Cass. civ., sez. II, ordinanza 09/05/2022, n. 14537

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 09/05/2022, n. 14537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14537
Data del deposito : 9 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente

ORDINANZA

SilleGNALAZIONE PER IRECUPBRO SAI ai un. 13 co. 1 guair

DPEZ

115/02 sul ricorso 29986-2017 proposto da: GIUBILATO ANGELO, rappresentato e difeso dall'Avvocato A C per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FERRO MATTEO E GILIBERTI GIROLOMA;

- intimati -

avverso la SENTENZA n. 2390/2016 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, depositata il 28/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 8/2/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da A G nei confronti della sentenza con la quale il tribunale, in data 8/10/2010, aveva rigettato le domande che lo stesso aveva proposto, con atto dì citazìone dell'1/3/2005, nei confronti dì M F e G G.

1.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che: - l'indirizzo dello studio dell'avv. B, difensore dei convenuti, era mutato nel corso del giudizio di primo grado;
- il nuovo indirizzo era ricavabile dall'intestazione della memoria depositata 1'1/12/2006 ai sensi dell'art. 184 c.p.c. nonché dalla fascetta cartacea di rilegatura della comparsa conclusionale della medesima parte depositata il 12/4/2010;
- l'impugnante, quindi, avrebbe potuto e dovuto indirizzare l'atto d'appello presso il nuovo domicilio, sito a Marsala, via Lazzara 3, anziché, come invece è avvenuto, presso il vecchio indirizzo di Marsala, piazza San Matteo 8, come indicato nella comparsa di risposta di primo grado ed erroneamente indicato nella sentenza appellata;
ha ritenuto, in accoglimento di eccezione sollevata dagli appellati, che la mancata rilevazione di tale emergenza era imputabile al notificante il quale, pertanto, una volta spirato il termine lungo per l'impugnazione, non poteva più procedere al completamento della notifica con effetti sananti.

1.3. D'altra parte, ha aggiunto la corte, il perfezionamento della notifica dell'atto d'appello, avvenuto solo il 2/1/2013, è stato tutt'altro che tempestivo: a fronte della "restituzione al mittente", già in data 28/7/2011, dell'avviso di ricevimento recante l'indicazione "per irreperibilità del destinatario", l'impugnante, anziché procedere all'immediato completamento della notifica presso il nuovo domicilio del destinatario o almeno alla sollecita presentazione di un'istanza in tal senso al giudice ad quem, ha, nella constatata mancanza di costituzione degli appellati, dapprima chiesto al giudice d'appello, all'udienza del 13/1/2012, un mero rinvio in attesa della restituzione del plico inoltrato per la notifica, poi ha disertato l'udienza di rinvio fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed, infine, solo all'udienza del 26/10/2012, quasi un anno dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c., ha chiesto un ulteriore termine per la rinotifica dell'atto d'appello, che la corte Ric. 2017 n. 29986 - Sez.

2 - CC del 8 febbraio 2022 ha concesso ma invalidamente e, quindi, senza effetto, esulandosi dalle ipotesi di valido completamento della notifica.

1.4. La corte d'appello, quindi, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre la scadenza del termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo in vigore ratione temporis.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi