Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2012, n. 5572

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In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 della legge n. 138 del 1943 e 15 della legge n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 della legge n. 88 del 1989.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2012, n. 5572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5572
Data del deposito : 6 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo presidente f.f. -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente di sez. -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2523/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

uditi gli avvocati Roberto AMODEO per delega dell'avvocato Giuseppe Sante Assennato, Antonietta CORETTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo IA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 28 ottobre 1999 FE NN IA adiva il tribunale di Roma per vedersi riconoscere l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal 15 dicembre 1998 al 15 maggio 1999;
chiedeva condannarsi l'IN al pagamento di tale prestazione, previa declaratoria incidentale della sussistenza del rapporto di lavoro con la ditta FE OR.
L'IN si costituiva resistendo alla domanda.
Con sentenza del 9 ottobre 2002, il Tribunale di Roma respingeva la domanda della FE accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'IN nella memoria di costituzione.

2. Proponeva appello la FE deducendo che ai sensi dell'art.2135 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere;
regola questa che - sosteneva l'appellante - trovava applicazione anche alla prescrizione annuale di cui alla L. n. 138 del 1943, art. 6 cui era soggetta la prestazione richiesta all'IN.
Con sentenza del 22 aprile 2009, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame della lavoratrice, affermando che, in riferimento alla sua domanda del 30 ottobre 1997, seguita dal ricorso amministrativo proposto il 15 gennaio 1999 e dall'azione giudiziaria intrapresa il 28 ottobre 1999, era maturata la prescrizione annuale ex lege n. 138 del 1943, in quanto l'inizio della decorrenza del termine breve annuale doveva farsi coincidere con il giorno in cui si erano perfezionati i requisiti costitutivi del diritto e che la durata del procedimento amministrativo non incideva sul predetto termine in mancanza di specifica previsione.
Rilevava, in particolare, che doveva ritenersi maturata la prescrizione, atteso che era decorso il termine annuale prima della proposizione del ricorso amministrativo del 15 gennaio 1999, mentre il provvedimento amministrativo del 19 ottobre 1998 (di rigetto della richiesta della prestazione) non poteva in alcun modo ritenersi interruttivo del corso della prescrizione perché l'effetto interruttivo poteva riconoscersi solo all'accertamento del diritto e non anche alla sua negazione.

3. La FE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, a cui l'INPS ha resistito con controricorso. La sezione lavoro con ordinanza n. 5294 del 3 febbraio 2011 - 11 marzo 2011 ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'assegnazione alle sezioni unite ravvisando un contrasto di giurisprudenza. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che l'INPS avrebbe dovuto provvedere sulla domanda amministrativa del 30 ottobre 1997 della lavoratrice entro 90 (o 120) giorni e che, pertanto, il provvedimento negativo implicito (silenzio rifiuto) doveva datarsi 31 gennaio 1998 (o 28 febbraio 1998) e che, conseguentemente, essendo stato il ricorso amministrativo proposto il 15 gennaio 1999, il suo diritto in ogni caso non poteva considerarsi prescritto. In particolare la ricorrente invoca la giurisprudenza di questa Corte costituita dalla sentenza n. 1396 del 4 febbraio 2002 che ha affermato che il termine prescrizionale annuale del diritto all'indennità di malattia e di maternità inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio rifiuto ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 7 sulla domanda rivolta all'IN.
Ha quindi formulato il seguente quesito di diritto: dica la Corte se, in materia di trattamento di indennità di maternità, il termine breve annuale di prescrizione, di cui alla L. n. 138 del 1943, art. 7 inizia a decorrere dal giorno in cui può esser fatta valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., e cioè, nel caso di silenzio rifiuto ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 7 dalla data di formazione dello stesso, ovvero - in caso di eventuale ricorso amministrativo contro il provvedimento negativo dell'IN ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 46, comma 5, - dalla comunicazione del ricorso amministrativo
stesso o dalla data del ricorso amministrativo, valida per l'interruzione.

2. Il ricorso è fondato.

3. Giova premettere che con una precedente ordinanza interlocutoria del 18 luglio 2008 la sezione lavoro aveva già rimesso altra causa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando nella giurisprudenza della sezione lo stesso contrasto di giurisprudenza circa gli effetti sospensivi del decorso del termine di prescrizione, da riconoscersi alla domanda di prestazione previdenziale. Si era già rilevato che in alcune pronunce (cfr. Cass., sez. lav., 10 giugno 2003, n. 9286;
id., 15 novembre 2003, n. 21595) questa Corte aveva ritenuto l'applicabilità del disposto del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97, comma 5, convertito in L. n. 1155 del 1936, in base al quale "il procedimento in sede amministrativa ha
effetto sospensivo dei termini di prescrizione", siccome non modificato dalla sopravvenuta normativa in tema di ricorsi amministrativi (D.P.R. n. 639 del 1970, artt. 44, 45 e 46 dapprima;

L. n. 88 del 1989, art. 46, successivamente) enunciando il principio di diritto secondo cui "In tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, secondo la previsione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme
che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, ai sensi della L. n. 88 del 1989, artt. 25 e 46, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, cosicché il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione".
Secondo invece un diverso orientamento (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2006 n. 8533;
id., 28 marzo 2008, n. 8134) nessuna efficacia
poteva riconoscersi alla previsione della sospensione del termine di prescrizione di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97 cit., trattandosi di disposizione -contenuta nella disciplina dei ricorsi, ivi prevista all'interno del titolo terzo ("ricorsi e controversie") - tacitamente abrogata per incompatibilità a seguito dell'intervenuta nuova regolamentazione dell'intera materia del "contenzioso amministrativo", ad opera, dapprima, del D.P.R. n. 639 del 1970 (artt. 44 e 46, inseriti all'interno del titolo terzo
ricorsi e controversie in materia di prestazioni") e, poi, della L. n. 88 del 1989 (art. 46, intitolato "contenzioso in materia di
prestazioni", che al comma primo ha abrogato la precedente disciplina dettata dal D.P.R. n. 638 del 1970, artt. 44 e 47 cit.), non assumendo rilievo che, in altri procedimenti contenziosi relativi ai riconoscimento di prestazioni analoghe, la legge preveda la sospensione della prescrizione (cfr. D.P.R. n. 1124 del 1965, art.111). Si è osservato inoltre che non rileva a tal fine la previsione
di improcedibilità della domanda giudiziale prima della definizione del procedimento amministrativo e del decorso dei termini all'uopo fissati, improcedibilità che è destinata ad operare esclusivamente in relazione alla proposizione della domanda giudiziale, non potendo incidere sulla determinazione del decorso della prescrizione, atteso che il diritto agli accessori, in caso di ritardo nell'erogazione della prestazione, può essere fatto valere al centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa, mentre la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto ma non costituisce un impedimento al suo esercizio.
Con decisione del 17 settembre 2009 n. 19992, queste Sezioni Unite hanno ritenuto che la questione relativa al decorso del termine di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 anch'essa rimessa all'esame della Corte, costituisse autonomo fondamento della decisione impugnata e che quindi era superfluo l'esame anche dell'ulteriore questione attinente alla prescrizione. Successivamente la sezione lavoro con ordinanza n. 5294 del 3 febbraio 2011 - 11 marzo 2011 ha rimesso la presente causa al primo presidente per l'assegnazione alle sezioni unite, che sono state nuovamente investite del medesimo contrasto giurisprudenza.

4. Centrale nell'esame dell'insorto e perdurante contrasto di giurisprudenza è il citato R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97, comma 5, di cui ora si viene a dire.
Ma mette conto innanzitutto ricordare che la L. 30 dicembre 1971, n.1204, art. 15 nel prevedere l'indennità di maternità in favore
delle lavoratrici madri,

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