Cass. pen., sez. II, ordinanza 15/01/2024, n. 4800

CASS
Ordinanza
15 gennaio 2024
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Ordinanza
15 gennaio 2024

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Nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, ordinanza 15/01/2024, n. 4800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4800
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

04800-24 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15.01.2024 Composta da: ORDINANZA N. SEZ. Su Presidente Anna PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE Piero MESSINI D'AGOSTINI rel. Consigliere N. 43038/2023 Donato D'AURIA Consigliere Giuseppe SGADARI Consigliere Consigliere Antonio SARACO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: nata in [...] il [...] TA LE CRISTINA avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 settembre 2023 la Corte di appello di Milano confermava la decisione, emessa il 20 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato EL CR AN alla pena ritenuta di giustizia per il reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis cod. pen.

2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da un difensore non munito dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall'imputata dopo la pronuncia della sentenza di appello.

2. L'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che Nel caso di imputato rispetto al quale si proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». In ragione della disposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 3, del citato decreto, la nuova norma è applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto stesso (30 dicembre 2022), essendo irrilevante che la dichiarazione di assenza sia avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore della riforma. Nel caso in esame l'imputata fu dichiarata assente nel primo grado di giudizio, il suo difensore impugnò la sentenza del Tribunale nella vigenza della precedente normativa e il giudizio di appello si svolse senza trattazione orale. Si deve ritenere, pertanto, che anche nel giudizio di secondo grado, celebratosi con trattazione cartolare, l'imputata fu giudicata in assenza, considerato che, secondo quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo 89, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di

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