Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2018, n. 05263
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o difese. Con ordinanza n. 22217 del 20/10/2014 la Sesta-1 sezione civile di questa Corte, ritenendo insussistenti le condizioni per provvedere in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima sezione civile. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo - rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis ai giudizi iniziati ante 30 aprile 1995 [...], dell'art. 52 legge 26 novembre 1990 n. 353 e dell'art. 92 secondo comma della stessa legge, come modificato li dall'art. 6 D.L. 7 ottobre 1994 n. 571 convertito con modificazioni in legge 6 dicembre 1994, n. 673 [...] nonché dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990 n. 353 come modificato dall'art. 9 D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1995, n. 534 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Derivata insufficienza ed illogicità motivazionale (art. 360, n. 5, c.p.c.) nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile la produzione effettuata in grado di appello» - la curatela ricorrente lamenta l'erronea applicazione della più rigorosa versione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 353 del 1990 (escludendo correttamente l'applicabilità dell'ulteriore innovazione apportata dalla legge n. 69 del 2009), sebbene essa fosse applicabile solo ai giudizi instaurati dopo il 30/04/1995, a quelli instaurati anteriormente, come il presente (iniziato con atto introduttivo del 18/06/1993) restando applicabile la versione dell'art. 345 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 36 della legge n. 58 del 1950, che consentiva la libera produzione di nuovi documenti in appello (salvo l'obbligo di tenersene conto ai fini delle spese, ex art. 92 cod. proc. civ., laddove la produzione fosse stata possibile già in primo grado). 1.1. La ricorrente osserva inoltre che il giudice d'appello non ha giustificato una simile decisione in forza della disposta riunione alla causa originaria di quella successivamente instaurata con atto di citazione notificato il 22/11/1996, ed ha osservato che comunque, «in caso di riunione di due giudizi pendenti avanti lo stesso Giudice, soggetti l'uno al vecchio e l'altro al nuovo rito, per determinare il rito applicabile devono essere applicati in via analogica i criteri previsti dall'art. 40, 4 comma, c.p.c., o, in difetto, come nella specie, il criterio residuale della prevenzione ». 2. Con il secondo mezzo - rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 66 L.F. ed all'art.2697 c.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.). Carenza di motivazione (art. 360 n. 5 5 c.p.c.)» - la ricorrente aggiunge che «la stessa struttura dell'operazione complessiva - consistente nello "spostamento del patrimonio immobiliare dalla società Option alla Gruppo 80, con compagine ed amministratore identici a quelli della Option, per il tramite del primo passaggio di favore alla società Hima, anch'essa governata dagli stessi soggetti legati a doppio filo tra loro" - denunziava, in re ipsa, il pregiudizio per i creditori della Option», dunque senza necessità di prova documentale dell'eventus damni;tanto più dovendosi quest'ultimo ritenere implicito nella «accertata dolosa preordinazione» del duplice trasferimento immobiliare «alla sottrazione dei beni al patrimonio della Option ed alla garanzia dei creditori di questa», sicché «la malafede (partecipatio fraudis) del terzo subacquirente (la Gruppo 80 s.r.I.), tenuto conto delle circostanze concrete sopra evidenziate, era sufficiente a connotare tutti i presupposti, compreso l'eventus damni, dell'azione revocatoria intentata dal Curatore del fallimento».
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