cui vengono annullati provvedimenti di inquadramento in un

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